Art. 2 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 13, comma 2-bis, e articolo 36-bis, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
    b) articolo 10, n. 1°, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Mogherini,  Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno). -  1.  Il
          permesso  di  soggiorno  rilasciato  dai   Paesi   aderenti
          all'Accordo  di  Schengen,  in  conformita'  di  un   visto
          uniforme previsto dalla  Convenzione  di  applicazione  del
          predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di  visto,
          per i soli motivi di turismo, non puo' essere  rinnovato  o
          prorogato oltre la durata  di  novanta  giorni,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali. 
              2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del  testo
          unico, la documentazione attestante la disponibilita' di un
          reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente  al
          sostentamento proprio e dei familiari conviventi  a  carico
          puo'  essere  accertata  d'ufficio  sulla   base   di   una
          dichiarazione     temporaneamente     sostitutiva      resa
          dall'interessato con la richiesta di rinnovo. 
              2-bis. (abrogato). 
              3. La richiesta di rinnovo  e'  presentata  in  duplice
          esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i  documenti
          esibiti, ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia
          un esemplare della richiesta,  munito  del  timbro  datario
          dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
          riportata per iscritto, con le modalita' di cui all'art. 2,
          comma 6, del testo  unico,  l'avvertenza  che  l'esibizione
          della ricevuta stessa  alla  competente  Azienda  sanitaria
          locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione  al
          Servizio sanitario nazionale. 
              4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o
          prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto  il
          soggiorno in Italia per un periodo  continuativo  di  oltre
          sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di  durata  almeno
          biennale, per un periodo continuativo superiore alla  meta'
          del periodo di validita' del permesso di  soggiorno,  salvo
          che detta  interruzione  sia  dipesa  dalla  necessita'  di
          adempiere  agli  obblighi  militari  o  da  altri  gravi  e
          comprovati motivi.». 
              -  Il  regio   decreto   8   gennaio   1931,   n.   148
          (Coordinamento delle norme sulla disciplina  giuridica  dei
          rapporti collettivi del lavoro con quelle  sul  trattamento
          giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e
          linee di navigazione interna  in  regime  di  concessione),
          modificato  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1931, n. 56.