Art. 4 Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Allocazione introiti derivanti da imposizione oneri (articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE). - 1. Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni nonche' dalla maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono utilizzati, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, a beneficio del settore dei trasporti, al fine di ottimizzare l'intero sistema dei trasporti. In particolare, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni sono utilizzati prioritariamente per rendere i trasporti piu' sostenibili, mediante una o piu' delle misure seguenti: a) l'agevolazione di una tariffazione efficace; b) la riduzione alla fonte dell'inquinamento dovuto al trasporto stradale; c) l'attenuazione alla fonte degli effetti dell'inquinamento dovuto al trasporto stradale; d) il miglioramento delle prestazioni dei veicoli in materia di CO2 e di consumo di carburante; e) la creazione di infrastrutture alternative per gli utenti dei trasporti e l'espansione della capacita' attuale; f) il sostegno alla rete transeuropea di trasporto; g) l'ottimizzazione della logistica; h) il miglioramento della sicurezza stradale; i) la messa a disposizione di parcheggi sicuri. 2. Almeno il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi derivanti dagli oneri per i costi esterni di cui al comma 1, nonche' dagli oneri di infrastruttura previsti dalla normativa vigente in materia e' destinato alle attivita' di cui alla lettera f) del medesimo comma 1.". 2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 7, le parole: "articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 3, 4 e 4-bis", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i decreti di cui al primo periodo riguardino l'attuazione di un sistema di pedaggio che prevede l'imposizione di un onere per costi esterni, i decreti medesimi sono adottati sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5 (Attuazione e controlli). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di cui al comma 3, all'attuazione degli articoli 3, 4 e 4-bis. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti di utenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione. 3. I decreti di cui al comma 1 dovranno garantire l'equilibrio economico finanziario complessivo delle concessionarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7. Qualora i decreti di cui al primo periodo riguardino l'attuazione di un sistema di pedaggio che prevede l'imposizione di un onere per costi esterni, i decreti medesimi sono adottati sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».