Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le societa' di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere  a
quanto  previsto  dal  presente  decreto   entro   sei   mesi   dalla
individuazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo  4,  comma
3, ovvero dall'entrata in vigore del decreto medesimo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    
    Roma, 22 gennaio 2014 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 424