Art. 4 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
  1988, n. 447, recante  la  approvazione  del  codice  di  procedura
  penale 
 
  1. All'articolo 266 del codice di procedura  penale,  al  comma  1,
lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», e' aggiunto il
seguente periodo: «, nonche' dall'art. 609-undecies». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura  penale
e' aggiunto il seguente: 
  «2.  Il   divieto   si   estende   alle   dichiarazioni,   comunque
inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici
diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti  sessuali  a
danno di minori.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimento normativi al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              Il testo degli articoli 266 e 62 del citato  codice  di
          procedura penale, come  modificati  dal  presente  decreto,
          recita: 
              «Art.   266.   (Limiti   di   ammissibilita').   -   1.
          L'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
          consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati 
              a) delitti non colposi per i quali e' prevista la  pena
          dell'ergastolo o della reclusione superiore nel  massimo  a
          cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; 
              b) delitti contro la  pubblica  amministrazione  per  i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
          4; 
              c)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope; 
              d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; 
              e) delitti di contrabbando; 
              f)  reati  di  ingiuria,   minaccia,   usura,   abusiva
          attivita' finanziaria, abuso di informazioni  privilegiate,
          manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo del telefono; 
              f-bis) delitti previsti  dall'articolo  600-ter,  terzo
          comma, del codice penale, anche se  relativi  al  materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del  medesimo
          codice ,nonche' dall'articolo 609-undecies; 
              f-ter) delitti previsti dagli articoli 444,  473,  474,
          515, 516 e 517-quater del codice penale; 
              f-quater) delitto previsto  dall'articolo  612-bis  del
          codice penale. 
              2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
          comunicazioni  tra  presenti.  Tuttavia,   qualora   queste
          avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del  codice
          penale, l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi  e'
          fondato motivo  di  ritenere  che  ivi  si  stia  svolgendo
          l'attivita' criminosa.» 
              «Art. 62.(Divieto di testimonianza sulle  dichiarazioni
          dell'imputato). - 1. Le  dichiarazioni  comunque  rese  nel
          corso  del  procedimento  dall'imputato  o  dalla   persona
          sottoposta alle indagini non  possono  formare  oggetto  di
          testimonianza. 
              2. Il divieto si estende alle  dichiarazioni,  comunque
          inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso  di  programmi
          terapeutici  diretti  a  ridurre  il  rischio  che   questi
          commetta delitti sessuali a danno di minori.».