Art. 6 Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2011/76/UE 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni, trasmette alla Commissione europea una relazione concernente i pedaggi, compresi i pedaggi in concessione. Dalla relazione sono esclusi i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali. La relazione deve contenere informazioni su: a) l'onere medio ponderato per i costi esterni e gli importi specifici percepiti per ogni combinazione di classe di veicolo, tipo di strada e periodo; b) la variazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione del tipo di veicolo e del periodo; c) l'onere per l'infrastruttura medio ponderato e i proventi totali percepiti mediante l'onere per l'infrastruttura; d) i proventi totali percepiti mediante l'onere per i costi esterni; e) le misure adottate a norma dell'articolo 4-bis. 1-ter. Contestualmente all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-bis, analoga relazione e' trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Relazione alla Commissione europea). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette entro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazione che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE, tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico e dell'evoluzione della densita' della circolazione, compreso l'uso di autoveicoli di piu' di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche della Comunita', i livelli di investimento nel settore e il contributo al raggiungimento degli obiettivi di una politica dei trasporti sostenibile 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni, trasmette alla Commissione europea una relazione concernente i pedaggi, compresi i pedaggi in concessione. Dalla relazione sono esclusi i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali. La relazione deve contenere informazioni su: a) l'onere medio ponderato per i costi esterni e gli importi specifici percepiti per ogni combinazione di classe di veicolo, tipo di strada e periodo; b) la variazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione del tipo di veicolo e del periodo; c) l'onere per l'infrastruttura medio ponderato e i proventi totali percepiti mediante l'onere per l'infrastruttura; d) i proventi totali percepiti mediante l'onere per i costi esterni; e) le misure adottate a norma dell'art. 4 bis. 1-ter. Contestualmente all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-bis, analoga relazione e' trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».