Art. 5 
 
                     Dipendenti e collaboratori 
 
  1.  Le  societa'  di  mediazione  creditizia   applicano   rigorose
procedure  di  selezione  dei  propri  dipendenti  e   collaboratori,
acquisendo e conservando la documentazione probatoria  dei  requisiti
posseduti. 
  2.  Esse  verificano  la  correttezza   dell'operato   dei   propri
dipendenti e collaboratori anche  attraverso  apposite  indagini  sul
grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi;
questi ultimi devono  essere  effettuati  annualmente  su  almeno  un
quinto dei collaboratori esterni. In caso di  anomalie,  le  societa'
adottano prontamente adeguate misure. 
  3. Le  forme  di  remunerazione  e  valutazione  dei  dipendenti  e
collaboratori  adottate  non  devono  costituire   un   incentivo   a
distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti.