Art. 6 
 
                Relazione sui requisiti organizzativi 
 
  1. Le societa' di mediazione creditizia predispongono una relazione
che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare
le disposizioni del presente regolamento,  motivandone  l'adeguatezza
rispetto alla  propria  complessita'  organizzativa,  dimensionale  e
operativa.  Specifica  evidenza  deve  essere  data  alle   procedure
adottate per assicurare la corretta applicazione della disciplina  in
tema di trasparenza e  correttezza  nei  rapporti  con  la  clientela
emanata ai sensi del Titolo IV  del  Testo  unico  e  di  ogni  altra
disposizione vigente su questa materia. La relazione e' aggiornata in
caso  di  modifiche  organizzative  di  rilievo  ed   e'   presentata
all'Organismo su sua richiesta. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il Titolo IV del citato decreto  legislativo  n.  385
          del 1993 comprende gli articoli da 70 a 105.