Art. 5 Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2011/76/UE 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In particolare gli importi in euro di cui all'allegato IV e gli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter sono riveduti con cadenza biennale a decorrere dal 1° gennaio 2013, al fine di tener conto delle modifiche nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'intera Unione europea, che esclude l'energia e i prodotti alimentari non trasformati, sulla base delle procedure di adeguamento automatico previste all'articolo 10-bis della direttiva 1999/62/CE, introdotto dalla direttiva 2011/76/UE, mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da adottarsi successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli importi adeguati a cura della Commissione europea.».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7 (Disposizioni finali e copertura finanziaria). - 1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle modalita' tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario. 1-bis. In particolare gli importi in euro di cui all'allegato IV e gli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter sono riveduti con cadenza biennale a decorrere dal 1° gennaio 2013, al fine di tener conto delle modifiche nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'intera Unione europea, che esclude l'energia e i prodotti alimentari non trasformati, sulla base delle procedure di adeguamento automatico previste all'art. 10-bis della direttiva 1999/62/CE, introdotto dalla direttiva 2011/76/UE, mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da adottarsi successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli importi adeguati a cura della Commissione europea. 2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».