Art. 2 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
  2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 25-bis 
 
 
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore  di
                               lavoro 
 
  1.  Il  certificato  penale  del  casellario  giudiziale   di   cui
all'articolo 25  deve  essere  richiesto  dal  soggetto  che  intenda
impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attivita'
professionali  o  attivita'  volontarie  organizzate  che  comportino
contatti diretti  e  regolari  con  minori,  al  fine  di  verificare
l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive  all'esercizio
di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.». 
  2.  Il  datore  di  lavoro  che  non  adempie  all'obbligo  di  cui
all'articolo 25-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.