Art. 2 Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni: a) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»; b) all'articolo 68, comma 1, le parole: «dell'ordine o del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate».
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 67 e 68 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificati dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 67 (Albo dei periti presso il tribunale). - 1. Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilita', ingegneria e relative specialita', infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione. 3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attivita' professionale presso un ente pubblico. 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. 5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivita' di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'art. 371 comma 2 del codice.». «Art. 68 (Formazione e revisione dell'albo dei periti). - 1. L'albo dei periti previsto dall'art. 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati 2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo. 3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69 comma 3 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.».