Art. 3 
 
 
                   Limite massimo degli emolumenti 
 
  1. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere,
comprensivi  della   parte   variabile   ove   prevista,   ai   sensi
dell'articolo 2389, terzo comma,  del  codice  civile,  per  ciascuna
fascia di classificazione individuata ai sensi  dell'articolo  2,  e'
determinato  con  riferimento  al  trattamento  economico  del  Primo
Presidente  della  Corte  di  cassazione  vigente,  come   comunicato
annualmente dal  Ministero  della  giustizia  al  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze: 
    
 
              =========================================
              |               | Limite retributivo (% |
              |               |    del trattamento    |
              |               |  economico del Primo  |
              |               |Presidente di Corte di |
              |     Fascia    |      cassazione)      |
              +===============+=======================+
              |       1       |         100%          |
              +---------------+-----------------------+
              |       2       |         80%           |
              +---------------+-----------------------+
              |       3       |         50%           |
              +---------------+-----------------------+
 
  2. Tali limiti retributivi  sono  riferiti  al  compenso  spettante
all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo  stesso
sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono
state attribuite deleghe. 
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nei casi  in  cui  l'amministratore
con deleghe sia anche dirigente della  societa',  sulla  base  di  un
rapporto di lavoro instaurato prima  del  28  settembre  2007,  nella
determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, ai fini del  rispetto  del  limite  stabilito  dai
precedenti commi, si computa anche la retribuzione percepita  per  il
suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il
suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dai
precedenti commi per la  relativa  fascia,  tale  retribuzione  viene
considerata  corrisposta  anche  a  titolo  di  compenso   ai   sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. 
  4.  Qualora  ai  presidenti  siano  conferite  specifiche   deleghe
operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95
del 2012, l'emolumento deliberato, ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile, non puo' essere superiore al 30  per  cento
del compenso massimo previsto  per  l'amministratore  delegato  della
fascia di appartenenza. 
  5. I limiti stabiliti dai  commi  precedenti  si  riferiscono  agli
emolumenti  in  qualsiasi  forma  riconosciuti  per  il  rapporto  di
amministrazione, ai sensi del  terzo  comma  dell'articolo  2389  del
codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili
di valutazione economica. 
  6.  Nei  limiti  fissati  dai  commi  precedenti,  i  consigli   di
amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, determinano gli
emolumenti  da  corrispondere,  tenendo  conto  dell'ampiezza   delle
deleghe effettivamente attribuite  e  secondo  principi  oggettivi  e
trasparenti. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 2389 del codice
          civile, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 2013: 
              «Art. 12 (Incompatibilita' tra  incarichi  dirigenziali
          interni e esterni e cariche di componenti degli  organi  di
          indirizzo  nelle  amministrazioni  statali,   regionali   e
          locali).  -  1.  Gli  incarichi  dirigenziali,  interni   e
          esterni,  nelle  pubbliche  amministrazioni,   negli   enti
          pubblici e negli  enti  di  diritto  privato  in  controllo
          pubblico  sono  incompatibili   con   l'assunzione   e   il
          mantenimento, nel  corso  dell'incarico,  della  carica  di
          componente   dell'organo   di   indirizzo   nella    stessa
          amministrazione  o  nello  stesso  ente  pubblico  che   ha
          conferito  l'incarico,  ovvero  con   l'assunzione   e   il
          mantenimento, nel  corso  dell'incarico,  della  carica  di
          presidente e amministratore delegato nello stesso  ente  di
          diritto privato in  controllo  pubblico  che  ha  conferito
          l'incarico. 
              2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
          pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
          di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  di   livello
          nazionale,  regionale  e  locale  sono  incompatibili   con
          l'assunzione, nel  corso  dell'incarico,  della  carica  di
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministro,  Vice
          Ministro,   sottosegretario   di   Stato   e    commissario
          straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 
              3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
          pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
          di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  di   livello
          regionale sono incompatibili: 
              a) con la carica  di  componente  della  giunta  o  del
          consiglio della regione interessata; 
              b) con la carica  di  componente  della  giunta  o  del
          consiglio di una provincia, di un  comune  con  popolazione
          superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
          comuni  avente  la  medesima  popolazione  della   medesima
          regione; 
              c)  con  la  carica  di  presidente  e   amministratore
          delegato di enti di diritto privato in  controllo  pubblico
          da parte della regione. 
              4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
          pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
          di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  di   livello
          provinciale o comunale sono incompatibili: 
              a) con la carica  di  componente  della  giunta  o  del
          consiglio della regione; 
              b) con la carica  di  componente  della  giunta  o  del
          consiglio di una provincia, di un  comune  con  popolazione
          superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
          comuni avente la  medesima  popolazione,  ricompresi  nella
          stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito
          l'incarico; 
              c) con la carica di componente di organi  di  indirizzo
          negli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico  da
          parte  della  regione,  nonche'  di  province,  comuni  con
          popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  o  di   forme
          associative tra comuni aventi la medesima popolazione della
          stessa regione.». 
              - Per il riferimento al testo del comma 5  dell'art.  4
          del citato decreto-legge n. 95 del 2012, vedasi nelle  note
          alle premesse.