Art. 8 
 
                              Riscontro 
 
  1. Quando l'autorita' competente fornisce le informazioni  a  norma
degli  articoli  4  e  6  del   presente   decreto,   puo'   chiedere
all'autorita' competente  dello  Stato  membro  che  ha  ricevuto  le
informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove e'  richiesto
un riscontro, l'autorita' competente che ha ricevuto le  informazioni
lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia  fiscale
e  la  protezione  dei  dati  applicabili  nel  suo   Stato   membro,
all'autorita' competente  che  ha  trasmesso  le  informazioni  prima
possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti  i
risultati dell'uso delle informazioni richieste. 
  2. L'autorita' competente invia una volta all'anno agli altri Stati
membri  interessati  un  riscontro  dello   scambio   automatico   di
informazioni  di  cui  all'articolo  5  del  presente   decreto,   in
conformita' alle modalita' pratiche convenute bilateralmente.