Art. 6 
 
 
            Procedure per l'esercizio dei poteri speciali 
 
  1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della  proposta  ai
sensi  dell'articolo  3,  tenuto  conto   delle   risultanze   emerse
nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera c),  trasmette  tempestivamente  in  via  telematica  alla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  al  suddetto  gruppo  di
coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri  speciali  con  il
relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni  per
cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali. 
  2.  La  proposta  di   esercizio   dei   poteri   speciali   indica
dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio  per  gli  interessi
essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale,   nonche'
l'impossibilita' di esercizio dei poteri nella forma  di  imposizione
di specifiche prescrizioni o condizioni. 
  3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati  nella  forma
di imposizione di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  e  comma  4,  lo  schema  di
provvedimento indica: 
    a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa; 
    b) specifici criteri e modalita' di monitoraggio; 
    c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio  delle
prescrizioni  o  condizioni  richieste,  nonche'  l'organo  da   essa
incaricato di curare le relative attivita'; 
    d)  le  sanzioni  previste   dal   decreto-legge   in   caso   di
inottemperanza,  anche  tenuto  conto   delle   previsioni   di   cui
all'articolo 8. 
  4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2,
comma  2,  lettera  a),  comunica  al  notificante  il  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  esercizio  dei  poteri
speciali il giorno stesso e contestualmente da'  comunicazione  della
sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari. 
  5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto,  l'impresa  di
cui all'articolo 4, comma 1, trasmette  tempestivamente  le  delibere
adottate alla Presidenza del Consiglio. 
  6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5,  del
decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della  notifica  completa
della necessaria documentazione. 
  7.  Nel  computo  dei  termini   previsti   dall'articolo   1   del
decreto-legge sono esclusi il sabato, la  domenica  e  le  festivita'
nazionali. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art.  1,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21 (Norme in  materia  di  poteri  speciali  sugli
          assetti  societari  nei  settori  della  difesa   e   della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni) e' il seguente: 
              1. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti
          di competenza, del Ministro della  difesa  o  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro
          dello  sviluppo  economico  e,  rispettivamente,   con   il
          Ministro dell'interno  o  con  il  Ministro  della  difesa,
          previa   comunicazione   alle   Commissioni    parlamentari
          competenti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono individuate le attivita' di rilevanza  strategica  per
          il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse  le
          attivita' strategiche chiave, in relazione alle  quali  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  da
          trasmettere contestualmente alle  Commissioni  parlamentari
          competenti, possono essere  esercitati  i  seguenti  poteri
          speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio  per  gli
          interessi  essenziali  della  difesa  e   della   sicurezza
          nazionale: 
              a) imposizione di specifiche condizioni  relative  alla
          sicurezza degli approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle
          informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al  controllo
          delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
          di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa   e
          sicurezza nazionale; 
              b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli
          organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera
          a), aventi ad oggetto  la  fusione  o  la  scissione  della
          societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o
          di societa' controllate, il trasferimento all'estero  della
          sede  sociale,  il  mutamento  dell'oggetto   sociale,   lo
          scioglimento  della  societa',  la  modifica  di   clausole
          statutarie eventualmente adottate  ai  sensi  dell'articolo
          2351, terzo comma, del codice civile ovvero  introdotte  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
          1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo  3  del  presente  decreto,  le  cessioni  di
          diritti reali o di utilizzo relative  a  beni  materiali  o
          immateriali o l'assunzione di vincoli che  ne  condizionino
          l'impiego; 
              c) opposizione all'acquisto,  a  qualsiasi  titolo,  di
          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti
          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o
          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,
          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti
          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con
          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso
          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la
          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente
          ha stipulato uno dei patti  di  cui  all'articolo  122  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
          di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile. 
              1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
          le attivita' di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di
          difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono  la  tipologia
          di atti o operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai
          quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al  presente
          articolo. 
              2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          agli interessi essenziali della difesa  e  della  sicurezza
          nazionale derivante dalle delibere di cui alla  lettera  b)
          del  comma  1,  il   Governo   considera,   tenendo   conto
          dell'oggetto della delibera, la  rilevanza  strategica  dei
          beni o delle imprese oggetto di trasferimento,  l'idoneita'
          dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione  a
          garantire l'integrita' del sistema di  difesa  e  sicurezza
          nazionale, la sicurezza delle  informazioni  relative  alla
          difesa militare, gli interessi internazionali dello  Stato,
          la   protezione    del    territorio    nazionale,    delle
          infrastrutture critiche e strategiche  e  delle  frontiere,
          nonche' gli elementi di cui al comma 3. 
              3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
          nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni  di
          cui alle lettere a) e c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel
          rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
          considera,   alla   luce   della    potenziale    influenza
          dell'acquirente sulla  societa',  anche  in  ragione  della
          entita' della partecipazione acquisita: 
              a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di
          finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica,
          finanziaria,  tecnica   e   organizzativa   dell'acquirente
          nonche' del progetto industriale,  rispetto  alla  regolare
          prosecuzione   delle   attivita',   al   mantenimento   del
          patrimonio  tecnologico,   anche   con   riferimento   alle
          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla
          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla
          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali
          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,
          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui
          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico
          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,
          all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
              b) l'esistenza,  tenuto  conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati 
              4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui  al
          comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  una  informativa  completa  sulla
          delibera o sull'atto da adottare in modo da  consentire  il
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro  quindici  giorni  dalla  notifica  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri comunica  l'eventuale
          veto. Qualora si renda necessario  richiedere  informazioni
          all'impresa, tale termine e' sospeso, per una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di
          informazioni  successive  alla  prima  non   sospendono   i
          termini.  Decorsi  i  predetti  termini  l'operazione  puo'
          essere effettuata. Il potere di cui al  presente  comma  e'
          esercitato  nella  forma  di  imposizione   di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali della difesa e  della  sicurezza  nazionale.  Le
          delibere o gli atti adottati  in  violazione  del  presente
          comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere  alla
          societa' e  all'eventuale  controparte  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione anteriore. Salvo che  il  fatto
          costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni  di
          cui  al  presente  comma  e'  soggetto   a   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio   del   valore
          dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per  cento
          del fatturato cumulato realizzato dalle  imprese  coinvolte
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. 
              5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale notifica l'acquisizione entro dieci  giorni  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel
          contempo  le  informazioni   necessarie,   comprensive   di
          descrizione  generale   del   progetto   di   acquisizione,
          dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per  le
          valutazioni  di  cui  al  comma  3.   Nel   caso   in   cui
          l'acquisizione abbia  a  oggetto  azioni  di  una  societa'
          ammessa alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la
          notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente  venga
          a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
          superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,
          del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,   e   successive   modificazioni,   e   sono
          successivamente notificate le acquisizioni che  determinano
          il superamento delle soglie del 3 per cento, 5  per  cento,
          10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il
          potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma  1,
          lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,
          lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla  data
          della notifica.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Eventuali richieste di informazioni successive  alla  prima
          non sospendono i termini, decorsi i quali  l'acquisto  puo'
          essere effettuato. Fino alla notifica  e,  successivamente,
          comunque fino al decorso del termine per  l'imposizione  di
          condizioni o per l'esercizio del potere di  opposizione,  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da  quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte,  sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le
          condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
          cessionario  non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, ordina la vendita delle suddette  azioni  secondo
          le  procedure  di  cui  all'articolo  2359-ter  del  codice
          civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
          con il voto determinante di tali azioni sono nulle. 
              6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
          con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui al comma 1,  si  riferiscono  a  societa'  partecipate,
          direttamente o indirettamente, dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, il Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai
          fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al  medesimo
          comma, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  notifiche  di  cui  ai  commi  4  e  5   sono
          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              7. I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di
          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di
          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
              8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,    sono    emanate
          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
          riferimento alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          di cui al primo periodo e' espresso  entro  il  termine  di
          venti giorni dalla data di  trasmissione  dello  schema  di
          regolamento  alle  Camere.   Decorso   tale   termine,   il
          regolamento   puo'   essere   comunque    adottato.    Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti,  di  cui  ai
          commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per le societa' da esso partecipate,  ovvero,
          per le altre societa',  al  Ministero  della  difesa  o  al
          Ministero dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di
          competenza.".