Art. 13 
 
 
       Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,  n.
649, le parole: «, nonche' per i titoli o certificati rappresentativi
delle quote di partecipazione in organismi d'investimento  collettivo
immobiliari,» sono soppresse. 
  2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  g),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del  risparmio
immobiliari di diritto estero, i soggetti  residenti  incaricati  del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione
delle quote o azioni, operano una  ritenuta  del  20  per  cento.  La
ritenuta  si  applica  sui  proventi  distribuiti  in   costanza   di
partecipazione all'organismo di investimento  e  su  quelli  compresi
nella differenza tra il valore di riscatto o  di  liquidazione  delle
quote o azioni ed il costo medio ponderato  di  sottoscrizione  o  di
acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione  o
di acquisto  e'  documentato  dal  partecipante.  In  mancanza  della
documentazione  il  costo  e'  documentato  con   una   dichiarazione
sostitutiva. 
  3. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: 
  a) imprenditori individuali, se  le  partecipazioni  sono  relative
all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato  testo  unico  delle
imposte sui redditi; 
  b)  societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita  semplice   ed
equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; 
  c) societa' ed enti di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 73 del medesimo testo unico  e  stabili  organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui  alla
lettera d) del comma 1 del predetto articolo. 
  Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall'imposta sul  reddito  delle  societa',  la  ritenuta  e'
applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi
percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui  al  decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  e   dagli   organismi   di
investimento  collettivo  del  risparmio  istituiti   in   Italia   e
disciplinati dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58. 
  4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all'estero,  o
comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta
e' applicata dai soggetti di cui  all'articolo  23  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,   n.   600,   che
intervengono nella loro riscossione.  Il  contribuente  e'  tenuto  a
fornire  i  dati  utili  ai  fini  della  determinazione  della  base
imponibile.  Qualora  tali  informazioni  non  vengano   fornite   il
sostituto d'imposta e' tenuto ad applicare  la  ritenuta  sull'intero
importo del flusso messo in pagamento. 
  5. I redditi conseguiti  dall'organismo  collettivo  del  risparmio
immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti  di  gestione
sono imputati per trasparenza ai partecipanti  residenti  in  Italia,
diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  3,  dell'articolo  32  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del  patrimonio  dell'organismo.  La  percentuale  di  partecipazione
all'organismo e' rilevata al termine  del  periodo  d'imposta  o,  se
inferiore, al termine del  periodo  di  gestione  dell'organismo,  in
proporzione alle quote di partecipazione da essi  detenute.  Ai  fini
della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo  si
tiene   conto   delle   partecipazioni   detenute   direttamente    o
indirettamente per il tramite di societa'  controllate,  di  societa'
fiduciarie o per  interposta  persona.  Il  controllo  societario  e'
individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e  secondo,  del
codice civile anche  per  le  partecipazioni  possedute  da  soggetti
diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle  partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma  5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e'  tenuto
ad attestare al sostituto d'imposta la  percentuale  di  possesso  di
quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. 
  6. I  redditi  degli  organismi  imputati  ai  sensi  del  comma  5
concorrono alla formazione del reddito complessivo  del  partecipante
indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi  conseguiti
dall'organismo, il risultato annuale  della  gestione  dell'organismo
riferibile a ciascuna quota  concorre  alla  formazione  del  reddito
complessivo del partecipante. Ai redditi imputati non si  applica  la
ritenuta del 20 per cento sui proventi percepiti. 
  7. Per i partecipanti, diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  3
dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni, che  possiedono  quote  di  partecipazione  in  misura
superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo, ai fini della
determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano
le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In
caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente,
dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed  e'  altresi'
diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze  realizzate  dai
medesimi soggetti mediante la cessione di quote o  azioni  emesse  da
organismi di investimento collettivo del  risparmio  immobiliari  non
conformi alla direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore  non  sia  soggetto  a
forme di vigilanza, concorrono a  formare  il  reddito  per  il  loro
intero ammontare. 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del  citato
          decreto-legge n. 512 del 1983, come modificato dal presente
          decreto: 
              "Art. 8. Per i titoli ed i certificati di cui  all'art.
          5, emessi da soggetti non residenti  nel  territorio  dello
          Stato e collocati nel  territorio  stesso  la  ritenuta  e'
          operata  dai  soggetti  residenti  che  intervengono  nella
          riscossione  dei   proventi,   nel   riacquisto   o   nella
          negoziazione dei  titoli  o  certificati;  essi  provvedono
          anche  al  versamento  delle  ritenute   operate   e   alla
          presentazione della  dichiarazione  indicata  nello  stesso
          art. 5. Non sono soggetti a ritenuta i  proventi  percepiti
          da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice  ed
          equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle societa'
          ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,  dell'art.
          87 del predetto testo unico  n.  917  del  1986  e  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'  e
          degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del  predetto
          art. 87. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad  emissione
          continuativa o comunque senza scadenza  predeterminata  gli
          stessi  soggetti  devono  eseguire  il  versamento  annuale
          previsto  nell'art.  6  e   provvedere   agli   adempimenti
          stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo
          dei titoli collocati nel  territorio  dello  Stato  e  alle
          operazioni ivi effettuate.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 44. Redditi di capitale [Testo post riforma 2004] 
              1. Sono redditi di capitale: 
              a) gli interessi e altri proventi derivanti  da  mutui,
          depositi e conti correnti; 
              b)  gli  interessi   e   gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
              c) le rendite perpetue e le prestazioni annue  perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
              d) i compensi per  prestazioni  di  fideiussione  o  di
          altra garanzia; 
              e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
          o al patrimonio di societa' ed  enti  soggetti  all'imposta
          sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
          d) del comma 2 dell'art. 53; e' ricompresa tra gli utili la
          remunerazione dei finanziamenti eccedenti di  cui  all'art.
          98  direttamente  erogati  dal  socio  o  dalle  sue  parti
          correlate, anche in sede di accertamento; 
              f)   gli   utili   derivanti   da    associazioni    in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'art. 2554 del codice civile, salvo il  disposto  della
          lettera c) del comma 2 dell'art. 53; 
              g) i proventi derivanti dalla gestione,  nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite con somme di denaro e beni affidati da  terzi  o
          provenienti dai relativi investimenti; 
              g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti  contro
          termine su titoli e valute; 
              g-ter)  i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di   titoli
          garantito; 
              g-quater) i redditi compresi nei  capitali  corrisposti
          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione; 
              g-quinquies) i redditi derivanti dai  rendimenti  delle
          prestazioni pensionistiche di cui alla lettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'art. 50 erogate in  forma  periodica  e  delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
              g-sexies) i redditi imputati al beneficiario  di  trust
          ai sensi dell' art. 73, comma 2, anche se non residenti; 
              h) gli interessi e  gli  altri  proventi  derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2......Omissis....". 
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'art.  73
          del citato DPR n. 917 del 1986 vedasi nelle  Note  all'art.
          12. 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  n.
          252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  n.
          58 del 1998 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: 
              "Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 
              1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87,  comma
          1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto testo unico e le persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,  o  imprese  agricole,  le   persone   fisiche   che
          esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
          commissario  liquidatore  nonche'   il   condominio   quale
          sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme  e  valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis  I   soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero di cui all'art. 48,  concernente  determinazione
          del reddito di lavoro dipendente, comma  8-bis,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          devono in ogni caso operare le relative ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,  di
          cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati   alle
          successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun  periodo
          di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
          unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni  di  cui
          all'art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se  il
          percipiente  dichiara  di   avervi   diritto,   indica   le
          condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per
          i quali si usufruisce  delle  detrazioni  e  si  impegna  a
          comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni.  La
          dichiarazione ha effetto anche per  i  periodi  di  imposta
          successivi. L'omissione della comunicazione  relativa  alle
          variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni  previste
          dall' art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          471, e successive modificazioni. 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente,  effettuando  le  detrazioni   previste   negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del citato testo unico con i criteri  di  cui  all'art.  17
          dello stesso testo unico; 
              d-bis) 
              e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori  di
          cui all'art. 48,  del  citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'art. 16, comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma dell'art. 15 dello stesso testo unico,  e  successive
          modificazioni, per oneri a fronte dei quali  il  datore  di
          lavoro ha  effettuato  trattenute,  nonche',  limitatamente
          agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
          articolo,  per  erogazioni  in  conformita'   a   contratti
          collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
          incapienza delle retribuzioni a subire  il  prelievo  delle
          imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro  il
          28  febbraio  dell'anno  successivo,  il  sostituito   puo'
          dichiarare per iscritto al sostituto  di  volergli  versare
          l'importo  corrispondente  alle  ritenute  ancora   dovute,
          ovvero, di autorizzarlo  a  effettuare  il  prelievo  sulle
          retribuzioni dei periodi  di  paga  successivi  al  secondo
          dello stesso periodo di imposta. Sugli importi  di  cui  e'
          differito il pagamento si applica  l'interesse  in  ragione
          dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto  e  versato
          nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
          riferisce. L'importo che al termine del  periodo  d'imposta
          non e' stato trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro o per  incapienza  delle  retribuzioni  deve  essere
          comunicato   all'interessato   che   deve   provvedere   al
          versamento entro il 15  gennaio  dell'anno  successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
              5. ". 
              Per il riferimento al testo del comma  3  dell'art.  32
          del decreto-legge n. 78 del 2010 vedasi nelle Note all'art.
          9. 
              Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 5. Redditi prodotti  in  forma  associata  [Testo
          post riforma 2004] 
              1 - 4...Omissis..... 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 del citato
          DPR n. 917 del 1986: 
              "Art. 68. Plusvalenze [Testo post riforma 2004] 
              1 - 2......Omissis....... 
              3. Le plusvalenze di cui alla lettera c)  del  comma  1
          dell'art. 67, diverse da quelle  di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo, per il 40 per cento del loro  ammontare,
          sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
          relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
          alle plusvalenze l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione,
          fino a concorrenza del 40 per  cento  dell'ammontare  delle
          plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
          a condizione  che  sia  indicata  nella  dichiarazione  dei
          redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  nel   quale   le
          minusvalenze sono state realizzate. 
              4 - 9.......Omissis.". 
              La direttiva 2011/61/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'8 giugno  2011  sui  gestori  di  fondi  di
          investimento  alternativi,  che   modifica   le   direttive
          2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
          (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella GU L 174 dell' 1.7.2011.