Art. 8 Riscontro 1. Quando l'autorita' competente fornisce le informazioni a norma degli articoli 4 e 6 del presente decreto, puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove e' richiesto un riscontro, l'autorita' competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorita' competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste. 2. L'autorita' competente invia una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, in conformita' alle modalita' pratiche convenute bilateralmente.