Art. 2 
 
 
                     Attivita' di coordinamento 
 
  1. Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo  5,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del  Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: 
    a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello
almeno   dirigenziale    generale    o    equiparato,    responsabile
dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso il  supporto
di  tutte  le  altre   strutture   della   Presidenza   eventualmente
interessate  in  relazione  alla   specificita'   della   materia   o
dell'operazione; 
    b)  individua,  su  indicazione  rispettivamente   dei   Ministri
dell'economia e delle  finanze,  della  difesa,  dell'interno,  dello
sviluppo economico e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno
dirigenziale generale o equiparato responsabile  delle  attivita'  di
competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri
il responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale; 
    c)  istituisce  un  gruppo  di   coordinamento   presieduto   dal
responsabile  dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  a),  o  da  altro
componente da lui indicato, e composto dai responsabili degli  uffici
di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi
Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario
e in ogni tempo, da rappresentanti di altre  strutture  o  unita'  al
fine di potenziarne le capacita' di analisi. Ai componenti del gruppo
non spettano compensi,  gettoni,  emolumenti  o  indennita'  comunque
denominati, ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal  funzionamento
del gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica; 
    d)  stabilisce  adeguate  modalita'   e   procedure   telematiche
necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali  e
la sicurezza  dei  dati  trasmessi,  nonche'  la  predisposizione  di
apposita modulistica per le notifiche previste  dall'articolo  1  del
decreto-legge; 
    e) predispone adeguate procedure elettroniche per il  ricevimento
delle notifiche, degli allegati e delle  informazioni  inerenti  agli
atti e alle operazioni di rilevanza strategica; 
    f) assicura modalita' di condivisione dei dati  con  i  Ministeri
interessati  anche  mediante  accesso  informatico   immediato   alle
notifiche, ai documenti, agli  allegati,  ai  pareri  e  a  tutte  le
informazioni inerenti  agli  atti  e  alle  operazioni  di  rilevanza
strategica; 
    g) stabilisce la tempistica e le  modalita'  di  raccordo  tra  i
Ministeri interessati, i termini per la  presentazione  da  parte  di
questi  del  parere  motivato  per  l'esercizio  o  meno  dei  poteri
speciali,  e  prevede  la  possibilita'  di  convocare  riunioni   di
coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati
elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o
meno dei poteri speciali; 
    h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni
infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati,  sono
nominati, in sede di prima attuazione, i  componenti  del  gruppo  di
coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di
essi, due componenti supplenti. E' in  facolta'  del  Presidente  del
Consiglio e dei Ministri interessati,  previa  formale  comunicazione
all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera
a), sostituire il componente effettivo o supplente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per gli articoli 5, comma 2, della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 e 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          303, si veda nelle note alle premesse.