Art. 15 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Salvo quanto diversamente stabilito, le  disposizioni  attuative
emanate ai sensi delle  norme  abrogate  o  sostituite  dal  presente
decreto continuano  ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili  con  le
disposizioni della direttiva 2011/61/UE e con le relative  misure  di
esecuzione, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti  di
attuazione del presente decreto nelle corrispondenti materie. Al fine
di assicurare il rispetto delle disposizioni  attuative,  emanate  ai
sensi delle norme abrogate o sostituite  dal  presente  decreto,  che
continuano ad applicarsi, la Banca  d'Italia  e  la  Consob,  per  il
periodo transitorio, conservano tutti i poteri previsti  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
gestiscono FIA italiani possono continuare a gestire tali FIA.  Entro
il 22 luglio 2014  esse  adottano  tutte  le  misure  necessarie  per
rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva  2011/61/UE
e ne danno comunicazione alla Banca  d'Italia  e  alla  Consob.  Tali
societa'  si  intendono  autorizzate   ai   sensi   della   direttiva
2011/61/UE. Le Sgr che alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  hanno  istituito  Oicr  per  i  quali  svolgono   unicamente
l'attivita' di promozione sono autorizzate a prestare tale  attivita'
non oltre il 22 luglio 2014, ovvero,  nel  caso  di  Oicr  garantiti,
entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. Entro tale data, ovvero
entro sei mesi dalla scadenza della garanzia, le Sgr  promotrici,  in
coordinamento con il  gestore,  adottano  le  misure  necessarie  per
rispettare le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, come modificate dal presente decreto e ne danno  comunicazione
alla Banca d'Italia e alla Consob. 
  3. I soggetti aventi sede nel territorio della  Repubblica  diversi
dalle Sgr che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
prestano il servizio di gestione collettiva di FIA possono continuare
ad esercitarlo. Entro il 22 luglio 2014 essi adottano tutte le misure
necessarie  per  rispettare  le  disposizioni  di  recepimento  della
direttiva 2011/61/UE e presentano domanda di autorizzazione. 
  4. Gli Oicr italiani riservati a investitori qualificati e gli Oicr
italiani speculativi come definiti dal decreto  ministeriale  del  24
maggio 1999, n. 228, si considerano FIA italiani riservati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto.  Dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni attuative  del  presente
decreto, le quote o azioni degli Oicr  previsti  dal  presente  comma
potranno essere  commercializzate  esclusivamente  nei  confronti  di
investitori professionali, come definiti dall'articolo  1,  comma  1,
lettera m-undecies), e delle categorie di investitori individuate  ai
sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto. 
  5. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
gia' commercializzano nei confronti di investitori professionali o di
investitori al dettaglio FIA italiani, possono continuare a  svolgere
tale attivita'. Entro il 22 luglio  2014  adottano  tutte  le  misure
necessarie  per  rispettare  le  disposizioni  di  recepimento  della
direttiva 2011/61/UE. Tali societa'  si  considerano  abilitate  alla
commercializzazione in  Italia  dei  predetti  FIA,  ai  sensi  degli
articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
come modificati dal presente decreto. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli articoli 43 e 44
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati  dal
presente decreto, non si applicano alla commercializzazione di  quote
o azioni di FIA italiani o di FIA UE oggetto di  un'offerta  pubblica
quando il relativo prospetto e' stato pubblicato in conformita'  alla
direttiva 2003/71/CE e delle disposizioni  di  attuazione  nazionali,
prima della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La
presente disposizione si applica per  il  periodo  di  validita'  del
prospetto. 
  7. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
gestiscono fondi che soddisfano i requisiti previsti nei  regolamenti
(UE) n. 345 e  346  del  2013,  ne  danno  comunicazione  alla  Banca
d'Italia e  alla  Consob  attestando  la  sussistenza  dei  requisiti
medesimi e fornendo l'elenco degli Stati membri in cui ciascun  fondo
sara'  commercializzato;  esse  si  intendono  registrate  e  possono
commercializzare tali fondi ai sensi dei citati regolamenti. 
  8. Gli altri soggetti diversi dalle Sgr aventi sede nel  territorio
della Repubblica che, alla data  del  22  luglio  2013,  prestano  il
servizio di gestione collettiva di FIA, possono comunicare alla Banca
d'Italia e alla Consob  l'intenzione  di  registrarsi  ai  sensi  dei
regolamenti (UE) n. 345 e 346 del  2013.  La  commercializzazione  ai
sensi dei citati regolamenti e' subordinata al rispetto dei requisiti
ivi previsti. 
  9. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di
attuazione del presente decreto, all'autorizzazione di nuovi  gestori
italiani  e  all'istituzione  e  commercializzazione  di  nuovi   FIA
italiani continuano ad applicarsi le disposizioni  attuative  emanate
ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente  decreto.  Ai
gestori autorizzati o che hanno istituito  e  commercializzato  nuovi
FIA ai sensi del presente comma si applica  il  regime  previsto  dai
commi 2, 4 e 5. 
  10. I FIA UE la cui offerta in Italia e'  stata  autorizzata  prima
del 22 luglio 2013 possono continuare ad essere  commercializzati  in
Italia  nei  confronti  degli  investitori  professionali   e   degli
investitori che possono sottoscrivere le quote dei fondi riservati  e
speculativi ai sensi del decreto ministeriale del 24 maggio 1999,  n.
228; si applica il comma 4, secondo periodo. Entro il 22 luglio  2014
i relativi gestori adottano tutte le misure necessarie per rispettare
le  disposizioni  di  recepimento  della  direttiva   2011/61/UE   ed
effettuano, per il tramite della  competente  autorita'  dello  Stato
d'origine, la notifica prescritta  dall'articolo  43,  comma  7,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal
presente decreto, una volta ottenuta l'autorizzazione ai sensi  della
direttiva 2011/61/UE. In mancanza, la commercializzazione e' sospesa. 
  11. I gestori europei di fondi che soddisfano i requisiti  previsti
nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, la cui offerta in  Italia
e' stata autorizzata prima del 22 luglio  2013,  effettuano,  per  il
tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica
prescritta  dall'articolo  4-quinquies  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta
ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. 
  12. Alle istanze di autorizzazione relative a FIA UE pendenti  alla
data del 22  luglio  2013  o  presentate  successivamente,  ai  sensi
dell'abrogato articolo  42,  comma  5,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, si applica la procedura  di  notifica  prevista
dall'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE. I procedimenti  relativi
alle istanze presentate ai sensi del richiamato articolo 42, comma 5,
per i quali non sia  ancora  stata  dichiarata  l'estinzione  in  via
amministrativa, sono estinti. 
  13.  Gli  articoli  41,  comma   2,   lettera   b),   limitatamente
all'operativita'  negli  Stati  non  UE,  e  41-quater  del   decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  le  relative  norme  di
attuazione,  entrano  in  vigore  a  decorrere  dalla  data  prevista
nell'atto  delegato  adottato  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  67,  paragrafo  6,  della  direttiva  2011/61/UE.   La
presente disciplina transitoria si applica anche agli articoli  43  e
44 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  alle
relative  norme  di  attuazione,  limitatamente   alle   disposizioni
concernenti la commercializzazione di FIA  non  UE  da  parte  di  un
gestore o la commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di  un
GEFIA non UE. 
  14. Ai fini del presente  articolo,  si  applicano  le  definizioni
previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, come modificato dal presente decreto. 
  15. I gestori dei fondi chiusi non riservati esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i cui  regolamenti  prevedono
che l'assemblea dei partecipanti si pronunci su  materie  diverse  da
quelle previste dall'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, non  sono
tenuti a modificare i regolamenti anzidetti per adeguare  le  materie
oggetto di delibera  dell'assemblea  a  quanto  previsto  dal  citato
articolo 37, comma 3. 
  16. I soggetti che alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto svolgono l'incarico di depositario adottano tutte  le  misure
necessarie  per  rispettare  gli  articoli  48  e  49   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal  presente
decreto, e  le  relative  disposizioni  di  attuazione,  e  ne  danno
comunicazione alla Banca d'Italia: 
  a) entro il 22 luglio 2014, in relazione a ciascun FIA per il quale
e' svolto l'incarico di depositario; 
  b) entro il 22 luglio 2015, in relazione a  ciascun  OICVM  per  il
quale e' svolto l'incarico di depositario. 
  17. Il  depositario  di  ciascun  fondo  pensione  si  adegua  alle
disposizioni previste  dall'articolo  7  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto, entro il
22 luglio 2015. 
  18. Fino alla data di adeguamento alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
come modificato  dal  presente  decreto,  ai  soggetti  che  svolgono
l'incarico  di  depositario  si  applica   la   disciplina   di   cui
all'articolo 38 del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
nella sua formulazione previgente al presente decreto. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il riferimento al testo della direttiva  2011/61/UE
          vedasi nelle Note all'art. 14. 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  n.
          58 del 1998 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Il  decreto  ministeriale  24  maggio  1999,   n.   228
          (Regolamento  recante  norme  per  la  determinazione   dei
          criteri generali  cui  devono  essere  uniformati  i  fondi
          comuni  di  investimento)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164. 
              Per il riferimento al  testo  modificato  del  comma  1
          dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58  del  1998
          vedasi nelle Note all' art. 1. 
              Per il riferimento al  testo  modificato  del  comma  2
          dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 58 del  1998
          vedasi nelle Note all'art. 4 . 
              Per il riferimento al testo modificato  degli  articoli
          43 e 44 del citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998
          vedasi nelle Note all'art. 4 . 
              La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa  al  prospetto  da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari  e  che  modifica  la
          direttiva 2001/34/CE (Testo rilevante ai fini del  SEE)  e'
          pubblicata nella GU L 345del 31.12.2003. 
              Il Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17  aprile  2013,  relativo  ai  fondi
          europei per il venture capital (Testo rilevante ai fini del
          SEE) e' pubblicato nella GU L 115 del 25.4.2013. 
              Il Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17  aprile  2013,  relativo  ai  fondi
          europei per l'imprenditoria  sociale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) e' pubblicato nella GU L 115 del 25.4.2013. 
              Per  il  riferimento  al  testo  modificato   dell'art.
          4-quinquies del citato decreto legislativo n. 58  del  1998
          vedasi nelle Note all'art. 1. 
              Si riporta il testo dell'art. 32 della citata direttiva
          2011/61/UE: 
              "Art. 32. Commercializzazione di quote o azioni di  FIA
          UE in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine del
          GEFIA 
              1.  Gli  Stati  membri  assicurano  che  un  GEFIA   UE
          autorizzato possa commercializzare quote o azioni di un FIA
          UE che gestisce presso gli investitori professionali in uno
          Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine  quando
          sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. 
              Qualora il FIA UE  sia  un  FIA  di  alimentazione,  il
          diritto di commercializzazione di cui  al  primo  comma  e'
          soggetto alla condizione che anche il FIA  di  destinazione
          sia un FIA UE e sia gestito da un GEFIA UE autorizzato. 
              2. Il  GEFIA  trasmette  una  notifica  alle  autorita'
          competenti del suo  Stato  membro  d'origine  in  merito  a
          ciascun FIA UE che intende commercializzare. 
              La  notifica   comprende   la   documentazione   e   le
          informazioni di cui all'allegato IV. 
              3. Nei venti  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  del
          fascicolo di notifica completo di cui al  paragrafo  2,  le
          autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA
          lo trasmettono alle autorita' competenti degli Stati membri
          in  cui  si   intende   commercializzare   il   FIA.   Tale
          trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA  da
          parte del GEFIA e' e continuera' ad  essere  conforme  alla
          presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA  rispetta  la
          stessa. 
              Le autorita' competenti dello  Stato  membro  d'origine
          del GEFIA allegano un'attestazione da cui  risulti  che  il
          GEFIA interessato e' autorizzato a gestire i  FIA  con  una
          particolare strategia di investimento. 
              4.  All'atto  della  trasmissione  del   fascicolo   di
          notifica,  le  autorita'  competenti  dello  Stato   membro
          d'origine  del  GEFIA   informano   senza   indugio   della
          trasmissione  il  GEFIA.  Quest'ultimo  puo'   iniziare   a
          commercializzare il FIA nello Stato  membro  ospitante  del
          GEFIA a partire dalla data della notifica. 
              Nel caso in cui siano diverse, le autorita'  competenti
          dello Stato membro d'origine del GEFIA  informano  altresi'
          le autorita' competenti del FIA del fatto che il GEFIA puo'
          iniziare a commercializzare quote o azioni  del  FIA  nello
          Stato membro ospitante del GEFIA. 
              5. Le modalita' di cui  all'allegato  IV,  lettera  h),
          sono soggette alla  legislazione  e  alla  vigilanza  dello
          Stato membro ospitante del GEFIA. 
              6. Gli  Stati  membri  assicurano  che  la  lettera  di
          notifica del GEFIA di cui al paragrafo 2  e  l'attestazione
          di  cui  al  paragrafo  3  siano  fornite  in  una   lingua
          comunemente   utilizzata    negli    ambienti    finanziari
          internazionali. 
              Gli Stati  membri  assicurano  che  la  trasmissione  e
          l'archiviazione  elettroniche  dei  documenti  di  cui   al
          paragrafo  3   siano   accettate   dalle   loro   autorita'
          competenti. 
              7. In caso di modifica significativa di  una  qualunque
          delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2,
          il GEFIA ne avverte per iscritto  le  autorita'  competenti
          del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima che  la
          modifica pianificata sia attuata o immediatamente dopo  che
          una modifica non pianificata si sia verificata. 
              Se, come conseguenza di una  modifica  pianificata,  la
          gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse piu' essere
          conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non  dovesse
          piu' rispettare in altro modo quest'ultima,  le  pertinenti
          autorita' competenti informano senza  indebito  ritardo  il
          GEFIA del fatto che non puo' attuare la modifica. 
              Se  una  modifica  pianificata  e'  attuata  nonostante
          quanto disposto dal primo  e  secondo  comma  o  se  si  e'
          verificata una  modifica  non  pianificata  in  conseguenza
          della quale la gestione del FIA  da  parte  del  GEFIA  non
          sarebbe piu' conforme alla presente direttiva  o  il  GEFIA
          non rispetterebbe  piu'  in  altro  modo  quest'ultima,  le
          autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA
          adottano tutte le opportune misure in conformita' dell'art.
          46,  compreso,  se  necessario,  il  divieto  espresso   di
          commercializzazione del FIA. 
              Se le modifiche sono accettabili, dal momento  che  non
          influiscono sulla conformita' alla presente direttiva della
          gestione del FIA da parte del GEFIA o  in  altro  modo  sul
          rispetto di quest'ultima da parte del GEFIA,  le  autorita'
          competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano
          senza indugio le autorita' competenti  dello  Stato  membro
          ospitante del GEFIA di dette modifiche. 
              8. Per assicurare condizioni uniformi  di  applicazione
          del presente articolo, l'AESFEM puo' elaborare progetti  di
          norme tecniche di attuazione per determinare: 
              a) la forma e il contenuto di un modello per la lettera
          di notifica di cui al paragrafo 2; 
              b)  la  forma  e  il  contenuto  di  un   modello   per
          l'attestazione di cui al paragrafo 3; 
              c) la forma della trasmissione di cui al paragrafo 3; e 
              d) la forma della notifica scritta di cui al  paragrafo
          7. 
              Alla Commissione e' attribuito il potere di adottare le
          norme  tecniche  di  attuazione  di  cui  al  primo   comma
          conformemente  all'art.  15   del   regolamento   (UE)   n.
          1095/2010. 
              9. Fatto salvo l'art. 43, paragrafo 1, gli Stati membri
          dispongono che i FIA gestiti e commercializzati  dal  GEFIA
          siano    commercializzati    solo    presso     investitori
          professionali.". 
              Per il testo  al  comma  2  dell'art.  41  e  dell'art.
          41-quater del citato decreto legislativo  n.  58  del  1998
          vedasi nelle Note all'art. 4. 
              Si riporta il testo del paragrafo 6 dell'art. 67  della
          citata direttiva 2011/61/UE: 
              "Art. 67. Atto delegato sull'applicazione dell'art.  35
          e degli articoli da 37 a 41 
              1. - 5... Omissis..... 
              6. La Commissione adotta un  atto  delegato  entro  tre
          mesi dopo aver ricevuto una consulenza e un parere positivi
          dell'AESFEM e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo
          2 e degli obiettivi  della  presente  direttiva,  quali  il
          mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo
          efficace del rischio sistemico, in conformita' dell'art. 56
          e  alle  condizioni  di  cui  agli  articoli   57   e   58,
          specificando la data in cui le norme contenute nell'art. 35
          e negli articoli da 37 a 41 diventano applicabili in  tutti
          gli Stati membri. 
              Se sono sollevate obiezioni all'atto delegato di cui al
          primo comma ai sensi dell'art. 58,  la  Commissione  adotta
          nuovamente l'atto delegato a norma del quale  le  norme  di
          cui all'art. 35 e  agli  articoli  da  37  a  41  diventano
          applicabili in  tutti  gli  Stati  membri,  in  conformita'
          dell'art. 56 e alle condizioni di cui agli  articoli  57  e
          58, in una fase successiva che ritiene appropriata, tenendo
          conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e  degli  obiettivi
          della presente direttiva,  quali  il  mercato  interno,  la
          tutela  degli  investitori  e  il  controllo  efficace  del
          rischio sistemico. 
              7. ...Omissis....". 
              Per il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 1. 
              Per il testo  del  comma  3  dell'art.  37  del  citato
          decreto legislativo  n.  58  del  1998  vedasi  nelle  Note
          all'art. 4. 
              Per il testo degli articoli 48 e 49 del citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4. 
              Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          n. 252 del 2005 vedasi nelle Note all'art. 8. 
              Per  il  testo  dell'art.   38   del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.