Art. 4 
 
                    Sistema di controllo interno 
 
  1. Le societa' di mediazione creditizia si dotano di un sistema  di
controllo   interno   proporzionato   alla    propria    complessita'
organizzativa, dimensionale ed operativa. 
  2. Il sistema assicura: 
    a)  un'efficace  gestione  e  controllo  dei   rischi   derivanti
dall'inosservanza e dal mancato  adeguamento  alle  norme  di  legge,
regolamentari e statutarie applicabili all'attivita' svolta a cui  la
societa' e' esposta anche in relazione  alla  rete  di  soggetti  che
operano per suo conto; 
    b)  la  riservatezza  e   l'integrita'   delle   informazioni   e
l'affidabilita' e sicurezza delle procedure per il loro trattamento; 
    c) la verifica della conformita' dell'attivita' svolta con  norme
di legge, regolamentari e statutarie ad essa  applicabili  e  con  le
procedure interne che la societa' ha definito per osservarle. 
  3. Nelle societa' che  superino  i  limiti  dimensionali  stabiliti
dall'Organismo  con   riferimento   al   numero   di   dipendenti   o
collaboratori, e' costituita una funzione di controllo interno cui e'
affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno  e
la  verifica  della  correttezza  e   regolarita'   dell'operativita'
aziendale. La funzione puo' essere affidata a soggetti esterni dotati
di idonei requisiti in termini di professionalita',  autorevolezza  e
indipendenza; resta ferma  la  responsabilita'  dell'organo  previsto
dall'articolo 3 e della societa' per il  corretto  svolgimento  della
funzione esternalizzata. 
  4. Le societa' conservano agli atti la documentazione  relativa  ai
controlli effettuati.