Art. 15 Disposizioni finali e transitorie 1. Salvo quanto diversamente stabilito, le disposizioni attuative emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le disposizioni della direttiva 2011/61/UE e con le relative misure di esecuzione, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del presente decreto nelle corrispondenti materie. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che continuano ad applicarsi, la Banca d'Italia e la Consob, per il periodo transitorio, conservano tutti i poteri previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono FIA italiani possono continuare a gestire tali FIA. Entro il 22 luglio 2014 esse adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Tali societa' si intendono autorizzate ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno istituito Oicr per i quali svolgono unicamente l'attivita' di promozione sono autorizzate a prestare tale attivita' non oltre il 22 luglio 2014, ovvero, nel caso di Oicr garantiti, entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. Entro tale data, ovvero entro sei mesi dalla scadenza della garanzia, le Sgr promotrici, in coordinamento con il gestore, adottano le misure necessarie per rispettare le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificate dal presente decreto e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. 3. I soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sgr che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano il servizio di gestione collettiva di FIA possono continuare ad esercitarlo. Entro il 22 luglio 2014 essi adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e presentano domanda di autorizzazione. 4. Gli Oicr italiani riservati a investitori qualificati e gli Oicr italiani speculativi come definiti dal decreto ministeriale del 24 maggio 1999, n. 228, si considerano FIA italiani riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, le quote o azioni degli Oicr previsti dal presente comma potranno essere commercializzate esclusivamente nei confronti di investitori professionali, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies), e delle categorie di investitori individuate ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto. 5. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' commercializzano nei confronti di investitori professionali o di investitori al dettaglio FIA italiani, possono continuare a svolgere tale attivita'. Entro il 22 luglio 2014 adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE. Tali societa' si considerano abilitate alla commercializzazione in Italia dei predetti FIA, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto, non si applicano alla commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani o di FIA UE oggetto di un'offerta pubblica quando il relativo prospetto e' stato pubblicato in conformita' alla direttiva 2003/71/CE e delle disposizioni di attuazione nazionali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La presente disposizione si applica per il periodo di validita' del prospetto. 7. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob attestando la sussistenza dei requisiti medesimi e fornendo l'elenco degli Stati membri in cui ciascun fondo sara' commercializzato; esse si intendono registrate e possono commercializzare tali fondi ai sensi dei citati regolamenti. 8. Gli altri soggetti diversi dalle Sgr aventi sede nel territorio della Repubblica che, alla data del 22 luglio 2013, prestano il servizio di gestione collettiva di FIA, possono comunicare alla Banca d'Italia e alla Consob l'intenzione di registrarsi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013. La commercializzazione ai sensi dei citati regolamenti e' subordinata al rispetto dei requisiti ivi previsti. 9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del presente decreto, all'autorizzazione di nuovi gestori italiani e all'istituzione e commercializzazione di nuovi FIA italiani continuano ad applicarsi le disposizioni attuative emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto. Ai gestori autorizzati o che hanno istituito e commercializzato nuovi FIA ai sensi del presente comma si applica il regime previsto dai commi 2, 4 e 5. 10. I FIA UE la cui offerta in Italia e' stata autorizzata prima del 22 luglio 2013 possono continuare ad essere commercializzati in Italia nei confronti degli investitori professionali e degli investitori che possono sottoscrivere le quote dei fondi riservati e speculativi ai sensi del decreto ministeriale del 24 maggio 1999, n. 228; si applica il comma 4, secondo periodo. Entro il 22 luglio 2014 i relativi gestori adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE ed effettuano, per il tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta ottenuta l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE. In mancanza, la commercializzazione e' sospesa. 11. I gestori europei di fondi che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, la cui offerta in Italia e' stata autorizzata prima del 22 luglio 2013, effettuano, per il tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. 12. Alle istanze di autorizzazione relative a FIA UE pendenti alla data del 22 luglio 2013 o presentate successivamente, ai sensi dell'abrogato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica la procedura di notifica prevista dall'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE. I procedimenti relativi alle istanze presentate ai sensi del richiamato articolo 42, comma 5, per i quali non sia ancora stata dichiarata l'estinzione in via amministrativa, sono estinti. 13. Gli articoli 41, comma 2, lettera b), limitatamente all'operativita' negli Stati non UE, e 41-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le relative norme di attuazione, entrano in vigore a decorrere dalla data prevista nell'atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE. La presente disciplina transitoria si applica anche agli articoli 43 e 44 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative norme di attuazione, limitatamente alle disposizioni concernenti la commercializzazione di FIA non UE da parte di un gestore o la commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di un GEFIA non UE. 14. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto. 15. I gestori dei fondi chiusi non riservati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i cui regolamenti prevedono che l'assemblea dei partecipanti si pronunci su materie diverse da quelle previste dall'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, non sono tenuti a modificare i regolamenti anzidetti per adeguare le materie oggetto di delibera dell'assemblea a quanto previsto dal citato articolo 37, comma 3. 16. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono l'incarico di depositario adottano tutte le misure necessarie per rispettare gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione, e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia: a) entro il 22 luglio 2014, in relazione a ciascun FIA per il quale e' svolto l'incarico di depositario; b) entro il 22 luglio 2015, in relazione a ciascun OICVM per il quale e' svolto l'incarico di depositario. 17. Il depositario di ciascun fondo pensione si adegua alle disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto, entro il 22 luglio 2015. 18. Fino alla data di adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, ai soggetti che svolgono l'incarico di depositario si applica la disciplina di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella sua formulazione previgente al presente decreto.
Note all'art. 15: Per il riferimento al testo della direttiva 2011/61/UE vedasi nelle Note all'art. 14. Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note alle premesse. Il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164. Per il riferimento al testo modificato del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all' art. 1. Per il riferimento al testo modificato del comma 2 dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4 . Per il riferimento al testo modificato degli articoli 43 e 44 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4 . La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella GU L 345del 31.12.2003. Il Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella GU L 115 del 25.4.2013. Il Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella GU L 115 del 25.4.2013. Per il riferimento al testo modificato dell'art. 4-quinquies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 32 della citata direttiva 2011/61/UE: "Art. 32. Commercializzazione di quote o azioni di FIA UE in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine del GEFIA 1. Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa commercializzare quote o azioni di un FIA UE che gestisce presso gli investitori professionali in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine quando sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. Qualora il FIA UE sia un FIA di alimentazione, il diritto di commercializzazione di cui al primo comma e' soggetto alla condizione che anche il FIA di destinazione sia un FIA UE e sia gestito da un GEFIA UE autorizzato. 2. Il GEFIA trasmette una notifica alle autorita' competenti del suo Stato membro d'origine in merito a ciascun FIA UE che intende commercializzare. La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all'allegato IV. 3. Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di notifica completo di cui al paragrafo 2, le autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA lo trasmettono alle autorita' competenti degli Stati membri in cui si intende commercializzare il FIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA e' e continuera' ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta la stessa. Le autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA allegano un'attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato e' autorizzato a gestire i FIA con una particolare strategia di investimento. 4. All'atto della trasmissione del fascicolo di notifica, le autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano senza indugio della trasmissione il GEFIA. Quest'ultimo puo' iniziare a commercializzare il FIA nello Stato membro ospitante del GEFIA a partire dalla data della notifica. Nel caso in cui siano diverse, le autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano altresi' le autorita' competenti del FIA del fatto che il GEFIA puo' iniziare a commercializzare quote o azioni del FIA nello Stato membro ospitante del GEFIA. 5. Le modalita' di cui all'allegato IV, lettera h), sono soggette alla legislazione e alla vigilanza dello Stato membro ospitante del GEFIA. 6. Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica del GEFIA di cui al paragrafo 2 e l'attestazione di cui al paragrafo 3 siano fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali. Gli Stati membri assicurano che la trasmissione e l'archiviazione elettroniche dei documenti di cui al paragrafo 3 siano accettate dalle loro autorita' competenti. 7. In caso di modifica significativa di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorita' competenti del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima che la modifica pianificata sia attuata o immediatamente dopo che una modifica non pianificata si sia verificata. Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse piu' essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse piu' rispettare in altro modo quest'ultima, le pertinenti autorita' competenti informano senza indebito ritardo il GEFIA del fatto che non puo' attuare la modifica. Se una modifica pianificata e' attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si e' verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe piu' conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetterebbe piu' in altro modo quest'ultima, le autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformita' dell'art. 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA. Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla conformita' alla presente direttiva della gestione del FIA da parte del GEFIA o in altro modo sul rispetto di quest'ultima da parte del GEFIA, le autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano senza indugio le autorita' competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA di dette modifiche. 8. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM puo' elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare: a) la forma e il contenuto di un modello per la lettera di notifica di cui al paragrafo 2; b) la forma e il contenuto di un modello per l'attestazione di cui al paragrafo 3; c) la forma della trasmissione di cui al paragrafo 3; e d) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo 7. Alla Commissione e' attribuito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 9. Fatto salvo l'art. 43, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che i FIA gestiti e commercializzati dal GEFIA siano commercializzati solo presso investitori professionali.". Per il testo al comma 2 dell'art. 41 e dell'art. 41-quater del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4. Si riporta il testo del paragrafo 6 dell'art. 67 della citata direttiva 2011/61/UE: "Art. 67. Atto delegato sull'applicazione dell'art. 35 e degli articoli da 37 a 41 1. - 5... Omissis..... 6. La Commissione adotta un atto delegato entro tre mesi dopo aver ricevuto una consulenza e un parere positivi dell'AESFEM e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico, in conformita' dell'art. 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, specificando la data in cui le norme contenute nell'art. 35 e negli articoli da 37 a 41 diventano applicabili in tutti gli Stati membri. Se sono sollevate obiezioni all'atto delegato di cui al primo comma ai sensi dell'art. 58, la Commissione adotta nuovamente l'atto delegato a norma del quale le norme di cui all'art. 35 e agli articoli da 37 a 41 diventano applicabili in tutti gli Stati membri, in conformita' dell'art. 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, in una fase successiva che ritiene appropriata, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico. 7. ...Omissis....". Per il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 1. Per il testo del comma 3 dell'art. 37 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4. Per il testo degli articoli 48 e 49 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4. Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note all'art. 8. Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.