Art. 3 
 
Modifiche al decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
  disciplina  della  responsabilita'  amministrativa  delle   persone
  giuridiche, delle societa' e  delle  associazioni  anche  prive  di
  personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della  legge  29
  settembre 2000, n. 300 
 
  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  dopo  le  parole  «600-quater.1,»
sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  per  il   delitto   di   cui
all'articolo 609-undecies». 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'art. 25-quinquies del decreto legislativo
          8 giugno  2001,  n.  231(Disciplina  della  responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'art. 11 della L. 29  settembre  2000,  n.  300),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 19  giugno  2001,  n.  140,  come  modificato  dal
          presente decreto, recita: 
              «Art.  25-quinques  (Delitti  contro  la   personalita'
          individuale).  -  1.  In  relazione  alla  commissione  dei
          delitti previsti dalla sezione I del capo  III  del  titolo
          XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le
          seguenti sanzioni pecuniarie: 
              a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601  e  602,
          la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; 
              b) per i delitti di cui agli  articoli  600-bis,  primo
          comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al
          materiale pornografico  di  cui  all'art.  600-quater.1,  e
          600-quinquies,  la  sanzione  pecuniaria  da   trecento   a
          ottocento quote (24); 
              c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis,  secondo
          comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, nonche'
          per il delitto  di  cui  all'art.  609-undecies,  anche  se
          relativi  al  materiale  pornografico   di   cui   all'art.
          600-quater.1,  la  sanzione  pecuniaria   da   duecento   a
          settecento quote (25). 
              2. Nei casi di condanna per uno  dei  delitti  indicati
          nel comma 1, lettere a) e  b),  si  applicano  le  sanzioni
          interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una  durata
          non inferiore ad un anno. 
              3. Se l'ente  o  una  sua  unita'  organizzativa  viene
          stabilmente utilizzato allo scopo  unico  o  prevalente  di
          consentire o agevolare la commissione  dei  reati  indicati
          nel comma  1,  si  applica  la  sanzione  dell'interdizione
          definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
          16, comma 3.».