Art. 2 
 
Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della  direttiva  2011/76/UE
  relativamente a disposizioni da articolo 7 ad articolo 7-septies 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  7,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Pedaggi e diritti d'utenza  (articolo  1,  paragrafo  2,
direttiva 2011/76/UE). -  1.  L'introduzione  o  il  mantenimento  di
pedaggi e diritti di utenza sulla rete  stradale  transeuropea  o  su
alcuni tratti di essa o su  qualsiasi  altro  tratto  della  rete  di
autostrade che non fanno parte della rete stradale transeuropea, sono
disciplinati dalle disposizioni del presente articolo e dell'articolo
4. L'imposizione di pedaggi e diritti di utenza su altre  strade  non
deve   risultare   discriminatoria   nei   confronti   del   traffico
internazionale e non deve provocare distorsioni della concorrenza tra
operatori. 
  2. Non possono essere imposti contemporaneamente pedaggi e  diritti
d'utenza a nessuna classe di veicoli per  l'utilizzo  di  uno  stesso
tratto stradale. Tuttavia qualora siano previsti diritti  di  utenza,
possono essere applicati  anche  pedaggi  per  l'utilizzo  di  ponti,
gallerie e valichi di montagna. 
  3. I pedaggi e i  diritti  d'utenza  sono  applicati  senza  alcuna
discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla cittadinanza  del
trasportatore, lo Stato membro o il Paese terzo di  stabilimento  del
trasportatore   o   di   immatricolazione   dell'autoveicolo   oppure
sull'origine o la destinazione dell'operazione di trasporto, e  senza
provocare distorsioni della concorrenza tra operatori. 
  4. Ferme restando le  disposizioni  di  cui  all'articolo  373  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e
successive  modificazioni,  possono  essere  previste  aliquote   dei
pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esoneri dall'obbligo  di
pagare il pedaggio  o  il  diritto  di  utenza  per  gli  autoveicoli
esentati dall'obbligo di installare  e  utilizzare  l'apparecchio  di
controllo a norma del regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio,  del
20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo  nel  settore
dei trasporti su strada, nei seguenti casi: 
    a) autoveicoli  del  Ministero  della  difesa,  della  protezione
civile, dei servizi antincendio  e  degli  altri  servizi  di  pronto
intervento, ivi compresi quelli effettuati mediante ambulanza per  il
trasporto ed il soccorso di feriti o malati, delle Forze dell'ordine,
nonche' agli autoveicoli adibiti alla manutenzione stradale; 
    b) autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla  pubblica
via del territorio nazionale e che sono utilizzati da persone fisiche
o giuridiche la cui attivita'  principale  non  e'  il  trasporto  di
merci, a condizione che i trasporti effettuati da  tali  veicoli  non
comportino  distorsioni  di  concorrenza  e  previo  accordo  con  la
Commissione europea. 
  5. Possono essere applicati pedaggi e diritti di utenza  solo  agli
autoveicoli aventi un peso totale massimo a pieno carico  autorizzato
di almeno 12 tonnellate  qualora  l'estensione  ai  veicoli  di  peso
inferiore possa tra l'altro: 
    a) determinare conseguenze estremamente negative sulla  fluidita'
del traffico, l'ambiente, i  livelli  acustici,  la  congestione,  la
salute o la sicurezza stradale, causate da deviazioni del traffico; 
    b) determinare costi amministrativi superiori  al  30  per  cento
degli introiti supplementari che questa estensione avrebbe generato. 
  6. Nel caso di applicazione di pedaggi e diritti di utenza solo  ai
veicoli che abbiano un peso massimo  a  pieno  carico  di  almeno  12
tonnellate, il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  deve
darne comunicazione alla Commissione europea  con  la  specificazione
dei motivi. 
  7. I diritti di utenza, qualora previsti, sono  proporzionati  alla
durata dell'utilizzo dell'infrastruttura, entro gli  importi  di  cui
all'allegato IV al presente decreto e sono validi per  una  giornata,
una settimana, un mese o un anno. In particolare, l'aliquota  mensile
non e' superiore al 10 per cento  dell'aliquota  annuale,  l'aliquota
settimanale non e' superiore al 5  per  cento  di  quella  annuale  e
l'aliquota giornaliera non e' superiore al  2  per  cento  di  quella
annuale.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  puo'  essere  prevista  l'applicazione  di  aliquote  solo
annuali per gli autoveicoli immatricolati nel territorio nazionale. I
diritti d'utenza, comprese le  spese  amministrative,  per  tutte  le
classi di autoveicoli, sono fissati ad un importo non superiore  alle
aliquote massime di cui all'allegato IV. 
  8. Gli oneri per l'infrastruttura  si  fondano  sul  principio  del
recupero dei costi d'infrastruttura. Gli  oneri  medi  ponderati  per
l'infrastruttura sono stabiliti in funzione dei costi di costruzione,
nonche' dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di
infrastruttura  di  cui  trattasi.  Gli  oneri  medi  ponderati   per
l'infrastruttura  possono  comprendere  anche  la  remunerazione  del
capitale e di un margine di  profitto  in  base  alle  condizioni  di
mercato. I costi considerati riguardano la rete o la parte della rete
in cui sono imposti gli oneri per l'infrastruttura e gli  autoveicoli
soggetti a tali oneri. Puo' essere previsto di  recuperare  solo  una
percentuale di tali costi. 
  9. Gli oneri per i costi esterni, qualora previsti, sono  stabiliti
in  funzione  del  costo  dell'inquinamento  atmosferico  dovuto   al
traffico. Per le zone di attraversamento di tratti stradali  con  una
popolazione esposta all'inquinamento acustico dovuto al traffico, gli
oneri per  i  costi  esterni  includono  il  costo  dell'inquinamento
acustico dovuto al traffico. Gli oneri per i costi esterni variano  e
sono fissati conformemente  ai  requisiti  minimi  e  alle  modalita'
specificati nell'allegato  III-bis  e  rispettano  i  valori  massimi
stabiliti nell'allegato III-ter. I costi  considerati  riguardano  la
rete o la parte della rete in  cui  sono  imposti  i  pedaggi  e  gli
autoveicoli soggetti al pedaggio. Puo' essere previsto di  recuperare
solo una percentuale di tali costi. Gli oneri  per  i  costi  esterni
stabiliti in funzione del costo dell'inquinamento atmosferico  dovuto
al traffico non si applicano ai veicoli conformi alle norme EURO piu'
rigorose in materia di emissioni fino a quattro anni dopo le date  di
applicazione di cui  alle  disposizioni  che  hanno  introdotto  tali
norme. 
  10. Il livello massimo dell'onere per l'infrastruttura e' calcolato
sulla base dei principi fondamentali di calcolo di  cui  all'allegato
III al presente decreto. Per pedaggi in concessione, il livello  piu'
elevato di onere per l'infrastruttura e' equivalente o  inferiore  al
livello risultante dall'utilizzo di un metodo  fondato  sui  principi
fondamentali di calcolo di cui all'allegato III.  La  valutazione  di
tale equivalenza deve essere effettuata  in  base  a  un  periodo  di
riferimento ragionevolmente lungo, adatto alla natura  del  contratto
di concessione. Per i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno
2008 o quelli per cui sono pervenute offerte o risposte ad  inviti  a
negoziare in base alla procedura negoziata secondo una  procedura  di
appalto pubblico prima del 10  giugno  2008,  non  si  applicano  gli
obblighi di cui sopra; l'esenzione si estende a tutto il  periodo  di
applicazione di detti  sistemi,  a  condizione  che  gli  stessi  non
subiscano modifiche sostanziali. 
  11. In casi eccezionali, riguardanti infrastrutture situate in aree
montane e previa comunicazione  alla  Commissione  europea,  ai  fini
della  verifica  di  congruita'  ai  sensi  dell'articolo  7-septies,
paragrafo 3, della direttiva 1999/62/CE, introdotto  dall'articolo  1
della direttiva 2011/76/UE, e' possibile applicare, una maggiorazione
agli oneri per l'infrastruttura  su  specifici  tratti  stradali  che
soffrono di una forte congestione o il cui utilizzo  da  parte  degli
autoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che: 
    a) gli introiti  generati  dalla  maggiorazione  siano  investiti
nella realizzazione di  progetti  prioritari  di  interesse  europeo,
identificati nell'allegato III della  decisione  n.  661/2010/UE,  ai
sensi dell'articolo 58  del  regolamento  n.  1315/2013,  nonche'  di
progetti riferiti alla  rete  centrale  individuati  sulla  base  del
predetto regolamento n. 1315/2013, che contribuiscano direttamente  a
ridurre la congestione o il danno ambientale di cui  trattasi  e  che
siano situati nel medesimo corridoio del tratto stradale  su  cui  e'
applicata la maggiorazione; 
    b) la maggiorazione non superi il 15 per cento degli  oneri  medi
ponderati per l'infrastruttura, calcolati a norma del comma 7  e  del
comma 9, tranne  quando  gli  introiti  generati  sono  investiti  in
sezioni  transfrontaliere  di  progetti   prioritari   di   interesse
comunitario riguardanti infrastrutture in regioni montane,  nel  qual
caso la maggiorazione non puo' superare il 25 per cento; 
    c) l'applicazione  della  maggiorazione  non  si  traduca  in  un
trattamento  iniquo  del  traffico  commerciale  rispetto  a   quello
riservato ad altri utenti della strada; 
    d)   una   descrizione   della   localizzazione   esatta    della
maggiorazione e una prova  della  decisione  di  finanziamento  della
realizzazione dei progetti prioritari di cui alla  lettera  a)  siano
trasmessi alla  Commissione  europea  prima  dell'applicazione  della
maggiorazione; 
    e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito  e
circoscritto anticipatamente e corrisponda,  in  termini  di  aumento
degli  introiti  stimati,   ai   piani   finanziari   e   all'analisi
costi-benefici concernenti i progetti  cofinanziati  con  i  proventi
della maggiorazione. 
  12. Nel caso di nuovi progetti transfrontalieri di cui al comma  11
e'  richiesto  altresi'  l'accordo  di   tutti   gli   Stati   membri
interessati. Una maggiorazione ai sensi  del  comma  11  puo'  essere
applicata  ad  un  onere  per  l'infrastruttura  che  ha  subito  una
differenziazione conformemente a quanto previsto nei commi da 1  a  4
dell'articolo 4. Sui  tratti  stradali  in  cui  sono  soddisfatti  i
criteri  per  l'applicazione  di  una  maggiorazione  possono  essere
applicati costi esterni solo qualora sia applicata una maggiorazione.
In tale  caso  l'importo  della  maggiorazione  deve  essere  dedotto
dall'importo dell'onere per i costi esterni  calcolato  conformemente
al comma 8, tranne che per i veicoli  delle  categorie  di  emissione
EURO 0, I e II, nonche' EURO III dal  31  dicembre  2015.  Tutti  gli
introiti generati dall'applicazione simultanea della maggiorazione  e
degli oneri per i costi  esterni  sono  investiti  nel  finanziamento
della  costruzione  di  progetti  prioritari  di  interesse   europeo
indicati nell'allegato III della decisione n. 661/2010/UE,  ai  sensi
dell'articolo 58 del regolamento n. 1315/2013,  nonche'  di  progetti
riferiti alla rete  centrale  individuati  sulla  base  del  predetto
regolamento n. 1315/2013.».