Art. 4 Sistema di controllo interno 1. Le societa' di mediazione creditizia si dotano di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessita' organizzativa, dimensionale ed operativa. 2. Il sistema assicura: a) un'efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall'inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attivita' svolta a cui la societa' e' esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto; b) la riservatezza e l'integrita' delle informazioni e l'affidabilita' e sicurezza delle procedure per il loro trattamento; c) la verifica della conformita' dell'attivita' svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la societa' ha definito per osservarle. 3. Nelle societa' che superino i limiti dimensionali stabiliti dall'Organismo con riferimento al numero di dipendenti o collaboratori, e' costituita una funzione di controllo interno cui e' affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e regolarita' dell'operativita' aziendale. La funzione puo' essere affidata a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalita', autorevolezza e indipendenza; resta ferma la responsabilita' dell'organo previsto dall'articolo 3 e della societa' per il corretto svolgimento della funzione esternalizzata. 4. Le societa' conservano agli atti la documentazione relativa ai controlli effettuati.