IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'articolo 12, contenente principi  e  criteri  direttivi
per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;»; 
  b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
  «i) 'societa' di investimento a capitale variabile'(Sicav):  l'Oicr
aperto  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a  capitale
variabile con sede legale e direzione generale in Italia  avente  per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio  raccolto
mediante l'offerta di proprie azioni;»; 
  c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
  «i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr
chiuso costituito in forma di societa' per azioni  a  capitale  fisso
con sede legale e direzione generale in  Italia  avente  per  oggetto
esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
l'offerta  di  proprie  azioni  e  di  altri   strumenti   finanziari
partecipativi;»; 
  d) le lettere da j) a m-sexies) sono sostituite dalle seguenti: 
  « j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma  di
patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e  gestito  da  un
gestore; 
  k) 'Organismo di investimento  collettivo  del  risparmio'  (Oicr):
l'organismo istituito per la prestazione  del  servizio  di  gestione
collettiva del risparmio, il  cui  patrimonio  e'  raccolto  tra  una
pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o
azioni, gestito  in  monte  nell'interesse  degli  investitori  e  in
autonomia dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una
politica di investimento predeterminata; 
  k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di
chiedere il rimborso delle quote o azioni  a  valere  sul  patrimonio
dello stesso, secondo le modalita' e con la  frequenza  previste  dal
regolamento,  dallo  statuto   e   dalla   documentazione   d'offerta
dell'Oicr; 
  k-ter)'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
  l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le  Sicav  e  le
Sicaf; 
  m)  'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
italiani' (OICVM italiani): il fondo  comune  di  investimento  e  la
Sicav  rientranti  nell'ambito  di   applicazione   della   direttiva
2009/65/CE; 
  m-bis) 'Organismi di investimento collettivo  in  valori  mobiliari
UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva  2009/65/CE,  costituiti  in  uno  Stato  dell'UE   diverso
dall'Italia; 
  m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo  comune
di investimento, la  Sicav  e  la  Sicaf  rientranti  nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2011/61/UE; 
  m-quater)'FIA  italiano  riservato':  il  FIA   italiano   la   cui
partecipazione  e'  riservata  a  investitori  professionali  e  alle
categorie  di  investitori  individuate  dal   regolamento   di   cui
all'articolo 39; 
  m-quinquies) 'Oicr alternativi UE (FIA UE)':  gli  Oicr  rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
  m-sexies)  'Oicr  alternativi  non  UE  (FIA  non  UE)':  gli  Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione  della  direttiva  2011/61/UE,
costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;»; 
  e) dopo la lettera m-sexies) sono inserite le seguenti: 
  «m-septies)'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA):  l'Oicr
rientrante  nell'ambito  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013; 
  m-octies) 'fondo  europeo  per  l'imprenditoria  sociale'  (EuSEF);
l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
346/2013; 
  m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe  le  proprie  attivita'
totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
  m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'  Oicrfeeder
investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; 
  m-undecies) 'investitori professionali': i clienti professionali ai
sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
  m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli  investitori  che  non
sono investitori professionali;»; 
  f) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
  «n)  'gestione  collettiva  del  risparmio':  il  servizio  che  si
realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;»; 
  g) le lettere da o-bis) a r) sono sostituite dalle seguenti: 
  «o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi
della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso  dall'Italia,
che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; 
  p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi
della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso  dall'Italia,
che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
  q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'  autorizzata
ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato  non
appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione  di  uno  o
piu' FIA; 
  q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che  gestiscono
direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA
UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF. 
  q-ter)'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel  paese  di
origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; 
  q-quater) 'depositario  dell'Oicr  master  o  dell'Oicrfeeder':  il
depositario dell'Oicr master o dell'Oicr  feeder  ovvero,  se  l'Oicr
master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato
nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; 
  q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di
investimento, le azioni di  Sicav  e  le  azioni  e  altri  strumenti
finanziari partecipativi di Sicaf; 
  r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le  imprese  di  investimento
comunitarie con succursale in  Italia,  le  imprese  di  investimento
extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione UE  con  succursale
in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i
GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in  Italia,  nonche'
gli   intermediari   finanziari   iscritti    nell'elenco    previsto
dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche  italiane,  le
banche  comunitarie  con   succursale   in   Italia   e   le   banche
extracomunitarie,  autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  o  delle
attivita' di investimento;»; 
  h)  alla  lettera  r-bis)  le   parole:   «societa'   di   gestione
armonizzata» sono sostituite dalle seguenti:  «societa'  di  gestione
UE». 
  2. All'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n.  58,  la  parola:  «Isvap»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«IVASS». 
  3. Dopo l'articolo 4-quater del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-quinquies  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE)  n.  345/2013,  relativo  ai
fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE)
n. 346/2013, relativo ai fondi europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF). - 1. La Banca d'Italia e la Consob,  secondo  le  rispettive
attribuzioni  e  le  finalita'  indicate  dall'articolo  5,  sono  le
autorita' nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia  e  la
Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di
esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo. 
  2. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,  registra  e  cancella  i
gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell'articolo  14  del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 15 del regolamento  (UE)
n. 346/2013. Tali gestori  sono  iscritti  in  una  sezione  distinta
dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto  dalla  Banca  d'Italia.  Si
applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e  la  relativa
disciplina di attuazione in quanto  compatibile  con  il  regolamento
(UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013. 
  3. La Banca d'Italia  e'  l'autorita'  competente  a  ricevere  dai
gestori italiani di EuVECA e di  EuSEF  la  comunicazione  prescritta
dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo  16
del  regolamento  (UE)  n.   346/2013.   Essa   riceve   inoltre   la
comunicazione circa l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio  per
lo stabilimento di un Oicr, prevista dall'articolo 16 del regolamento
(UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013. 
  4. La Consob effettua le notifiche previste  dall'articolo  16  del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento  (UE)
n. 346/2013 nei confronti  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di  EuSEF  registrati  ai
sensi del comma 2  intendono  commercializzare  i  relativi  Oicr  in
conformita' con la disciplina dei regolamenti stessi. 
  5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti  in  uno  Stato  membro
diverso  dall'Italia  che  soddisfano  i   requisiti   previsti   nei
regolamenti  (UE)  n.  345/2013  e  n.  346/2013  e   che   intendono
commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti  effettuano,
per il tramite della competente autorita' dello Stato  d'origine,  la
notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013
e dall'articolo 17  del  regolamento  (UE)  n.  346/2013,  una  volta
ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti.  La  Consob
e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica. 
  6. Nel caso di superamento della  soglia  di  cui  all'articolo  3,
paragrafo 2, lettera  b),  della  direttiva  2011/61/UE,  ai  gestori
indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il
gestore  dal  presente   decreto   legislativo   e   dalle   relative
disposizioni di attuazione. In  tale  ipotesi,  la  denominazione  di
EuVECA o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto  dai  suddetti
regolamenti dell'UE. 
  7. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo  nonche'  dei
regolamenti indicati al comma  1,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
dispongono,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le   finalita'
dell'articolo 5, dei poteri  loro  attribuiti  dal  presente  decreto
legislativo.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2011/61/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011,  sui  gestori  di  fondi  di
          investimento  alternativi,  che   modifica   le   direttive
          2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
          (UE) n. 1095/2010  Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE  e'
          pubblicata nella GU L 174 del 1° luglio 2011. 
              La legge 6  agosto  2013,  n.  96  recante  "Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2013  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194. 
              Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge  n.
          96 del 2013: 
              "Art. 12. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della  direttiva  2011/61/UE  sui  gestori  di   fondi   di
          investimento  alternativi,  che   modifica   le   direttive
          2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
          (UE) n. 1095/2010 
              In vigore dal 4 settembre 2013 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2011/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011,  sui  gestori  di  fondi  di
          investimento  alternativi,  che   modifica   le   direttive
          2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
          (UE) n. 1095/2010, il Governo e' tenuto a rispettare, oltre
          ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a) apportare  al  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
          della direttiva  e  delle  relative  misure  di  esecuzione
          nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove  opportuno,  il
          ricorso  alla  disciplina  secondaria  e   attribuendo   le
          competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva
          alla Banca d'Italia e alla  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto  dagli
          articoli 5 e 6 del citato testo unico; 
              b) prevedere,  in  conformita'  alla  disciplina  della
          direttiva, le necessarie modifiche alle  norme  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del  1998,
          per consentire che una societa' di gestione  del  risparmio
          possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva,
          nonche'  possa  istituire  e  gestire   fondi   comuni   di
          investimento  alternativi  in  altri  Stati  comunitari  ed
          extracomunitari e che una societa'  di  gestione  di  fondi
          comuni   di   investimento   alternativi   comunitaria    o
          extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni  di
          investimento alternativi in Italia alle  condizioni  e  nei
          limiti previsti dalla direttiva; 
              c) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla
          disciplina della direttiva,  le  opportune  modifiche  alle
          norme del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 58  del  1998  concernenti  la  libera  prestazione  dei
          servizi e la liberta' di  stabilimento  delle  societa'  di
          gestione di fondi comuni di investimento alternativi, anche
          al fine di garantire che una societa' di gestione di  fondi
          comuni di investimento alternativi operante in  Italia  sia
          tenuta  a  rispettare  le  norme  italiane  in  materia  di
          costituzione  e  di  funzionamento  dei  fondi  comuni   di
          investimento alternativi, e che la  prestazione  in  Italia
          dei servizi  da  parte  di  succursali  delle  societa'  di
          gestione  di  fondi  comuni  di  investimento   alternativi
          avvenga  nel  rispetto  delle   regole   di   comportamento
          stabilite nel citato testo unico; 
              d) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla
          disciplina della direttiva,  le  opportune  modifiche  alle
          norme del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 58 del 1998 concernenti l'attivita'  di  depositaria  ai
          sensi della direttiva nonche' in materia di responsabilita'
          della depositaria nei confronti della societa' di  gestione
          del risparmio e dei partecipanti al fondo; 
              e) modificare, in conformita' alle definizioni  e  alla
          disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico
          di cui al decreto legislativo n. 58 del  1998  al  fine  di
          introdurre   gli   obblighi   relativi   all'acquisto    di
          partecipazioni rilevanti e di  controllo  in  societa'  non
          quotate ed emittenti da parte di societa'  di  gestione  di
          fondi alternativi di investimento; 
              f) attribuire alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB,  in
          relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza
          e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e
          le modalita' previsti dall'art. 187-octies del citato testo
          unico di cui al decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  e
          successive modificazioni; 
              g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di
          cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per  recepire  le
          disposizioni della direttiva in materia di  cooperazione  e
          scambio  di  informazioni  con  le   autorita'   competenti
          dell'Unione europea,  degli  Stati  membri  e  degli  Stati
          extracomunitari; 
              h) ridefinire con opportune modifiche,  in  conformita'
          alle definizioni e  alla  disciplina  della  direttiva,  le
          norme del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote  di
          fondi  comuni  di  investimento  alternativi   siano   essi
          nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi; 
              i) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo
          quanto  previsto  dalla  direttiva,  in   particolare   con
          riferimento  alle   informazioni   per   gli   investitori,
          adeguando la disciplina dell'offerta delle quote  o  azioni
          di fondi comuni di investimento alternativi; 
              l) prevedere che, nel caso  di  commercializzazione  in
          Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi
          presso investitori al dettaglio, tali fondi siano  soggetti
          a prescrizioni piu' rigorose di quelle applicabili ai fondi
          comuni di investimento alternativi commercializzati  presso
          investitori  professionali,  al  fine   di   garantire   un
          appropriato  livello  di  protezione  dell'investitore,  in
          conformita' a quanto previsto dalla direttiva; 
              m) prevedere l'applicazione di sanzioni  amministrative
          pecuniarie per  le  violazioni  delle  regole  dettate  nei
          confronti delle societa' di gestione  di  fondi  comuni  di
          investimento alternativi in attuazione della direttiva,  in
          linea con quelle gia' stabilite dal citato testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 58 del  1998,  e  nei  limiti
          massimi  ivi  previsti,  in  tema   di   disciplina   degli
          intermediari; 
              n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati,  anche
          la disciplina degli organismi  di  investimento  collettivo
          del  risparmio  (OICR)  diversi   dai   fondi   comuni   di
          investimento e il regime delle riserve di attivita' per  la
          gestione collettiva del risparmio, in modo da garantire  il
          corretto e integrale recepimento della direttiva; 
              o) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla
          disciplina della direttiva e ai criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 1,  comma  1,  le  occorrenti  modificazioni  alla
          normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per  i
          settori interessati dalla normativa da attuare, al fine  di
          realizzare  il  migliore   coordinamento   con   le   altre
          disposizioni vigenti, assicurando un appropriato  grado  di
          protezione dell'investitore e di  tutela  della  stabilita'
          finanziaria; 
              p) dettare norme di  coordinamento  con  la  disciplina
          fiscale vigente in materia di OICR. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica  e  le  autorita'  interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.". 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  recante
          "Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  recante
          "Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.
          289, S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600 recante "Disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              La legge 23 marzo 1983, n. 77  recante  "Istituzione  e
          disciplina dei fondi comuni  d'investimento  mobiliare"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85. 
              Il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 25  novembre  1983,  n.  649
          recante "Disposizioni  relative  ad  alcune  ritenute  alla
          fonte sugli interessi e  altri  proventi  di  capitale"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  1°  ottobre  1983,  n.
          270. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 recante "Approvazione del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi  [Testo  post   riforma   2004]"   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1986,  n.
          302, S.O. 
              Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 recante
          "Riordino  della  disciplina  tributaria  dei  redditi   di
          capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3,  comma
          160, della legge 23 dicembre 1996, n.  662"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O. 
              Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive modificazioni recante "Disposizioni  urgenti  in
          materia di privatizzazione e valorizzazione del  patrimonio
          immobiliare pubblico e di  sviluppo  dei  fondi  comuni  di
          investimento  immobiliare"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224. 
              Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10
          recante  "Proroga  di  termini  previsti  da   disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di sostegno alle imprese e  alle  famiglie"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303. 
 
          Note all'art. 1: 
              Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del  citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 1. Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  "IVASS":  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i) "societa'  di  investimento  a  capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) " societa'  di  investimento  a  capitale  fisso
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio"
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in
          base a una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis)"Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il
          diritto di chiedere il rimborso  delle  quote  o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l)"Oicr italiani": i fondi  comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m)"Organismi  di  investimento  collettivo  in   valori
          mobiliari italiani"(OICVM italiani):  il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis)"Organismi di investimento collettivo  in  valori
          mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter)"Oicr alternativo  italiano  (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater)"FIA italiano riservato": il FIA  italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; 
              m-quinquies)"Oicr alternativi UE (FIA  UE)":  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies)"Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)":  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  "fondo  europeo  per  il  venture   capital
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) " fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  "investitori  professionali":  i   clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   "investitori    al    dettaglio":    gli
          investitori che non sono investitori professionali;" 
              n)"gestione collettiva del risparmio": il servizio  che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  "societa'  di   gestione   UE":   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  "gestore  di  FIA  UE"  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) "gestore": la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) "depositario di Oicr": il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    "depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder":  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicrfeeder e'
          un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di
          origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) "quote e azioni di  Oicr":  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  "soggetti  abilitati":  le  SIM,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni. 
              1-bis - 6-quater....Omissis....". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  della
          citata legge n. 58 del 1998, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  4.  Collaborazione  tra  autorita'   e   segreto
          d'ufficio 
              1. La Banca d'Italia,  la  CONSOB,  la  Commissione  di
          vigilanza sui fondi  pensione  e  l'IVASS  collaborano  tra
          loro, anche mediante scambio di informazioni,  al  fine  di
          agevolare  le  rispettive  funzioni.  Dette  autorita'  non
          possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 
              2 - 13....Omissis......".