Art. 10 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
                            1973, n. 600 
 
  1. All'articolo  26-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo  del  risparmio
(OICR) istituiti in Italia,  diversi  dagli  OICR  immobiliari,  e  a
quelli istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e successive  modificazioni,  limitatamente
alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa'
di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti  incaricati
del collocamento delle quote o  azioni  di  cui  al  citato  articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli  di  cui
all'articolo  23  del  presente   decreto   incaricati   della   loro
negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sui  proventi
distribuiti  in   costanza   di   partecipazione   all'organismo   di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il  valore  di
riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote  o  azioni  e  il
costo medio ponderato di sottoscrizione  o  acquisto  delle  quote  o
azioni medesime, al netto di una quota dei proventi  riferibili  alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed  equiparati
e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'   di
individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante  e,  in
mancanza della  documentazione,  il  costo  e'  documentato  con  una
dichiarazione sostitutiva.»; 
  c) al comma 6, le  parole:  «questo  caso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «questi casi»; 
  d) al comma 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) nel primo periodo la parola: «istituisce»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «istituisce e gestisce»; 
  2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
  «In caso di negoziazione la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di
cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora
le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un  sistema
di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui
all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni
sono state depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti  al
suddetto sistema di deposito accentrato,  nonche'  dai  soggetti  non
residenti aderenti a detto sistema di deposito  accentrato  ovvero  a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.». 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo dell'art. 26-quinquies  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 26-quinquies. (Ritenuta sui redditi  di  capitale
          derivanti  dalla  partecipazione   ad   OICR   italiani   e
          lussemburghesi storici) 
              1. Sui proventi di cui alla lettera  g)  dell'art.  44,
          comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
          investimento collettivo del risparmio (OICR)  istituiti  in
          Italia,  diversi  dagli  OICR  immobiliari,  e   a   quelli
          istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al  collocamento
          nel territorio dello Stato,  di  cui  all'art.  11-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 1983, n.  512,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  novembre  1983,  n.  649,  e
          successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
          collocate  nel  territorio  dello  Stato,  le  societa'  di
          gestione del risparmio, le  SICAV,  le  SICAF,  i  soggetti
          incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui  al
          citato art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,  n.
          512, e quelli di  cui  all'art.  23  del  presente  decreto
          incaricati della loro negoziazione,  operano  una  ritenuta
          del 20 per cento. Qualora le quote o  azioni  dei  predetti
          organismi  siano  immesse  in  un   sistema   di   deposito
          accentrato gestito da una  societa'  autorizzata  ai  sensi
          dell' art. 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n.  58,  la  ritenuta  e'  applicata  dai
          soggetti di cui all'art. 23 del presente decreto  presso  i
          quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente
          o indirettamente aderenti al suddetto sistema  di  deposito
          accentrato, nonche' dai soggetti non residenti  aderenti  a
          detto sistema  di  deposito  accentrato  ovvero  a  sistemi
          esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 
              2. I soggetti non residenti di cui al comma  1,  ultimo
          periodo, nominano  quale  loro  rappresentante  fiscale  in
          Italia  una  banca  o  una  societa'   di   intermediazione
          mobiliare,  residente  nel  territorio  dello  Stato,   una
          stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese  di
          investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
          accentrata di strumenti  finanziari  autorizzata  ai  sensi
          dell' art. 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
          dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini  e
          con le stesse responsabilita' previste per  i  soggetti  di
          cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: 
              a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
              b)  fornire,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              3. La ritenuta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sui
          proventi  distribuiti   in   costanza   di   partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o  di
          cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
          sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al
          netto  di  una   quota   dei   proventi   riferibili   alle
          obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,
          ed  equiparati  e  alle  obbligazioni  emesse  dagli  Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.   917.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          di individuazione  della  quota  dei  proventi  di  cui  al
          periodo  precedente.  Il  costo  di  acquisto  deve  essere
          documentato  dal  partecipante   e,   in   mancanza   della
          documentazione,   il   costo   e'   documentato   con   una
          dichiarazione sostitutiva. 
              4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo
          di acconto nei confronti di: a)  imprenditori  individuali,
          se le partecipazioni sono  relative  all'impresa  ai  sensi
          dell' art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917;  b)  societa'  in   nome   collettivo,   in
          accomandita semplice ed equiparate di cui all' art.  5  del
          predetto testo unico; c)  societa'  ed  enti  di  cui  alle
          lettere a) e b) dell' art. 73, comma 1, del medesimo  testo
          unico e stabili organizzazioni nel territorio  dello  Stato
          delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera  d),
          del medesimo articolo. Nei confronti  di  tutti  gli  altri
          soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
          reddito delle societa', la ritenuta e' applicata  a  titolo
          d'imposta. 
              5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi  di  cui
          al  comma  1  percepiti  da  soggetti  non  residenti  come
          indicati nell' art. 6 del  decreto  legislativo  1°  aprile
          1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote
          o azioni. Il predetto possesso e'  attestato  dal  deposito
          dei titoli presso un intermediario residente in Italia. 
              6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di  cui  al
          comma 1 si considera cessione  anche  il  trasferimento  di
          quote o azioni a rapporti di  custodia,  amministrazione  o
          gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
          rapporti di provenienza.  Ai  medesimi  fini  si  considera
          rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad
          altro  comparto  del  medesimo  organismo  di  investimento
          collettivo. In questi casi,  il  contribuente  fornisce  al
          soggetto  tenuto   all'applicazione   della   ritenuta   la
          necessaria provvista. 
              6-bis. Nel caso di  societa'  di  gestione  estera  che
          istituisce e gestisce in Italia organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1  e'
          applicata direttamente dalla societa'  di  gestione  estera
          operante nel territorio dello Stato  in  regime  di  libera
          prestazione di servizi ovvero da un rappresentante  fiscale
          scelto tra i soggetti indicati nell'art. 23,  che  risponde
          in  solido  con  l'impresa  estera  per  gli  obblighi   di
          determinazione e versamento dell'imposta  e  provvede  alla
          dichiarazione annuale delle somme. In caso di  negoziazione
          la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al citato art.
          23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le  quote  o
          azioni dei predetti organismi siano immesse in  un  sistema
          di deposito accentrato gestito da una societa'  autorizzata
          ai sensi dell'art. 80 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  la  ritenuta  e'
          applicata dai soggetti di  cui  all'art.  23  del  presente
          decreto presso  i  quali  le  quote  o  azioni  sono  state
          depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti   al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato,  nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema. Il percipiente  e'  tenuto  a
          comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni  utili
          per la determinazione dei  redditi  consegnando,  anche  in
          copia, la  relativa  documentazione  o,  in  mancanza,  una
          dichiarazione sostitutiva nella quale  attesti  i  predetti
          dati e informazioni. 
              6-ter. I proventi di cui al  comma  1  percepiti  senza
          applicazione della  ritenuta  al  di  fuori  dell'esercizio
          d'impresa  commerciale  sono  assoggettati  ad  imposizione
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con  la   stessa
          aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.".