Art. 3 
 
      Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, lettera d), dopo  le  parole:  «ausiliari  del
magistrato,»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ad   esclusione   degli
interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti  dall'articolo
143 codice di procedura penale;». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'art.  5  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Spese ripetibili e non ripetibili). - 1.  Sono
          spese ripetibili: 
                a) le spese di spedizione, i diritti e le  indennita'
          di   trasferta   degli   ufficiali   giudiziari   per    le
          notificazioni; 
                b) le spese relative alle trasferte per il compimento
          di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; 
                c) le spese e le indennita' per i testimoni; 
                d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta
          e le spese per l'adempimento dell'incarico degli  ausiliari
          del  magistrato;  ad  esclusione  degli  interpreti  e  dei
          traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143  codice
          di procedura penale; 
                e) le indennita' di custodia; 
                f) le spese per la  pubblicazione  dei  provvedimenti
          del magistrato; 
                g) le spese per la demolizione di opere abusive e  la
          riduzione in pristino dei luoghi; 
                h) le spese straordinarie; 
                i) le spese di mantenimento dei detenuti; 
                i-bis) le spese relative  alle  prestazioni  previste
          dall'art. 96 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
          259, e quelle  funzionali  all'utilizzo  delle  prestazioni
          medesime. 
              2. Sono spese non ripetibili: 
                a) le indennita' dei magistrati onorari, dei  giudici
          popolari nei collegi di assise e degli esperti; 
                b) le spese relative alle  trasferte  dei  magistrati
          professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto
          in luogo diverso da quello di normale convocazione. 
              3. Fermo quanto disposto dall'art. 696, del  codice  di
          procedura penale, non  sono  ripetibili  le  spese  per  le
          rogatorie dall'estero  e  per  le  estradizioni  da  e  per
          l'estero».