Art. 4 
 
              Obbligo del consiglio di amministrazione 
                      di riferire all'assemblea 
 
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione   riferisce   all'assemblea,
convocata ai sensi dell'articolo  2364,  secondo  comma,  del  codice
civile, attraverso una  relazione  sulla  remunerazione,  sentito  il
collegio sindacale, in merito alla politica adottata  in  materia  di
retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in  termini  di
conseguimento degli obiettivi agli stessi  affidati  con  riferimento
alla parte variabile, ove prevista. 
  2. La relazione di cui  al  precedente  comma  illustra,  a  titolo
esemplificativo e non  esaustivo,  le  finalita'  perseguite  con  la
politica delle remunerazioni, i principi che ne  sono  alla  base,  i
criteri adottati con riferimento alle componenti fisse  e  variabili;
riguardo alla componente variabile,  ove  prevista,  una  descrizione
degli obiettivi di performance, in base ai quali  viene  corrisposta;
la politica relativa ai trattamenti previsti in  caso  di  cessazione
dalla carica, nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti  dalla  normativa
vigente. 
  3. La relazione di cui al comma 1  e'  trasmessa  ogni  anno  dalle
Societa' al Ministro dell'economia e delle finanze. 
  4. Entro il mese di ottobre  di  ciascun  anno,  sulla  base  delle
relazioni  ricevute,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
trasmette alle Camere un rapporto circa lo stato  di  attuazione  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile: 
              «Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di
          consiglio di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  prive  di
          consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 
              1) approva il bilancio; 
              2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci
          e il presidente del collegio sindacale e, quando  previsto,
          il soggetto incaricato di effettuare  la  revisione  legale
          dei conti; 
              3) determina il compenso  degli  amministratori  e  dei
          sindaci, se non e' stabilito dallo statuto; 
              4) delibera sulla responsabilita' degli  amministratori
          e dei sindaci; 
              5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla  legge
          alla    competenza    dell'assemblea,     nonche'     sulle
          autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
          compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
          la responsabilita' di questi per gli atti compiuti; 
              6)   approva   l'eventuale   regolamento   dei   lavori
          assembleari. 
              L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno  una
          volta l'anno, entro il termine stabilito  dallo  statuto  e
          comunque non superiore a centoventi giorni  dalla  chiusura
          dell'esercizio  sociale.  Lo  statuto  puo'  prevedere   un
          maggior  termine,  comunque  non  superiore  a  centottanta
          giorni, nel caso di  societa'  tenute  alla  redazione  del
          bilancio   consolidato   ovvero   quando   lo    richiedono
          particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
          della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
          nella relazione prevista dall'art. 2428  le  ragioni  della
          dilazione.».