Art. 14 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis) la ritenuta  prevista  dal  comma  1  dell'articolo  7  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e  la  ritenuta
sui  proventi  derivanti  dalla  partecipazione   ad   organismi   di
investimento  collettivo  del  risparmio   immobiliari   di   diritto
estero.»; 
  b) nel comma 4 le parole: «i proventi derivanti dai fondi comuni di
investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il
60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio di cui  al  quarto  periodo,
del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,»
sono soppresse. 
  2. All'articolo 7 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:«costo»sono inserite
le seguenti: «medio ponderato»; 
  b) al comma  2,  ultimo  periodo,  le  parole:«di  cui  al  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite  dalle  seguenti:
«di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»; 
  c) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: 
  «2-quater. Nel caso di societa' di gestione  del  risparmio  estera
che  istituisce  e  gestisce  in  Italia  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio immobiliari, la ritenuta di cui al  comma  1
e' applicata direttamente dalla societa' di gestione estera  operante
nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi
ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra  i  soggetti  indicati
nell'articolo 23 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, che risponde in solido con  l'impresa  estera
per gli  obblighi  di  determinazione  e  versamento  dell'imposta  e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme.  Il  percipiente  e'
tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le  informazioni  utili
per la determinazione dei redditi consegnando,  anche  in  copia,  la
relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva
nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter.». 
  3. All'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, le parole: «articolo  10-ter,  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 10-ter, commi 1 e 2». 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
          21  novembre  1997,  n.  461  (Riordino  della   disciplina
          tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a
          norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662), come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 7. Imposta  sostitutiva  sul  risultato  maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio 
              1.  I  soggetti  che  hanno  conferito  a  un  soggetto
          abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio  1996,
          n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
          da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
          optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
          cui agli articoli 41 e 81, comma 1,  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificati,  rispettivamente,
          dagli articoli 1, comma 3,  e  3,  comma  1,  del  presente
          decreto, che concorrono alla determinazione  del  risultato
          della gestione ai sensi del  comma  4,  per  l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. 
              2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto  della
          stipula del contratto e, nel caso dei rapporti  in  essere,
          anteriormente all'inizio del periodo  d'imposta.  L'opzione
          ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
          solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con  effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del Ministro delle finanze, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Qualora sia stata esercitata  l'opzione  di  cui  al
          comma 2 i redditi che concorrono  a  formare  il  risultato
          della gestione, determinati  secondo  i  criteri  stabiliti
          dagli articoli 42 e 82 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al comma 2 all'art. 5. Sui redditi  di  capitale  derivanti
          dalle   attivita'   finanziarie   comprese   nella    massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano: 
              a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi  1  e
          1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; 
              b) la ritenuta prevista dal comma 2  dell'art.  26  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed  altri
          proventi dei conti correnti bancari; 
              c) le ritenute previste dai commi 3 e  3-bis  dell'art.
          26 e la ritenuta di cui all' art. 26-quinquies del predetto
          decreto n. 600 del 1973; 
              d) le ritenute previste dai commi 1 e  4  dell'art.  27
          del medesimo decreto, con esclusione delle  ritenute  sugli
          utili derivanti dalle  partecipazioni  in  societa'  estere
          qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
          67 del testo unico delle imposte sui redditi; 
              e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2  e  5  dell'art.
          10-ter della legge 23 marzo 1983, n.  77,  come  modificato
          dall'art. 8, comma 5; 
              e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 7 del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,e  la
          ritenuta sui proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari di diritto estero. 
              4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto  ad
          imposta  sostitutiva  delle   imposte   sui   redditi   con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si determina sottraendo dal valore del  patrimonio  gestito
          al termine di ciascun anno solare,  al  lordo  dell'imposta
          sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi   e   diminuito   di
          conferimenti effettuati nell'anno, i redditi  maturati  nel
          periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che  concorrono  a
          formare il reddito complessivo del contribuente, i  redditi
          esenti o comunque non  soggetti  ad  imposta  maturati  nel
          periodo, ed il  valore  del  patrimonio  stesso  all'inizio
          dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
          delle commissioni relative al patrimonio gestito.  Ai  fini
          del presente comma, i redditi derivanti dalle  obbligazioni
          e dagli altri titoli di cui all'art.  31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601  ed
          equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
          nella lista di cui al decreto emanato  ai  sensi  dell'art.
          168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del  62,5
          per cento dell'ammontare realizzato. 
              5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio  ed
          alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo i criteri stabiliti dai regolamenti  emanati  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.  415.
          Tuttavia  nel  caso  dei  titoli,  quote,   partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati, il cui valore complessivo  medio  annuo  sia
          superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,  essi
          sono  valutati  secondo  il  loro  valore  normale,   ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente ai predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle finanze , sentita la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i
          criteri di attuazione del presente comma. 
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in  corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio   all'inizio
          dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula  del
          contratto  ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al   termine
          dell'anno  si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura   del
          contratto. 
              7. Il conferimento  di  titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti in una gestione per la quale sia stata  esercitata
          l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a  titolo
          oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni  dei
          commi 5, 6, 9 e  12  dell'art.  6.  Tuttavia  nel  caso  di
          conferimento di strumenti  finanziari  che  formavano  gia'
          oggetto di un contratto di gestione per il quale era  stata
          esercitata l'opzione di cui al comma  2,  si  assume  quale
          valore di conferimento il valore assegnato ai  medesimi  ai
          fini della determinazione del patrimonio  alla  conclusione
          del  precedente  contratto  di  gestione;   nel   caso   di
          conferimento di strumenti finanziari per i quali sia  stata
          esercitata l'opzione di cui all'art.  6,  si  assume  quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo. 
              8. Nel caso  di  prelievo  di  titoli,  quote,  valute,
          certificati e rapporti o di  loro  trasferimento  ad  altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di cui all'art. 6 ed al  comma  1  del  presente  articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione  di  cui
          al precedente comma 2, ai  fini  della  determinazione  del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati eseguiti, e' considerato il valore  dei  medesimi  il
          giorno del prelievo, adottando  i  criteri  di  valutazione
          previsti al comma 5. 
              9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
          della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
          ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti  prelevati
          o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata
          l'opzione,  si  assume  il  valore   dei   titoli,   quote,
          certificati,  valute  e  rapporti   che   ha   concorso   a
          determinare il risultato  della  gestione  assoggettato  ad
          imposta ai sensi del medesimo comma.  In  tali  ipotesi  il
          soggetto   gestore   rilascia    al    mandante    apposita
          certificazione dalla quale risulti il  valore  dei  titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti. 
              10. Se in  un  anno  il  risultato  della  gestione  e'
          negativo,  il  corrispondente  importo  e'   computato   in
          diminuzione  del  risultato  della  gestione  dei   periodi
          d'imposta successivi ma non oltre il  quarto  per  l'intero
          importo che trova capienza in essi. 
              11.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4   e'
          prelevata  dal  soggetto   gestore   ed   e'   versata   al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato entro il 16  febbraio  di
          ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del  secondo
          mese successivo a  quello  in  cui  e'  stato  revocato  il
          mandato di gestione. Il soggetto gestore  puo'  effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che il contribuente  non  fornisca  direttamente  le  somme
          corrispondenti entro il quindicesimo giorno  del  mese  nel
          quale l'imposta stessa e' versata; nelle  ipotesi  previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle prestazioni fino a che non ottenga  dal  contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 
              12.   Contestualmente    alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  propri  il  soggetto   gestore
          presenta la dichiarazione relativa alle  imposte  prelevate
          sul complesso delle  gestioni.  I  soggetti  diversi  dalle
          societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a)  e
          d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  presentano  la  predetta  dichiarazione  entro  il
          termine stabilito per la presentazione della  dichiarazione
          dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione  dei
          versamenti e la presentazione della dichiarazione  prevista
          nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei
          decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 e n. 602. 
              13. Nel caso in cui alla conclusione del  contratto  il
          risultato della gestione sia negativo, il soggetto  gestore
          rilascia al mandante apposita  certificazione  dalla  quale
          risulti l'importo computabile in diminuzione ai  sensi  del
          comma 4 dell'art. 82 , del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di  esistenza
          od  apertura  di   depositi   o   rapporti   di   custodia,
          amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma  1,
          intestati al contribuente e  per  i  quali  sia  esercitata
          l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi  del
          comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del  presente  articolo.
          Ai fini del computo del  periodo  temporale  entro  cui  il
          risultato negativo e' computabile in diminuzione  si  tiene
          conto di ciascun periodo  d'imposta  in  cui  il  risultato
          negativo e' maturato. 
              14.  L'opzione  non  puo'  essere  esercitata   e,   se
          esercitata,  perde  effetto,  qualora  le  percentuali   di
          diritti di voto o  di  partecipazione  rappresentate  dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui  al
          comma 1 o all'art. 6, siano  superiori  a  quelle  indicate
          nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          sostituita  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  a).  Se   il
          superamento delle percentuali e'  avvenuto  successivamente
          all'esercizio  dell'opzione,  per  la  determinazione   dei
          redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
          comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il  contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali entro quindici giorni dalla  data  in  cui  sia
          avvenuto o, se precedente, all'atto della  prima  cessione,
          ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei  dati  e  delle
          informazioni in  loro  possesso,  non  siano  in  grado  di
          verificare il superamento. Nel caso di  indebito  esercizio
          dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a  carico
          del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4  per
          cento del valore delle  partecipazioni,  titoli  o  diritti
          posseduti alla data della violazione. 
              15. 
              16.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi. 
              17. Con il decreto di approvazione dei modelli  di  cui
          all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  e'  approvato  il  modello   di
          dichiarazione di cui al comma 12.". 
              Si  riporta   il   testo   dell'art.   7   del   citato
          decreto-legge n. 351 del 2001, come modificato dal presente
          decreto: 
              "Art. 7. Regime tributario dei partecipanti. 
              1. Sui proventi di cui all'art. 41,  comma  1,  lettera
          g), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  derivanti  dalla  partecipazione  a  fondi  comuni
          d'investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma  1,  la
          societa' di gestione del risparmio opera una  ritenuta  del
          20 per cento. La ritenuta  si  applica  sull'ammontare  dei
          proventi  riferibili  a  ciascuna  quota   risultanti   dai
          rendiconti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
          lettera c), numero 3), del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  distribuiti   in
          costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra  il
          valore di riscatto o di  liquidazione  delle  quote  ed  il
          costo medio ponderato  di  sottoscrizione  o  acquisto.  Il
          costo di  sottoscrizione  o  acquisto  e'  documentato  dal
          partecipante. In mancanza della documentazione il costo  e'
          documentato con una dichiarazione sostitutiva. 
              2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo
          d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
          le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
          societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
          equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
          del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917,  e  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui
          alla lettera d) del predetto  articolo.  Nei  confronti  di
          tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o  esclusi
          da imposta sul  reddito  delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. La ritenuta  non  e'  operata
          sui  proventi   percepiti   dalle   forme   di   previdenza
          complementare di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252, e dagli organismi  d'investimento  collettivo
          del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
              2-bis.  Qualora  le   quote   dei   fondi   comuni   di
          investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1,  siano
          immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una
          societa' autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  la
          ritenuta di cui al comma  1  e'  applicata,  alle  medesime
          condizioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  dai   soggetti
          residenti presso i quali le quote  sono  state  depositate,
          direttamente o indirettamente aderenti al suddetto  sistema
          di deposito accentrato nonche' dai soggetti  non  residenti
          aderenti a detto sistema di deposito  accentrato  ovvero  a
          sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al  medesimo
          sistema. 
              2-ter. I soggetti non residenti di cui al  comma  2-bis
          nominano quale loro rappresentante fiscale  in  Italia  una
          banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
          nel territorio dello Stato, una stabile  organizzazione  in
          Italia  di  banche  o  di  imprese  di   investimento   non
          residenti, ovvero una societa' di  gestione  accentrata  di
          strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58. Il rappresentante fiscale risponde  dell'adempimento
          dei propri compiti negli stessi termini  e  con  le  stesse
          responsabilita' previste per i soggetti  di  cui  al  comma
          2-bis, residenti in Italia e provvede a: 
              a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
              b)  fornire,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              2-quater.  Nel  caso  di  societa'  di   gestione   del
          risparmio  estera  che  istituisce  e  gestisce  in  Italia
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, la ritenuta di cui al  comma  1  e'  applicata
          direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel
          territorio dello Stato in regime di libera  prestazione  di
          servizi ovvero da un rappresentante fiscale  scelto  tra  i
          soggetti indicati nell'art. 23 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in
          solido  con  l'impresa   estera   per   gli   obblighi   di
          determinazione e versamento dell'imposta  e  provvede  alla
          dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
          a comunicare, ove necessario,  i  dati  e  le  informazioni
          utili per la determinazione dei redditi consegnando,  anche
          in copia, la relativa documentazione o,  in  mancanza,  una
          dichiarazione sostitutiva nella quale  attesti  i  predetti
          dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai
          commi 2-bis e 2-ter. 
              3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da
          fondi pensione e organismi di investimento  collettivo  del
          risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o territori
          inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale  emanato
          ai sensi dell'art. 168-bis del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  nonche'  su  quelli
          percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in
          base ad accordi internazionali resi esecutivi in  Italia  e
          da banche centrali o  organismi  che  gestiscono  anche  le
          riserve ufficiali dello Stato. 
              3-bis. Per i proventi di cui al  comma  1  spettanti  a
          soggetti residenti in Stati con i  quali  siano  in  vigore
          convenzioni per evitare la doppia imposizione sul  reddito,
          ai  fini  dell'applicazione  della  ritenuta  nella  misura
          prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
          commi precedenti acquisiscono: 
              a)  una  dichiarazione  del  soggetto   non   residente
          effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale  risultino
          i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
          di  tutte  le  condizioni   alle   quali   e'   subordinata
          l'applicazione del regime convenzionale,  e  gli  eventuali
          elementi necessari a determinare  la  misura  dell'aliquota
          applicabile ai sensi della convenzione; 
              b) un'attestazione  dell'autorita'  fiscale  competente
          dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
          residenza, dalla quale risulti  la  residenza  nello  Stato
          medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
          effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
          presentazione.". 
              Si riporta il testo del comma 71 dell'art. 2 del citato
          decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dal presente
          decreto: 
              "71.  Con  effetto  dal  1°  luglio  2011  i  risultati
          negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno  2011
          dai fondi comuni di investimento e  dalle  SICAV  ai  sensi
          dell' art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77,  dell'  art.
          11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,  dell'  art.  11-bis
          del decreto-legge 30 settembre 1983,  n.  512,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,  e
          dell' art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio  1992,  n.
          84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi
          di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto  o
          in parte, dalle societa' di gestione del  risparmio,  dalle
          SICAV e dai  soggetti  incaricati  del  collocamento  delle
          quote o azioni degli organismi di cui  al  richiamato  art.
          11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute
          operate ai sensi dell' art. 26-quinquies  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          introdotto dal comma 63 del presente articolo  e  dell'art.
          10-ter, commi 1 e 2, della legge  23  marzo  1983,  n.  77,
          senza limiti  di  importo.  Le  societa'  di  gestione  del
          risparmio,  le  SICAV   e   i   soggetti   incaricati   del
          collocamento delle quote o azioni di cui all'  art.  11-bis
          del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al
          fondo o al comparto al quale  e'  imputabile  il  risultato
          negativo  compensato  il  12,50  per  cento  del   relativo
          ammontare.".