Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutati in euro 6.084.833,36 annui,  si  provvede  per  il  triennio
2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987,  n.  183,  mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma
1 si provvede mediante riduzione  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, nel programma «Giustizia  civile  e  penale»  della  missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministero della  giustizia  provvede  al  monitoraggio  degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente  decreto.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero  della  giustizia  ne
da' tempestiva  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Mogherini, Ministro degli affari esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109. 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303.