Art. 7 
 
 
              Monitoraggio delle determinazioni assunte 
 
  1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato
rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei
poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti  si  siano  gia'
verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato  decreto
di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente
e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri,  una  completa
informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative
dei suddetti accadimenti. 
  2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia  il  fondato
sospetto del mancato  o  intempestivo  o  inadeguato  rispetto  delle
determinazioni assunte con il  citato  decreto,  puo'  chiedere  alla
Presidenza del Consiglio di verificare le  informazioni  rivolgendosi
all'ufficio competente al monitoraggio. 
  3. L'ufficio  incaricato  del  monitoraggio  e  la  Presidenza  del
Consiglio possono richiedere, anche direttamente  all'impresa,  dati,
notizie e informazioni utili all'attivita' di monitoraggio.