Art. 12 
 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917 
 
  1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5-quater, le parole: «in quote di fondi di investimento
immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in quote o azioni di organismi di investimento  collettivo
del risparmio immobiliari»; 
  b) al comma 5-quinquies, le parole: «dai  fondi  immobiliari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «dagli   organismi   di   investimento
collettivo del risparmio immobiliari». 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 73. Soggetti passivi [Testo post riforma 2004] 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate  nell'art.  5.  Nei  casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Paesi diversi da quelli indicati  nel  decreto
          del Ministro delle finanze  4  settembre  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19  settembre  1996,  e
          successive modificazioni, in cui almeno uno dei  disponenti
          ed almeno uno dei beneficiari del trust  siano  fiscalmente
          residenti  nel  territorio  dello  Stato.  Si  considerano,
          inoltre, residenti  nel  territorio  dello  Stato  i  trust
          istituiti in uno  Stato  diverso  da  quelli  indicati  nel
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
          quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
          residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
          trust  un'attribuzione  che  importi  il  trasferimento  di
          proprieta'  di  beni  immobili  o  la  costituzione  o   il
          trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  anche  per
          quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
          civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
          residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai  sensi  dell'art.  2359,  commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
          512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
          1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle
          imposte  sui  redditi  purche'  il  fondo  o  il   soggetto
          incaricato  della  gestione  sia  sottoposto  a  forme   di
          vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui  redditi  di
          capitale sono a titolo  definitivo.  Non  si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26  del  D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
          interessi ed altri proventi dei conti correnti  e  depositi
          bancari, e le ritenute previste dai commi  3-bis  e  5  del
          medesimo art. 26  e  dall'art.  26-quinquies  del  predetto
          decreto nonche' dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983,
          n. 77, e successive modificazioni.".