Art. 3 Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole: «ausiliari del magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5 (Spese ripetibili e non ripetibili). - 1. Sono spese ripetibili: a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indennita' per i testimoni; d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 codice di procedura penale; e) le indennita' di custodia; f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi; h) le spese straordinarie; i) le spese di mantenimento dei detenuti; i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime. 2. Sono spese non ripetibili: a) le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione. 3. Fermo quanto disposto dall'art. 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero».