Art. 11 
 
 
              Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77 
 
  1. All'articolo 10-ter della legge  23  marzo  1983,  n.  77,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Disposizioni
tributarie  sui  proventi  delle  quote  o  azioni  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio di diritto estero»; 
  b) al comma 1, la parola: «12,50»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«20», la parola: «situati» e' sostituita dalla seguente:  «istituiti»
e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il costo di  acquisto
deve  essere  documentato  dal  partecipante  e,  in  mancanza  della
documentazione,  il  costo  e'  documentato  con  una   dichiarazione
sostitutiva.»; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La ritenuta del 20 per cento e' altresi' applicata dai medesimi
soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma
1, lettera g), del citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
del  risparmio  (OICR)  di  diritto  estero,   diversi   dagli   OICR
immobiliari, non conformi alla direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e  il  cui  gestore  sia
soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  istituiti   negli   Stati   membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle
imposte sui redditi e le  cui  quote  o  azioni  sono  collocate  nel
territorio dello Stato ai sensi  dell'articolo  42  del  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  La  ritenuta  si
applica  sui  proventi  distribuiti  in  costanza  di  partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi  nella  differenza
tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle  quote
o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o  di  acquisto
delle quote o azioni medesime.  Il  costo  di  acquisto  deve  essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione,  il
costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.»; 
    d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Nel caso di societa' di gestione del risparmio italiana che
istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo
del risparmio, la ritenuta di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  applicata
direttamente dalla societa' di gestione italiana operante  all'estero
ai  sensi  delle  direttive  2009/65/CE  e  2011/61/UE.  In  caso  di
negoziazione,  la  ritenuta  e'  applicata  dai   soggetti   indicati
nell'articolo 23 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, incaricati della loro  negoziazione.  Qualora
le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un  sistema
di deposito accentrato, la ritenuta e' applicata dai soggetti di  cui
all'articolo 23 del predetto decreto presso i quali le quote o azioni
sono state depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti  al
suddetto sistema di deposito accentrato,  nonche'  dai  soggetti  non
residenti aderenti a detto sistema di deposito  accentrato  ovvero  a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I
soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale  in
Italia  una  banca  o  una  societa'  di  intermediazione  mobiliare,
residente nel territorio dello Stato, una stabile  organizzazione  in
Italia di banche o di imprese di investimento non  residenti,  ovvero
una  societa'  di  gestione  accentrata   di   strumenti   finanziari
autorizzata ai sensi dell'articolo 80  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  Il  rappresentante
fiscale risponde dell'adempimento dei  propri  compiti  negli  stessi
termini e con le stesse responsabilita' previste per  i  soggetti  di
cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e
a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione
finanziaria,  ogni  notizia  o  documento  utile  per  comprovare  il
corretto  assolvimento  degli  obblighi   riguardanti   la   suddetta
ritenuta.»; 
  e) al comma  3,  le  parole:«questo  caso»  sono  sostituite  dalle
seguenti:«questi casi»; 
  f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. I proventi di cui all'articolo 44, comma  1,  lettera  g),  del
testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione
a organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  di  diritto
estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi  1
e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia
che vengano percepiti sotto forma di  proventi  distribuiti  sia  che
vengano  percepiti  quale  differenza  tra  il  valore  di  riscatto,
cessione o liquidazione  delle  quote  o  azioni  e  il  costo  medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il  costo  di  acquisto  deve
essere  documentato   dal   partecipante   e,   in   mancanza   della
documentazione,  il  costo  e'  documentato  con  una   dichiarazione
sostitutiva.»; 
  g) al comma 7, la parola: «12,50»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«20» e le parole: «al comma 3» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai
commi 3 e 5»; 
  h) al comma 8, le  parole:  «in  valori  mobiliari»sono  sostituite
dalle seguenti: «del risparmio». 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'art. 10-ter della citata legge
          n. 77 del 1983, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  10-ter.  Disposizioni  tributarie  sui  proventi
          delle  quote  o  azioni  di   organismi   di   investimento
          collettivo del risparmio di diritto estero. 
              1. Sui proventi di cui all' art. 44, comma  1,  lettera
          g), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  derivanti  dalla  partecipazione  a  organismi  di
          investimento collettivo  in  valori  mobiliari  di  diritto
          estero conformi alla direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  13  luglio  2009,  istituiti
          negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  negli  Stati
          aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  che
          sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
          dell' art. 168-bis del medesimo testo unico e le cui  quote
          o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
          dell' art. 42 del testo unico delle disposizioni in materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i  soggetti  residenti
          incaricati  del  pagamento  dei  proventi   medesimi,   del
          riacquisto o  della  negoziazione  delle  quote  o  azioni,
          operano una ritenuta del  20  per  cento.  La  ritenuta  si
          applica   sui   proventi   distribuiti   in   costanza   di
          partecipazione all'organismo di investimento  e  su  quelli
          compresi nella differenza tra il  valore  di  riscatto,  di
          cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il  costo
          medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
          o  azioni  medesime.  Il  costo  di  acquisto  deve  essere
          documentato  dal  partecipante   e,   in   mancanza   della
          documentazione,   il   costo   e'   documentato   con   una
          dichiarazione sostitutiva. 
              2. La ritenuta del 20 per cento e'  altresi'  applicata
          dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui
          all'art. 44, comma 1, lettera g), del  citato  testo  unico
          delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione  a
          organismi di investimento collettivo del  risparmio  (OICR)
          di diritto estero,  diversi  dagli  OICR  immobiliari,  non
          conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 13 luglio 2009, e  il  cui  gestore  sia
          soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e'
          istituito  ai  sensi   della   direttiva   2011/61/UE   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8  giugno  2011,
          istituiti negli Stati membri dell'Unione  europea  e  negli
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo
          che sono inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai
          sensi dell'art. 168-bis  del  medesimo  testo  unico  delle
          imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono  collocate
          nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 del  testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58.  La  ritenuta  si   applica   sui   proventi
          distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo  di
          investimento e su quelli compresi nella differenza  tra  il
          valore di riscatto, di cessione  o  di  liquidazione  delle
          quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione
          o di acquisto delle quote o azioni medesime.  Il  costo  di
          acquisto deve essere documentato  dal  partecipante  e,  in
          mancanza della documentazione, il costo e' documentato  con
          una dichiarazione sostitutiva. 
              2-bis.  I  proventi  di  cui  ai  commi  1  e  2   sono
          determinati al netto di una quota dei  proventi  riferibili
          alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all'art.  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'art. 168-bis, comma 1, del testo unico  delle  imposte
          sui redditi approvato con il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
          al periodo precedente. 
              2-ter. Nel caso di societa' di gestione  del  risparmio
          italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi  di
          investimento collettivo del risparmio, la ritenuta  di  cui
          ai commi 1 e 2 e' applicata direttamente dalla societa'  di
          gestione  italiana  operante  all'estero  ai  sensi   delle
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione,
          la ritenuta e' applicata dai soggetti indicati nell'art. 23
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, incaricati della loro  negoziazione.  Qualora
          le quote o azioni dei predetti organismi siano  immesse  in
          un sistema di deposito accentrato, la ritenuta e' applicata
          dai soggetti di cui all'art. 23 del predetto decreto presso
          i  quali  le  quote  o  azioni   sono   state   depositate,
          direttamente o indirettamente aderenti al suddetto  sistema
          di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non  residenti
          aderenti a detto sistema di deposito  accentrato  ovvero  a
          sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al  medesimo
          sistema. I  soggetti  non  residenti  nominano  quale  loro
          rappresentante fiscale in Italia una banca o  una  societa'
          di  intermediazione  mobiliare,  residente  nel  territorio
          dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche
          o di imprese di  investimento  non  residenti,  ovvero  una
          societa' di gestione  accentrata  di  strumenti  finanziari
          autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  24   febbraio   1998,   n.   58.   Il
          rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri
          compiti   negli   stessi   termini   e   con   le    stesse
          responsabilita' previste per i soggetti di cui al  comma  1
          residenti in Italia e provvede a versare la  ritenuta  e  a
          fornire,   entro   quindici    giorni    dalla    richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di  cui  ai
          commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
          quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini  si
          considera rimborso la conversione di quote o azioni  da  un
          comparto  ad  altro  comparto  del  medesimo  organismo  di
          investimento collettivo. In questi  casi,  il  contribuente
          fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta
          la necessaria provvista. 
              4. La ritenuta di cui ai commi 1 e  2  e'  applicata  a
          titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)   imprenditori
          individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
          ai sensi dell' art. 65 del citato testo unico delle imposte
          sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita
          semplice ed equiparate di cui  all'  art.  5  del  predetto
          testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 1 dell' art. 73 del  medesimo  testo  unico  e
          stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato  delle
          societa' e degli enti di cui alla lettera d)  del  comma  1
          del predetto articolo. Nei confronti  di  tutti  gli  altri
          soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
          reddito delle societa', la ritenuta e' applicata  a  titolo
          d'imposta. 
              5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi  1
          e 2 siano  collocate  all'estero,  o  comunque  i  relativi
          proventi  siano  conseguiti  all'estero,  la  ritenuta   e'
          applicata dai soggetti di cui all' art. 23 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  che
          intervengono nella loro riscossione. 
              6. I proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera  g),
          del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti  dalla
          partecipazione a organismi di investimento  collettivo  del
          risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari
          e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare  il
          reddito  imponibile  dei  partecipanti,  sia  che   vengano
          percepiti sotto  forma  di  proventi  distribuiti  sia  che
          vengano  percepiti  quale  differenza  tra  il  valore   di
          riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il
          costo medio ponderato  di  sottoscrizione  o  acquisto.  Il
          costo di acquisto deve essere documentato dal  partecipante
          e,  in  mancanza  della   documentazione,   il   costo   e'
          documentato con una dichiarazione sostitutiva. 
              7. Sui proventi di cui al comma 6 i  soggetti  indicati
          all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600,  che  intervengono  nella   loro
          riscossione operano una ritenuta del 20 per cento a  titolo
          d'acconto  delle  imposte  sui  redditi.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3 e 5. 
              8.  Gli  organismi  di  investimento   collettivo   del
          risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2  possono,
          con  riguardo  agli  investimenti  effettuati  in   Italia,
          avvalersi  delle  convenzioni  stipulate  dalla  Repubblica
          italiana per evitare le  doppie  imposizioni  relativamente
          alla  parte  dei  redditi  e   proventi   proporzionalmente
          corrispondenti  alle  loro  quote  o  azioni  possedute  da
          soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore  le
          predette convenzioni. 
              9. Le disposizioni di  cui  al  comma  8  si  applicano
          esclusivamente agli organismi aventi sede in uno  Stato  la
          cui legislazione riconosca analogo diritto  agli  organismi
          di investimento collettivo italiani.".