Art. 5 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Mogherini,  Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando