IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria; 
  Visto, in particolare, l'articolo  128-sexies  del  citato  decreto
legislativo n. 385 del 1993, che disciplina la figura  del  mediatore
creditizio; 
  Visto,  altresi',  l'articolo  128-septies  del  medesimo   decreto
legislativo che stabilisce i  requisiti  necessari  per  l'iscrizione
nell'elenco dei mediatori creditizi,  tra  i  quali  il  rispetto  di
requisiti organizzativi; 
  Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
il quale stabilisce che il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
detta, tra l'altro, disposizioni attuative del decreto  medesimo  che
indichino  il  contenuto  dei  requisiti  organizzativi  e  di  forma
giuridica per le societa' di mediazione creditizia; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi, reso nell'adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione inviata con nota n. 12680/2013 al Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla  osta  espresso  con
nota prot. n. 6663/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento si intende per: 
    a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre  1993,  n.
385; 
    b) «societa' di  mediazione  creditizia»:  le  societa'  iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies,  comma  2,  del  Testo
unico; 
    c) «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il
sindaco unico, il consiglio di sorveglianza  o  il  comitato  per  il
controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile; 
    d) «Organismo», l'Organismo  competente  per  la  gestione  degli
elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
creditizi  previsto  dall'articolo  128-undecies  del   Testo   unico
bancario. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993,  n.  230,
          S.O. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  128-sexies  e
          128-septies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art.  128-sexies  (Mediatori  creditizi).  -   1.   E'
          mediatore creditizio il soggetto che  mette  in  relazione,
          anche  attraverso  attivita'  di   consulenza,   banche   o
          intermediari  finanziari  previsti  dal  titolo  V  con  la
          potenziale clientela per la  concessione  di  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma. 
              3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita' di  mediatore  creditizio  e'  riservato  ai
          soggetti   iscritti   in   un   apposito   elenco    tenuto
          dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies. 
              3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente
          l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita'  connesse
          o strumentali. 
              4. Il mediatore creditizio svolge la propria  attivita'
          senza essere legato ad alcuna delle parti da  rapporti  che
          ne possano compromettere l'indipendenza. 
              Art.   128-septies    (Requisiti    per    l'iscrizione
          nell'elenco dei mediatori  creditizi).  -  1.  L'iscrizione
          nell'elenco di cui all'articolo  128-sexies,  comma  2,  e'
          subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: 
                a) forma di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
                b) sede legale e amministrativa  o,  per  i  soggetti
          comunitari, stabile  organizzazione  nel  territorio  della
          Repubblica; 
                c)  oggetto  sociale  conforme  con  quanto  previsto
          dall'art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti  di
          organizzazione; 
                d) possesso da  parte  di  coloro  che  detengono  il
          controllo  e  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e  controllo  dei  requisiti  di
          onorabilita'; 
                e)  possesso  da  parte  dei  soggetti  che  svolgono
          funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo,  di
          requisiti di professionalita', compreso il  superamento  di
          un apposito esame; 
                f). 
              1-bis. La permanenza  nell'elenco  e'  subordinata,  in
          aggiunta  ai  requisiti  indicati  ai  commi  1  e   1-ter,
          all'esercizio effettivo dell'attivita' e  all'aggiornamento
          professionale. 
              1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
          stipula   di   una   polizza   di    assicurazione    della
          responsabilita' civile per i danni arrecati  nell'esercizio
          dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
          cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del   decreto
          legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  (Attuazione  della
          direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti  di  credito  ai
          consumatori, nonche' modifiche  del  titolo  VI  del  testo
          unico bancario - decreto legislativo n. 385 del 1993  -  in
          merito alla disciplina dei soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario, degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
          mediatori creditizi): 
              «Art. 29 (Disposizioni attuative).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia,
          detta disposizioni  attuative  del  presente  decreto,  che
          indichino,  tra  l'altro,  il   contenuto   dei   requisiti
          organizzativi e di forma giuridica  di  cui  agli  articoli
          128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1,
          lettera c) del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
          385.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  riferimento  al  decreto   legislativo   10
          settembre 1993, n. 385, vedasi nelle Note alle premesse. 
              - Per il riferimento al comma  2  dell'art.  128-sexies
          del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993,  vedasi
          nelle Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 128-undecies del citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 128-undecies (Organismo). - 1.  E'  istituito  un
          Organismo,  avente  personalita'   giuridica   di   diritto
          privato,  con   autonomia   organizzativa,   statutaria   e
          finanziaria competente per la gestione degli elenchi  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi.
          L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
          lo svolgimento di tali compiti. 
              2.  I  primi   componenti   dell'organo   di   gestione
          dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'Organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 
              3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
          cui all'art. 128-quater, comma 2,  e  all'art.  128-sexies,
          comma 2, previa verifica dei requisiti previsti,  e  svolge
          ogni altra  attivita'  necessaria  per  la  loro  gestione;
          determina e riscuote i contributi e le altre  somme  dovute
          per l'iscrizione negli elenchi; svolge  gli  altri  compiti
          previsti dalla legge. 
              4. L'Organismo verifica  il  rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini.».