Art. 2 
 
                   Classificazione delle societa' 
                      per fasce di complessita' 
 
  1. Le societa' alle quali e' applicabile il presente  decreto  sono
classificate in tre  fasce,  determinate  sulla  base  di  indicatori
dimensionali  quantitativi,  volti   a   valutare   la   complessita'
organizzativa e gestionale e le dimensioni  economiche  delle  stesse
societa'. Tali  indicatori  -  da  desumere  dai  bilanci  approvati,
consolidati ove esistenti - sono: 
  a) «valore della produzione»; 
  b) «investimenti»; 
  c) «numero dei dipendenti». 
  Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore  medio
degli ultimi tre esercizi. 
  2. Sulla base degli indicatori di cui al comma  1,  le  fasce  sono
cosi' individuate, tenendo presente, per le fasce n. 1  e  n.  2,  la
necessita' del superamento della soglia per tutti i parametri: 
    
 
=====================================================================
|            |   Valore della  |                   |   Numero dei   |
|            |   produzione    |   Investimenti    |   dipendenti   |
|   Fascia   |(milioni di euro)|(milioni di euro)  |    (unita')    |
+============+=================+===================+================+
|      1     |    ≥ 1.000      |      ≥ 500        |    ≥ 5.000     |
+------------+-----------------+-------------------+----------------+
|      2     |     ≥ 100       |       ≥ 1         |     ≥ 500      |
+------------+-----------------+-------------------+----------------+
|      3     |     < 100       |       < 1         |     < 500      |
+------------+-----------------+-------------------+----------------+
 
  3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli  asset  patrimoniali
gestiti, le societa' classificabili rispetto  ai  suddetti  parametri
nella fascia 3, qualora abbiano un patrimonio netto superiore  a  100
milioni di euro, sono classificate comunque nella fascia 2. 
  4. La societa' di cui all'articolo 33 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive  modifiche  e  integrazioni,  non  essendo
classificabile sulla base degli indicatori di cui al  comma  2  e  in
considerazione  della  complessita'  operativa  e   della   rilevanza
nell'ambito della finanza pubblica, ricade nella fascia 1. 
  5. La societa' costituita ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414, classificabile, alla  data  del
presente decreto e sulla base degli indicatori  di  cui  al  presente
articolo, nella fascia 2, non puo' ricadere in una fascia  inferiore,
qualora per effetto dell'operazione di scissione di cui  all'articolo
4, comma 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  non  superasse
tutte le soglie dei parametri di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modifiche ed integrazioni: 
              «Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
          patrimonio immobiliare). -  1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
          gestione del risparmio  avente  capitale  sociale  pari  ad
          almeno  un  milione  di   euro   per   l'anno   2012,   per
          l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
          partecipare  in  fondi  d'investimento  immobiliari  chiusi
          promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni  anche
          in forma consorziata  o  associata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici
          ovvero da societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
          enti, al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
          patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
          di cui al primo  periodo  e'  autorizzata  la  spesa  di  6
          milioni di euro  per  l'anno  2013.  La  pubblicazione  del
          suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge.  Il
          capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
          primo periodo del presente comma  e'  detenuto  interamente
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  comma  8-bis.  I   fondi
          istituiti  dalla  societa'  di   gestione   del   risparmio
          costituita  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
              2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
          o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in  forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, ed da altri enti  pubblici  ovvero  da
          societa' interamente  partecipate  dai  predetti  enti,  ai
          sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
          dell'emissione  di  quote  del   fondo   medesimo,   ovvero
          trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,  con
          le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n.  133,  nonche'  quelli  trasferiti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali  apporti  o
          trasferimenti devono avvenire sulla  base  di  progetti  di
          utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati   con   delibera
          dell'organo di governo  dell'ente,  previo  esperimento  di
          procedure di  selezione  della  Societa'  di  gestione  del
          risparmio tramite procedure di evidenza  pubblica.  Possono
          presentare  proposte  di  valorizzazione   anche   soggetti
          privati secondo le modalita' di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
          base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3,  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista  dal
          comma 4, dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo  puo'
          essere motivata dal  trasferimento  dei  predetti  beni  ai
          fondi di cui al presente comma. E' abrogato  l'art.  6  del
          decreto legislativo 28  maggio  2010,  n.  85.  I  soggetti
          indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410, possono apportare beni  ai  suddetti
          fondi. 
              3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.  153,  per  gli
          enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,  per
          gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
          delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
          del piano di  impiego  di  cui  al  precedente  periodo  e'
          destinato,  per  gli  anni  2012,   2013   e   2014,   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'art.  3,  comma  4-bis  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
              4. La  destinazione  funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto,  in
          favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
          cento del valore di apporto dei beni in  quote  del  fondo;
          compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
          dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del  risparmio
          di cui  al  comma  1,  la  restante  parte  del  valore  e'
          corrisposta in denaro. 
              5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante
          Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
          articoli 12 e 112 del citato decreto  legislativo,  nonche'
          l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio  2010,
          n. 85. 
              6. All'art. 58 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
              «9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, e delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti.». 
              7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi  effettuati
          ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
          di cui ai commi 10 e 11 dell'art.  14-bis  della  legge  25
          gennaio  1994,  n.  86,  e  gli  articoli  1,  3  e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto la  societa'  Patrimonio  dello  Stato
          S.p.a. e' sciolta  ed  e'  posta  in  liquidazione  con  le
          modalita' previste dal codice civile. 
              8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
          risparmio costituita dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di
          proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
          o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
          di proprieta' dei medesimi enti di cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo  del  territorio.  Le  azioni  della  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al  comma  1  possono  essere
          trasferite, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia  del  demanio.
          Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
          rapporti fra la societa' di gestione di cui al  comma  1  e
          l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
          presente articolo dall'Agenzia  del  demanio,  quest'ultima
          utilizza parte delle  risorse  appostate  sul  capitolo  di
          spesa n. 7754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
          periodo del comma 1 dell'art. 6  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio  per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di  gestione  del  risparmio  o  delle  societa',  per   il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  della
          societa',   nonche'   per   tutte   le   attivita',   anche
          propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al  presente
          articolo. 
              8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art.  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,  la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito  dall'art.  35,  comma  1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprieta'.  I  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  all'art.  4
          del  citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351,
          disciplinano, altresi', le modalita' di  concertazione  con
          le competenti strutture tecniche  dei  diversi  livelli  di
          governo  territoriale  interessati.  Ai  fondi  di  cui  al
          presente comma possono conferire beni anche i  soggetti  di
          cui al comma 2 con le modalita' ivi  previste,  ovvero  con
          apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
          all'art. 58 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche in deroga all'obbligo di  allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle regioni e  degli  enti  locali
          trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e'  destinata
          alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza  del
          debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,  a
          spese di investimento. 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 4 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'art.  33-bis,  limitatamente  ai  beni
          suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero  sono
          attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
          dei fondi  a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con  prioritaria
          destinazione    alla    razionalizzazione    del    settore
          infrastrutturale,  ad  esclusione  di   spese   di   natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'art.  35,  comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          conferimento ai fondi di  cui  al  presente  comma  o  agli
          strumenti  previsti  dall'art.  33-bis,   rientrano   nella
          disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
          alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
          vigenti;  l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,   del
          supporto  tecnico  specialistico  della   societa'   Difesa
          Servizi S.p.a., sulla base di apposita convenzione a titolo
          gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
          applicano comunque le disposizioni di cui  all'art.  4  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, limitatamente ai commi 4,  5,  9,
          10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              8-quinquies. In  deroga  alla  normativa  vigente,  con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente  articolo  e
          del successivo art. 33-bis, sono svolte da  quest'ultima  a
          titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con  le
          parti interessate. 
              8-sexies. I decreti di cui al  presente  articolo  sono
          soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo   19   novembre   1997,   n.   414   (Attivita'
          informatiche  dell'Amministrazione   statale   in   materia
          finanziaria e contabile): 
              «Art. 1 (Attivita' informatiche in materia  finanziaria
          e  contabile).  -  1.  In   relazione   al   carattere   di
          riservatezza, ed al fine di assicurare la  sicurezza  e  la
          continuita' di  talune  specifiche  attivita'  informatiche
          dello Stato in materia di finanza e contabilita'  pubblica,
          possono essere individuati, nell'ambito delle  funzioni  di
          consulenza,   indirizzo,   programmazione,   coordinamento,
          controllo e  reperimento  delle  risorse  strumentali,  ivi
          compreso   l'espletamento   delle   procedure   di    gara,
          particolari servizi, determinati ai sensi del comma  2,  il
          cui esercizio e' riservato allo Stato. 
              2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica, da emanarsi entro sei  mesi
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, sentita l'Autorita'  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione (AIPA),  sono  individuate,  sulla
          base dei criteri di cui al comma 1, le specifiche attivita'
          informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante  un
          organismo a struttura societaria, con  unica  ed  esclusiva
          funzione di servizio per lo Stato, che  opera  secondo  gli
          indirizzi  strategici  stabiliti  dall'Amministrazione.  La
          relativa partecipazione azionaria e' interamente posseduta,
          anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. 
              L'organismo societario previsto dal presente  comma  e'
          equiparato, per gli effetti di cui al  decreto  legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39, e successive  modificazioni,  alle
          amministrazioni pubbliche previste dall'art.  1,  comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 39 del 1993. 
              3. Alle  eventuali  successive  modifiche  del  decreto
          emanato ai sensi del comma  2  si  provvede  con  ulteriori
          decreti del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,   nel   rispetto   dei   criteri
          stabiliti nel presente articolo. 
              4. In attesa dell'emanazione  del  decreto  di  cui  al
          comma 2, la societa' ivi prevista puo', in via  eccezionale
          e transitoria e per un periodo  massimo  di  diciotto  mesi
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo,  affidare  direttamente  a  fornitori  esterni
          servizi  informatici  essenziali  ed   indispensabili   per
          l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  al
          fine prioritario di garantire la continuita' e l'efficienza
          dei servizi stessi ed il pieno assolvimento delle  funzioni
          di supporto  ai  processi  decisionali  del  Governo  nelle
          materie di competenza. 
              5. Le attivita' informatiche di cui  al  comma  1  sono
          strutturate secondo criteri di piena integrazione tecnica e
          funzionale,  nel  rispetto  delle  forme  di   integrazione
          previste dall'ordinamento con altri sistemi  esterni  e  in
          modo da assicurarne l'inserimento nella rete unitaria della
          pubblica amministrazione. 
              6. Le  Camere  hanno  accesso  al  sistema  informativo
          unificato del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sulla base di protocolli d'intesa
          da definirsi tra i rispettivi Presidenti e il Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.». 
              - Per il riferimento al testo del comma 3-bis dell'art.
          4 del citato decreto-legge n. 95  del  2012,  vedasi  nelle
          note alle premesse.