Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Mogherini, Ministro degli affari
esteri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando