Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di
lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui
all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda
impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita'
professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino
contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare
l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio
di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui
all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.