Art. 6 Relazione sui requisiti organizzativi 1. Le societa' di mediazione creditizia predispongono una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni del presente regolamento, motivandone l'adeguatezza rispetto alla propria complessita' organizzativa, dimensionale e operativa. Specifica evidenza deve essere data alle procedure adottate per assicurare la corretta applicazione della disciplina in tema di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela emanata ai sensi del Titolo IV del Testo unico e di ogni altra disposizione vigente su questa materia. La relazione e' aggiornata in caso di modifiche organizzative di rilievo ed e' presentata all'Organismo su sua richiesta.
Note all'art. 6: - Il Titolo IV del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 70 a 105.