Art. 2 
 
Modifiche alle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura
                               penale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione  della
grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»; 
    b) all'articolo 68,  comma  1,  le  parole:  «dell'ordine  o  del
collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine, del  collegio
ovvero delle associazioni rappresentative a livello  nazionale  delle
professioni non regolamentate». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  degli  articoli  67  e  68  del   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  come  modificati  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 67 (Albo dei periti presso il  tribunale).  -  1.
          Presso ogni tribunale e'  istituito  un  albo  dei  periti,
          diviso in categorie. 
              2. Nell'albo  sono  sempre  previste  le  categorie  di
          esperti  in  medicina  legale,  psichiatria,  contabilita',
          ingegneria  e  relative  specialita',  infortunistica   del
          traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica,
          analisi  e  comparazione  della  grafia  interpretariato  e
          traduzione. 
              3. Quando il giudice nomina come perito un esperto  non
          iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che
          svolge la propria attivita' professionale  presso  un  ente
          pubblico. 
              4. Nel caso previsto dal comma  3,  il  giudice  indica
          specificamente nell'ordinanza di nomina  le  ragioni  della
          scelta. 
              5. In ogni caso il giudice  evita  di  designare  quale
          perito le persone che svolgano o abbiano  svolto  attivita'
          di consulenti di parte in procedimenti  collegati  a  norma
          dell'art. 371 comma 2 del codice.». 
              «Art. 68 (Formazione e revisione dell'albo dei periti).
          - 1. L'albo dei periti previsto dall'art. 67  e'  tenuto  a
          cura del presidente del  tribunale  ed  e'  formato  da  un
          comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della
          Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del
          consiglio dell'ordine forense, dal presidente  dell'ordine,
          del collegio ovvero delle  associazioni  rappresentative  a
          livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui
          appartiene la categoria di esperti per  la  quale  si  deve
          provvedere ovvero da loro delegati 
              2. Il comitato decide sulla richiesta di  iscrizione  e
          di cancellazione dall'albo. 
              3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera  a
          maggioranza dei voti. In caso di parita' di  voti,  prevale
          il voto del presidente. 
              4. Il comitato provvede ogni due  anni  alla  revisione
          dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto
          meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69 comma  3  o
          e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.».