Art. 6 
 
 
              Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 8, 
                     della direttiva 2011/76/UE 
 
   1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  7,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro
il 16 ottobre 2014 e successivamente  ogni  quattro  anni,  trasmette
alla  Commissione  europea  una  relazione  concernente  i   pedaggi,
compresi i pedaggi in concessione. Dalla  relazione  sono  esclusi  i
sistemi di  pedaggio  gia'  istituiti  al  10  giugno  2008  che  non
includono oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi
ancora  in  vigore  non  abbiano  subito  modifiche  sostanziali.  La
relazione deve contenere informazioni su: 
      a) l'onere medio ponderato per i costi esterni  e  gli  importi
specifici percepiti per ogni combinazione di classe di veicolo,  tipo
di strada e periodo; 
      b) la variazione degli oneri per l'infrastruttura  in  funzione
del tipo di veicolo e del periodo; 
      c) l'onere per l'infrastruttura medio ponderato  e  i  proventi
totali percepiti mediante l'onere per l'infrastruttura; 
      d) i proventi totali percepiti mediante  l'onere  per  i  costi
esterni; 
      e) le misure adottate a norma dell'articolo 4-bis. 
    1-ter. Contestualmente all'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al
comma  1-bis,  analoga  relazione  e'  trasmessa   alle   Commissioni
parlamentari competenti per materia.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  25
          gennaio 2010, n. 7, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 6 (Relazione alla Commissione europea). - 1. Il
          Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  trasmette
          entro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la
          relazione che la Commissione  europea  deve  presentare  al
          Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione  e  sugli
          effetti della direttiva  2006/38/CE,  tenendo  conto  degli
          sviluppi  in  campo  tecnologico  e  dell'evoluzione  della
          densita' della circolazione, compreso l'uso di  autoveicoli
          di piu' di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e  valutando  il
          relativo impatto sul mercato interno, anche  nelle  regioni
          insulari, prive di sbocchi  al  mare  e  periferiche  della
          Comunita', i livelli  di  investimento  nel  settore  e  il
          contributo  al  raggiungimento  degli  obiettivi   di   una
          politica dei trasporti sostenibile 
              1-bis.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti entro il 16 ottobre 2014 e  successivamente  ogni
          quattro  anni,  trasmette  alla  Commissione  europea   una
          relazione concernente i  pedaggi,  compresi  i  pedaggi  in
          concessione. Dalla relazione  sono  esclusi  i  sistemi  di
          pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 che non includono
          oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi
          ancora in vigore non abbiano subito modifiche  sostanziali.
          La relazione deve contenere informazioni su: 
              a) l'onere medio ponderato per i costi  esterni  e  gli
          importi specifici percepiti per ogni combinazione di classe
          di veicolo, tipo di strada e periodo; 
              b) la variazione degli oneri  per  l'infrastruttura  in
          funzione del tipo di veicolo e del periodo; 
              c) l'onere per l'infrastruttura  medio  ponderato  e  i
          proventi   totali   percepiti    mediante    l'onere    per
          l'infrastruttura; 
              d) i proventi totali percepiti mediante l'onere  per  i
          costi esterni; 
              e) le misure adottate a norma dell'art. 4 bis. 
              1-ter. Contestualmente all'adempimento dell'obbligo  di
          cui al comma 1-bis, analoga  relazione  e'  trasmessa  alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia.».