Art. 8 Disposizioni finali 1. Le societa' di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere a quanto previsto dal presente decreto entro sei mesi dalla individuazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero dall'entrata in vigore del decreto medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 gennaio 2014 Il Ministro: Saccomanni Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 424