Art. 9 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. Le  richieste  di  assistenza  di  cui  al  presente  decreto  e
qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica,  per
quanto possibile, utilizzando i formulari ed  i  formati  elettronici
tipo adottati dalla Commissione europea. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le
informazioni e la documentazione ottenute tramite la  presenza  negli
Uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  nazionale  di   funzionari
autorizzati dell'altro Stato membro. 
  3.  I  funzionari,  autorizzati  dallo  Stato  membro  richiedente,
presenti  negli  uffici  in  cui  esercita  le  rispettive   funzioni
l'autorita' interpellata e durante le indagini amministrative  devono
essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto
in  cui  siano  indicate  la  loro  identita'  e  la  loro  qualifica
ufficiale. 
  4.  Il  Dipartimento  delle  finanze  comunica   annualmente   alla
Commissione europea tutte le informazioni pertinenti  necessarie  per
valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa,  nella  lotta
all'evasione e all'elusione fiscale.