Art. 5 
 
 
              Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 7, 
                     della direttiva 2011/76/UE 
 
   1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  7,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In particolare gli importi in euro di cui all'allegato IV
e gli importi in centesimi di cui alle tabelle 1  e  2  dell'allegato
III-ter sono riveduti con cadenza biennale a decorrere dal 1° gennaio
2013, al fine di tener conto delle modifiche nell'indice  armonizzato
dei prezzi al  consumo  per  l'intera  Unione  europea,  che  esclude
l'energia e i prodotti alimentari non trasformati, sulla  base  delle
procedure di  adeguamento  automatico  previste  all'articolo  10-bis
della direttiva 1999/62/CE, introdotto  dalla  direttiva  2011/76/UE,
mediante  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e
trasporti  da  adottarsi  successivamente  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli importi adeguati a  cura
della Commissione europea.». 
      
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  25
          gennaio 2010, n. 7, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   7   (Disposizioni    finali    e    copertura
          finanziaria). - 1. Gli allegati,  che  costituiscono  parte
          integrante  del  presente  decreto,  sono  aggiornati   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          in conformita' alle modalita' tecniche rese necessarie  dal
          progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario. 
              1-bis. In  particolare  gli  importi  in  euro  di  cui
          all'allegato IV e gli importi  in  centesimi  di  cui  alle
          tabelle 1 e  2  dell'allegato  III-ter  sono  riveduti  con
          cadenza biennale a decorrere dal 1° gennaio 2013,  al  fine
          di tener conto delle modifiche nell'indice armonizzato  dei
          prezzi al consumo per l'intera Unione europea, che  esclude
          l'energia e i prodotti alimentari  non  trasformati,  sulla
          base delle procedure  di  adeguamento  automatico  previste
          all'art.  10-bis  della  direttiva  1999/62/CE,  introdotto
          dalla direttiva 2011/76/UE, mediante apposito  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  trasporti  da  adottarsi
          successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea degli importi  adeguati  a  cura  della
          Commissione europea. 
              2. Dal presente decreto non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».