Art. 3
Amministrazione responsabile dell'istruttoria
e della proposta
1. Le attivita' inerenti all'istruttoria e alla proposta per
l'esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge, e le attivita' conseguenti, di cui ai successivi commi
4 e 5 del citato articolo 1, sono affidate dall'ufficio della
Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'
direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le
altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero
dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra
tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza
del Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa interessata.
Note all'art. 3:
- Per l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'art. 1, commi 4 e 5, del citato
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e' il seguente:
"4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al
comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla
delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quindici giorni dalla notifica il
Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale
veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i
termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo'
essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e'
esercitato nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le
delibere o gli atti adottati in violazione del presente
comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla
societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di
cui al presente comma e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento
del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel
contempo le informazioni necessarie, comprensive di
descrizione generale del progetto di acquisizione,
dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le
valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa'
ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la
notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga
a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e sono
successivamente notificate le acquisizioni che determinano
il superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento,
10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il
potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1,
lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,
lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla data
della notifica. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Eventuali richieste di informazioni successive alla prima
non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo'
essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente,
comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di
condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le
condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni
entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo
le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice
civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
con il voto determinante di tali azioni sono nulle.".