IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'Allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2006/38/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva  1999/62/CE,
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti  adibiti  al
trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 
  Vista  la  direttiva  2011/76/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  7  settembre  2011,  che   modifica   la   direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione di autoveicoli  pesanti  adibiti
al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  7,  recante
attuazione della direttiva  2006/38/CE,  che  modifica  la  direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli  pesanti
adibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcune
infrastrutture; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della
Camera dei deputati; 
  Considerato che le competenti Commissioni parlamentari  del  Senato
della Repubblica non si sono espresse nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze; 
    
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, 
                     della direttiva 2011/76/UE 
 
   1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) autostrada: strada appositamente progettata  e  costruita
per il traffico motorizzato  che  non  da'  accesso  alle  proprieta'
adiacenti, la quale: 
      1) e' dotata, salvo in punti particolari o a titolo temporaneo,
di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate  mediante
una banda non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale,
mediante altri mezzi; 
      2) non presenta intersezioni a raso con  alcuna  altra  strada,
linea ferroviaria  o  sede  tranviaria,  pista  ciclabile  o  cammino
pedonale; 
      3) e' espressamente classificata come autostrada;». 
  2. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: 
    «e) pedaggio: il  pagamento  di  una  somma  determinata  per  un
autoveicolo  sulla  base  della  distanza  percorsa  su   una   certa
infrastruttura e del tipo  di  veicolo,  comprendente  un  onere  per
l'infrastruttura o un onere per i costi esterni ovvero entrambi; 
    f) onere per l'infrastruttura: un onere riscosso per recuperare i
costi   di   costruzione,   manutenzione,   esercizio   e    sviluppo
dell'infrastruttura sostenuti;». 
  3. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: 
    « f-bis) onere  per  i  costi  esterni:  un  onere  riscosso  per
recuperare  i   costi   sostenuti   in   relazione   all'inquinamento
atmosferico dovuto al traffico o all'inquinamento acustico dovuto  al
traffico; 
    f-ter) costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico: il
costo dei danni causati dal rilascio di particelle  e  di  precursori
dell'ozono, come l'ossido di azoto e i  composti  organici  volatili,
nel corso dell'utilizzo di un veicolo; 
    f-quater) costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico: il
costo dei danni causati dal rumore emesso dai veicoli o creato  dalla
loro interazione con il manto stradale; 
    f-quinquies)  onere  medio  ponderato  per  l'infrastruttura:  le
entrate totali generate  da  un  onere  per  l'infrastruttura  in  un
determinato periodo divise per i chilometri per autoveicolo  percorsi
su tratti stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato; 
    f-sexies ) onere medio ponderato per i costi esterni: le  entrate
totali generate da un onere per i costi  esterni  in  un  determinato
periodo divise per i chilometri per autoveicolo  percorsi  su  tratti
stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato.». 
  4. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
    «h)  autoveicolo:  un  veicolo  a  motore   o   un   insieme   di
autoarticolati, adibito o usato per il trasporto su strada di merci e
che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore  a  3,5
tonnellate;». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive UE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 6  agosto  2013,
          n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
                «Allegato B (art. 1, commi 1 e 3) 
                In vigore dal 4 settembre 2013 
                2009/101/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, intesa a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
                2009/102/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  16  settembre  2009,  in  materia  di  diritto   delle
          societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
          con un unico socio (senza termine di recepimento); 
                2009/158/CE del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
                2010/32/UE del Consiglio, del  10  maggio  2010,  che
          attua l'accordo quadro, concluso da  HOSPEEM  e  FSESP,  in
          materia di prevenzione delle ferite da taglio  o  da  punta
          nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento
          11 maggio 2013); 
                2010/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  settembre  2010,  sulla  protezione  degli  animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
                2010/64/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
                2010/75/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 24 novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
                2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15  febbraio  2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
                2011/24/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 9 marzo 2011, concernente  l'applicazione  dei  diritti
          dei    pazienti    relativi    all'assistenza     sanitaria
          transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
                2011/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  5  aprile  2011,  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime, e che sostituisce la  decisione  quadro  del
          Consiglio 2002/629/GAI (termine  di  recepimento  6  aprile
          2013); 
                2011/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
                2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
                2011/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
                2011/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
                2011/70/Euratom del Consiglio, del  19  luglio  2011,
          che  istituisce  un  quadro  comunitario  per  la  gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
                2011/76/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
                2011/77/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  27  settembre  2011,   che   modifica   la   direttiva
          2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto
          d'autore  e  di  alcuni  diritti   connessi   (termine   di
          recepimento 1° novembre 2013); 
                2011/82/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  25  ottobre  2011,  intesa  ad  agevolare  lo  scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
                2011/83/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2011, sui diritti dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
                2011/85/UE  del  Consiglio,  dell'8  novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
                2011/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 novembre 2011, che modifica le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
                2011/93/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e
          lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia
          minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
          del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
                2011/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011, recante  norme  sull'attribuzione,  a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
                2011/98/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011, relativa a  una  procedura  unica  di
          domanda per il rilascio di un permesso unico  che  consente
          ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
                2011/99/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011,  sull'ordine  di  protezione  europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
                2012/4/UE della Commissione, del  22  febbraio  2012,
          che   modifica   la    direttiva    2008/43/CE,    relativa
          all'istituzione, a  norma  della  direttiva  93/15/CEE  del
          Consiglio,   di   un   sistema   di    identificazione    e
          tracciabilita' degli esplosivi per uso civile  (termine  di
          recepimento 4 aprile 2012); 
                2012/12/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 19 aprile 2012, che modifica la  direttiva  2001/112/CE
          del Consiglio  concernente  i  succhi  di  frutta  e  altri
          prodotti   analoghi   destinati   all'alimentazione   umana
          (termine di recepimento 28 ottobre 2013); 
                2012/13/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  22  maggio  2012,  sul  diritto  all'informazione  nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
                2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
                2012/19/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  4  luglio  2012,  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)  (termine  di
          recepimento 14 febbraio 2014); 
                2012/26/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2012, che modifica la  direttiva  2001/83/CE
          per  quanto  riguarda  la  farmacovigilanza   (termine   di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
                2012/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  25  ottobre  2012,  sull'efficienza  energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e  abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE  (termine  di  recepimento
          finale 5 giugno 2014); 
                2012/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
                2012/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
          di diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato
          e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
                2012/33/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva  1999/32/CE
          del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei  combustibili
          per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
                2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
                2012/52/UE della Commissione, del 20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
                2013/1/UE  del  Consiglio,  del  20  dicembre   2012,
          recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a
          talune modalita' di esercizio del diritto di  eleggibilita'
          alle  elezioni  del  Parlamento  europeo  per  i  cittadini
          dell'Unione che risiedono in uno Stato membro  di  cui  non
          sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).». 
              - La  direttiva  2006/38/CE  del  17  maggio  2006,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  9
          giugno 2006, n. L 157. 
              -  La  direttiva  2011/76  del  7  settembre  2011,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  14
          ottobre 2011, n. L 269. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.   7
          (Attuazione della direttiva  2006/38/CE,  che  modifica  la
          direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico  di
          autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
          per l'uso di alcune infrastrutture),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  9  febbraio
          2010, n. 32. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 25
          gennaio 2010, n. 7, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'  art.  2,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, citato nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) "rete stradale transeuropea": la  rete  stradale
          definita all'allegato I,  sezione  2,  della  decisione  n.
          1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo  sviluppo
          della  rete  transeuropea  dei  trasporti,   e   successive
          modificazioni o integrazioni, ed illustrata con le relative
          cartine che  si  riferiscono  alle  sezioni  corrispondenti
          menzionate nel dispositivo e/o nell'allegato  II  di  detta
          decisione; 
                  b) "costi di  costruzione":  i  costi  legati  alla
          costruzione,   compresi   eventualmente    i    costi    di
          finanziamento, di infrastrutture nuove o  miglioramenti  di
          infrastrutture  nuove  (comprese  consistenti   riparazioni
          strutturali), o di  infrastrutture  o  miglioramenti  delle
          infrastrutture    (comprese     consistenti     riparazioni
          strutturali), ultimati non piu' di trenta anni prima del 10
          giugno  2008  laddove  siano  gia'  istituiti  sistemi   di
          pedaggio al 10 giugno 2008, o ultimati non piu'  di  trenta
          anni prima dell'istituzione di un nuovo sistema di pedaggio
          introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono essere presi  in
          considerazione come costi  di  costruzione  anche  i  costi
          concernenti    infrastrutture    o     miglioramenti     di
          infrastrutture  ultimati  anteriormente  a  tali   termini,
          laddove: 
                    1) sia  istituito  un  sistema  di  pedaggio  che
          prevede il recupero di detti costi  mediante  un  contratto
          stipulato con un operatore di  un  sistema  di  pedaggio  o
          altri atti giuridici  di  effetto  equivalente  entrato  in
          vigore anteriormente al 10 giugno 2008; 
                    2) sia possibile dimostrare che  i  motivi  della
          costruzione  delle  infrastrutture  in  questione  sono  da
          ricondurre al fatto che queste hanno  una  durata  di  vita
          predeterminata superiore a 30 anni; 
                    3) in ogni  caso  la  percentuale  dei  costi  di
          costruzione da prendere in considerazione non deve eccedere
          la durata  di  vita  predeterminata  dei  componenti  delle
          infrastrutture restante al 10 giugno 2008 o, se successiva,
          alla data di introduzione del nuovo sistema di pedaggio; 
                    4)   i   costi   concernenti   infrastrutture   o
          miglioramenti di infrastrutture possono includere tutte  le
          spese specifiche per le infrastrutture destinate a  ridurre
          il disturbo connesso al rumore o a migliorare la  sicurezza
          stradale e i  pagamenti  effettivi  da  parte  del  gestore
          dell'infrastruttura corrispondenti ad  elementi  ambientali
          obiettivi, quali la protezione contro la contaminazione del
          terreno; 
                  c) "costi  di  finanziamento":  gli  interessi  sui
          prestiti  e/o  la  remunerazione  dell'eventuale   capitale
          apportato dagli azionisti; 
                  d)  "consistenti   riparazioni   strutturali":   le
          riparazioni strutturali ad  eccezione  di  quelle  che,  al
          momento, non recano piu' alcun beneficio agli utenti  della
          strada, ad esempio laddove i  lavori  di  riparazione  sono
          stati sostituiti da  un  ulteriore  rifacimento  del  manto
          stradale o da altri lavori di costruzione; 
                d-bis) autostrada: strada  appositamente  progetta  e
          costruita per il traffico motorizzato che non  da'  accesso
          alle proprieta' adiacenti, la quale: 
                  1) e' dotata, salvo in punti particolari o a titolo
          temporaneo, di carreggiate distinte  per  i  due  sensi  di
          marcia, separate mediante  una  banda  non  destinata  alla
          circolazione oppure, in  via  eccezionale,  mediante  altri
          mezzi; 
                  2) non presenta  intersezioni  a  raso  con  alcuna
          altra strada, linea ferroviaria o  sede  tranviaria,  pista
          ciclabile o cammino pedonale ; 
                  3) e' espressamente classificata come autostrada; 
                e) pedaggio: il pagamento di  una  somma  determinata
          per un autoveicolo sulla base della  distanza  percorsa  su
          una  certa  infrastruttura   e   del   tipo   di   veicolo,
          comprendente un onere per l'infrastruttura o un onere per i
          costi esterni ovvero entrambi; 
                f) onere per l'infrastruttura: un onere riscosso  per
          recuperare i costi di costruzione, manutenzione,  esercizio
          e sviluppo dell'infrastruttura sostenuti; 
                f-bis) onere per i costi esterni: un  onere  riscosso
          per   recuperare   i   costi   sostenuti    in    relazione
          all'inquinamento   atmosferico   dovuto   al   traffico   o
          all'inquinamento acustico dovuto al traffico; 
                f-ter) costo dell'inquinamento atmosferico dovuto  al
          traffico: il  costo  dei  danni  causati  dal  rilascio  di
          particelle e di precursori  dell'ozono,  come  l'ossido  di
          azoto  e  i   composti   organici   volatili,   nel   corso
          dell'utilizzo di un veicolo; 
                f-quater) costo dell'inquinamento acustico dovuto  al
          traffico: il costo dei danni causati dal rumore emesso  dai
          veicoli o  creato  dalla  loro  interazione  con  il  manto
          stradale; 
                f-quinquies)    onere     medio     ponderato     per
          l'infrastruttura: le entrate totali generate  da  un  onere
          per l'infrastruttura in un determinato periodo divise per i
          chilometri per  autoveicolo  percorsi  su  tratti  stradali
          soggetti a questo onere nel periodo considerato; 
                f-sexies) onere medio ponderato per i costi  esterni:
          le entrate totali generate da un onere per i costi  esterni
          in un determinato  periodo  divise  per  i  chilometri  per
          autoveicolo percorsi su tratti stradali soggetti  a  questo
          onere nel periodo considerato; 
                    g) "diritti di utenza": il pagamento di una somma
          determinata che da' il diritto all'utilizzo da parte di  un
          autoveicolo,   per   una    durata    determinata,    delle
          infrastrutture di cui all'art. 3, comma 1; 
                    h) autoveicolo: un veicolo a motore o un  insieme
          di autoarticolati, adibito o  usato  per  il  trasporto  su
          strada di merci e che abbia un peso totale a  pieno  carico
          autorizzato superiore a 3,5 tonnellate; 
                    i) "autoveicolo della categoria Euro 0,  Euro  I,
          Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V,  EEV":  un  autoveicolo
          conforme ai limiti di emissione indicati nell'allegato I; 
                    l) "tipo di autoveicolo": categoria  nella  quale
          un autoveicolo e' classificato sulla  base  del  numero  di
          assi, delle sue dimensioni o del suo peso o  altri  criteri
          di  classificazione  dell'autoveicolo  in  base  al   danno
          arrecato alla strada, secondo il sistema di classificazione
          di cui all'allegato II, a  condizione  che  il  sistema  di
          classificazione  seguito  sia  basato  su   caratteristiche
          dell'autoveicolo ricavabili dai documenti  dell'autoveicolo
          o dall'aspetto dello stesso; 
                    m) "contratto di concessione": la concessione  di
          lavori pubblici  o  la  concessione  di  servizi  ai  sensi
          dell'art. 3, commi 11 e 12, del decreto legislativo n.  163
          del 2006, e successive modificazioni; 
                    n)  "pedaggio  in   concessione":   il   pedaggio
          applicato da un concessionario ai sensi di un contratto  di
          concessione.».