Art. 2 
 
 
Modifiche alla  parte  II,  titolo  I,  del  decreto  legislativo  24
                        febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto: 
  1) i criteri e i divieti relativi  all'attivita'  di  investimento,
avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
  2)  le  norme  prudenziali  di  contenimento  e  frazionamento  del
rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La  Banca
d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani  riservati  di
limiti di  leva  finanziaria  massima  e  di  norme  prudenziali  per
assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario; 
  3) gli schemi tipo  e  le  modalita'  di  redazione  dei  prospetti
contabili che le societa' di gestione del risparmio, le  Sicav  e  le
Sicaf redigono periodicamente; 
  4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; 
  5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni
e dei valori in cui e' investito  il  patrimonio  e  la  periodicita'
della valutazione. Per  la  valutazione  di  beni  non  negoziati  in
mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso  a
esperti indipendenti e richiederne  l'intervento  anche  in  sede  di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
  6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione  dei  beni
in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del  valore
delle relative quote o azioni.»; 
    b) al comma 2, lettera a), dopo  il  numero  3)  e'  inserito  il
seguente: 
      «3-bis)  gli   obblighi   informativi   nei   confronti   degli
investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;»; 
    c) al comma 2-quater, lettera d), il numero 1), e' sostituito dal
seguente: 
      «1) le imprese  di  investimento,  le  banche,  le  imprese  di
assicurazioni,  gli  Oicr,  i  gestori,   i   fondi   pensione,   gli
intermediari  finanziari  iscritti  negli  elenchi   previsti   dagli
articoli 106 e 113 del testo  unico  bancario,  le  societa'  di  cui
all'articolo 18 del testo unico  bancario,  gli  istituti  di  moneta
elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi  nazionali  e  i  loro
corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati  di
gestire il debito pubblico, le banche centrali  e  le  organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico;». 
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «o delle  Sicav»
sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»; 
  b) al comma 4 le parole: «o  delle  Sicav»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»; 
  c) al comma 5  le  parole:  «o  le  Sicav»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, le Sicav o le Sicaf». 
  3. All'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n.  58,  le  parole:  «e  alle  Sicav»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf». 
  4. All'articolo 10, comma 4, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «di societa' di  gestione  armonizzate»  sono
sostituite dalle seguenti: «di societa' di gestione  UE  e  di  GEFIA
UE». 
  5. All'articolo 13, comma 1, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite  le  seguenti:  «e
Sicaf». 
  6. All'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo  le  parole:  «delle  Sicav»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e delle Sicaf»; 
  b) al comma 2 dopo le parole: «le Sicav» sono inserite le seguenti:
«e le Sicaf». 
  7. All'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola:  «Sicav»  sono  inserite  le
seguenti: «o Sicaf». 
  8. All'articolo 16, comma 2, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole:  «o  in  una  Sicav»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, in una Sicav o in una Sicaf». 
  9. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «ed  alle  Sicav»  sono
sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf»; 
  b) al comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «e  nelle  Sicav»  sono
sostituite dalle seguenti: «, nelle Sicav e nelle Sicaf». 
  10. All'articolo 18 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le Sgr possono prestare  professionalmente  nei  confronti  del
pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere  d)  ed
f).  Le  Sgr  possono,  altresi',  prestare   professionalmente   nei
confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5,
lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di
FIA. Le societa' di gestione UE  possono  prestare  professionalmente
nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1,  comma
5,  lettere  d)  ed  f),  qualora  autorizzate  nello  Stato   membro
d'origine.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 6 della citata  legge  n.
          58 del 1998, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 6. Vigilanza regolamentare 
              01.  Nell'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza
          regolamentare, la Banca d'Italia e la  Consob  osservano  i
          seguenti principi: 
              a)  valorizzazione   dell'autonomia   decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
              b) proporzionalita', intesa come criterio di  esercizio
          del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
          minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
              c)  riconoscimento  del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
              d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
              02.  Per  le  materie  disciplinate   dalla   direttiva
          2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la  Banca
          d'Italia e  la  Consob  possono  mantenere  o  imporre  nei
          regolamenti obblighi aggiuntivi  a  quelli  previsti  dalla
          direttiva medesima solo nei casi eccezionali  in  cui  tali
          obblighi sono obiettivamente giustificati e  proporzionati,
          tenuto conto della  necessita'  di  fare  fronte  a  rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'  del  mercato  che  non   sono   adeguatamente
          considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno  una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
              a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti  a  fare  fronte  sono   particolarmente   rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano; 
              b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti a fare fronte  emergono  o  diventano  evidenti  dopo
          l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti  per
          materia. 
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  le  disposizioni
          regolamentari recanti gli obblighi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma 02 ai  fini  della  loro  notifica  alla  Commissione
          europea. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
              a) gli obblighi delle SIM e delle  SGR  in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; 
              b)  gli  obblighi   delle   SIM,   delle   imprese   di
          investimento extracomunitarie,  delle  SGR,  nonche'  degli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  Testo  unico  bancario,  delle  banche
          italiane  e  delle  banche  extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
          in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza  della
          clientela; 
              c) le regole applicabili agli OICR  italiani  aventi  a
          oggetto: 
              1) i criteri e  i  divieti  relativi  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
              2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
          del  rischio,  limitatamente  agli  Oicr  diversi  dai  FIA
          riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere  l'applicazione
          ai FIA italiani riservati di  limiti  di  leva  finanziaria
          massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita'
          e l'integrita' del mercato finanziario; 
              3) gli schemi-tipo e  le  modalita'  di  redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 
              4) i metodi di calcolo del valore delle quote o  azioni
          di Oicr; 
              5)  i  criteri  e  le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
              6)  le  condizioni  per  la  delega   a   terzi   della
          valutazione dei beni in  cui  e'  investito  il  patrimonio
          dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative  quote  o
          azioni. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni. 
              2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
              a) trasparenza, ivi inclusi: 
              1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 
              2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
              3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi
          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,
          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti
          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei
          clienti detenuti dall'impresa; 
              3-bis) gli obblighi  informativi  nei  confronti  degli
          investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; 
              b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
              1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti; 
              2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni
          piu' favorevoli per i clienti; 
              3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 
              4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
              5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti
          o percepiti incentivi. 
              2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  disciplinano
          congiuntamente mediante regolamento, con  riferimento  alla
          prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento,
          nonche'  alla  gestione  collettiva  del   risparmio,   gli
          obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
              a)   governo   societario,   requisiti   generali    di
          organizzazione,   sistemi    di    remunerazione    e    di
          incentivazione; 
              b) continuita' dell'attivita'; 
              c) organizzazione amministrativa e contabile,  compresa
          l'istituzione della funzione di cui alla lettera e); 
              d)  procedure,  anche  di  controllo  interno,  per  la
          corretta  e  trasparente   prestazione   dei   servizi   di
          investimento e  delle  attivita'  di  investimento  nonche'
          della gestione collettiva del risparmio; 
              e) controllo della conformita' alle norme; 
              f) gestione del rischio dell'impresa; 
              g) audit interno; 
              h) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
              i) trattamento dei reclami; 
              j) operazioni personali; 
              k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
          importanti o di servizi o attivita'; 
              l) gestione dei conflitti di interesse,  potenzialmente
          pregiudizievoli per i clienti; 
              m) conservazione delle registrazioni; 
              n)  procedure  anche  di  controllo  interno,  per   la
          percezione o corresponsione di incentivi. 
              2-ter. Per l'esercizio della vigilanza,  nelle  materie
          di cui al comma 2-bis, sono competenti: 
              a) la Banca d'Italia per  gli  aspetti  previsti  dalle
          lettere a), b), c), f), g) e h); 
              b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
          e), i), j), l), m) e n); 
              c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
          funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3,  per  gli  aspetti
          previsti dalla lettera k). 
              2-quater.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
              b) le condizioni alle quali i  soggetti  abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e); 
              c) la disciplina specifica di condotta  applicabile  ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
              d) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui  all'art.  1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),   e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
              1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
          assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi  pensione,  gli
          intermediari finanziari  iscritti  negli  elenchi  previsti
          dagli articoli 106 e  113  del  testo  unico  bancario,  le
          societa' di cui all'art. 18 del testo unico  bancario,  gli
          istituti di moneta elettronica, le fondazioni  bancarie,  i
          Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici,  compresi
          gli organismi pubblici  incaricati  di  gestire  il  debito
          pubblico,  le   banche   centrali   e   le   organizzazioni
          sovranazionali a carattere pubblico; 
              2) le imprese la cui attivita' principale consista  nel
          negoziare per conto proprio merci  e  strumenti  finanziari
          derivati su merci; 
              3) le imprese la cui attivita' esclusiva  consista  nel
          negoziare  per  conto  proprio  nei  mercati  di  strumenti
          finanziari derivati e, per  meri  fini  di  copertura,  nei
          mercati a pronti, purche' esse siano  garantite  da  membri
          che aderiscono alle controparti centrali di  tali  mercati,
          quando la  responsabilita'  del  buon  fine  dei  contratti
          stipulati da dette imprese spetta a membri  che  aderiscono
          alle controparti centrali di tali mercati; 
              4) le altre categorie di soggetti  privati  individuati
          con regolamento dalla Consob, sentita Banca  d'Italia,  nel
          rispetto dei criteri di cui  alla  direttiva  2004/39/CE  e
          alle relative misure di esecuzione; 
              5) le categorie  corrispondenti  a  quelle  dei  numeri
          precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea. 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della citata  legge  n.
          58 del 1998, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 8. Vigilanza informativa 
              1. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  chiedere,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   ai   soggetti
          abilitati  la  comunicazione  di  dati  e  notizie   e   la
          trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e  nei
          termini dalle stesse stabiliti. 
              2.  I  poteri  previsti  dal  comma  1  possono  essere
          esercitati anche  nei  confronti  del  soggetto  incaricato
          della revisione legale dei conti. 
              3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
          d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i  fatti,  di  cui
          venga a conoscenza nell'esercizio dei propri  compiti,  che
          possano costituire un'irregolarita' nella  gestione  ovvero
          una violazione delle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
          delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,  delle
          Sicav o delle Sicaf. A tali  fini  lo  statuto  delle  SIM,
          delle societa' di gestione del  risparmio  o  delle  SICAV,
          indipendentemente  dal   sistema   di   amministrazione   e
          controllo  adottato,  assegna  all'organo  che  svolge   la
          funzione di controllo i relativi compiti e poteri. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti delle SIM, delle societa' di gestione del  risparmio,
          delle Sicav o delle Sicaf  comunicano  senza  indugio  alla
          Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i  fatti,  rilevati
          nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
          grave  violazione  delle  norme  disciplinanti  l'attivita'
          delle societa' sottoposte a revisione  ovvero  che  possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. 
              5. I commi 3, primo periodo, e  4  si  applicano  anche
          all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai  soggetti
          incaricati della  revisione  legale  dei  conti  presso  le
          societa' che controllano le SIM, le  societa'  di  gestione
          del risparmio, le Sicav o le Sicaf o  che  sono  da  queste
          controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. 
              5-bis. La Consob,  nell'ambito  delle  sue  competenze,
          puo' esercitare sui soggetti abilitati  i  poteri  previsti
          dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito  delle
          sue competenze, puo' esercitare sui  soggetti  abilitati  i
          poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c). 
              6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis  si  applicano  alle  banche
          limitatamente  alla  prestazione  dei   servizi   e   delle
          attivita' di investimento.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del  citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 9. Revisione legale 
              1. Alle SIM, alle societa' di gestione  del  risparmio,
          alle Sicav e alle Sicaf si applica l' art. 159, comma 1. 
              2...Omissis....". 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 10 del citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 10. Vigilanza ispettiva 
              1 - 3....Omissis...... 
              4. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,
          dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB,  possono
          ispezionare, anche tramite loro incaricati,  le  succursali
          di imprese di investimento,  di  banche  comunitarie  e  di
          societa'  di  gestione  UE  e  di  GEFIA  UE  dalle  stesse
          autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica.  Se
          le autorita' di uno Stato  comunitario  lo  richiedono,  la
          Banca d'Italia e la CONSOB,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
          concordano altre modalita' per le verifiche. 
              5....Omissis.....". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 13. Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza degli esponenti aziendali 
              1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione  del
          risparmio, Sicav e Sicaf devono possedere  i  requisiti  di
          professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  regolamento
          adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 
              2 - 4....Omissis.". 
              Si riporta il testo dell'art.  14  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 14. Requisiti di onorabilita' 
              1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
          determina i requisiti di onorabilita'  dei  titolari  delle
          partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, nelle SIM  e
          nelle societa'  di  gestione  del  risparmio,  nonche'  dei
          partecipanti al capitale delle Sicav e delle Sicaf. 
              2. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo  e
          dell'art. 15, per le Sicav e le  Sicaf  si  fa  riferimento
          alle sole azioni nominative ed il  regolamento  di  cui  al
          comma  1  stabilisce   le   ipotesi   in   cui,   al   fine
          dell'attribuzione del diritto di  voto,  tali  azioni  sono
          considerate come azioni al  portatore,  con  riguardo  alla
          data di acquisto. 
              3.  Ai  fini  del  comma  1  si  considerano  anche  le
          partecipazioni  possedute  per  il  tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, nonche' i casi in cui i  diritti  derivanti  dalle
          partecipazioni spettano o sono attribuiti  ad  un  soggetto
          diverso  dal  titolare  delle  partecipazioni   stesse   od
          esistono accordi concernenti  l'esercizio  dei  diritti  di
          voto. 
              4.  In  assenza  dei  requisiti  non   possono   essere
          esercitati i diritti  di  voto  e  gli  altri  diritti  che
          consentono  di  influire  sulla  societa',  inerenti   alle
          partecipazioni eccedenti le soglie previste  dall'art.  15,
          comma 1. 
              5.  In   caso   di   inosservanza   del   divieto,   la
          deliberazione od il diverso atto, adottati con il  voto  o,
          comunque, il contributo determinanti  delle  partecipazioni
          di cui al comma 1, sono impugnabili secondo  le  previsioni
          del codice civile. Le partecipazioni per le quali non  puo'
          essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
          della regolare costituzione della relativa assemblea. 
              6. L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia o  dalla  CONSOB  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  della  deliberazione  ovvero,  se  questa   e'
          soggetta a iscrizione nel  registro  delle  imprese,  entro
          centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
          centottanta giorni dalla data di questo. 
              7. Le  partecipazioni,  eccedenti  le  soglie  previste
          dall'art. 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti  di
          onorabilita'  devono  essere  alienate  entro   i   termini
          stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 15 del citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 15. Partecipazioni 
              1. Chiunque, a qualsiasi titolo,  intenda  acquisire  o
          cedere,  direttamente  od  indirettamente,  in   una   Sim,
          societa' di gestione  del  risparmio,  Sicav  o  Sicaf  una
          partecipazione che comporta il controllo o la  possibilita'
          di esercitare un'influenza notevole sulla  societa'  o  che
          attribuisce una quota dei diritti di voto  o  del  capitale
          almeno pari al 10 per cento, tenuto conto  delle  azioni  o
          quote gia' possedute, deve darne  preventiva  comunicazione
          alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e'  dovuta
          anche per le  variazioni  delle  partecipazioni  quando  la
          quota dei diritti  di  voto  o  del  capitale  raggiunga  o
          superi, in aumento o in diminuzione, il 20  per  cento,  30
          per cento o 50  per  cento  e,  in  ogni  caso,  quando  le
          variazioni  comportano  l'acquisizione  o  la  perdita  del
          controllo della societa'. 
              2.- 5....Omissis..." 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 16. Sospensione del diritto di voto,  obbligo  di
          alienazione 
              1...Omissis...... 
              2. La Banca d'Italia, anche su proposta  della  CONSOB,
          puo' in ogni momento sospendere il diritto di  voto  e  gli
          altri diritti, che consentono di influire  sulla  societa',
          inerenti a una partecipazione qualificata in  una  SIM,  in
          una societa' di gestione del risparmio, in una Sicav  o  in
          una Sicaf, quando l'influenza esercitata dal titolare della
          partecipazione  possa  pregiudicarne  la  gestione  sana  e
          prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza. 
              3 - 4....Omissis....". 
              Si riporta il testo dell'art.  17  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.   17.    Richiesta    di    informazioni    sulle
          partecipazioni 
              1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il  termine
          per la risposta, possono richiedere: 
              a) alle SIM, alle societa' di gestione  del  risparmio,
          alle Sicav  e  alle  Sicaf,  l'indicazione  nominativa  dei
          titolari delle partecipazioni secondo  quanto  risulta  dal
          libro dei soci, dalle comunicazioni  ricevute  e  da  altri
          dati a loro disposizione; 
              b) alle societa' ed agli enti di qualsiasi  natura  che
          possiedono  partecipazioni  nei  soggetti  indicati   nella
          lettera a), l'indicazione  nominativa  dei  titolari  delle
          partecipazioni secondo quanto risulta dal libro  dei  soci,
          dalle  comunicazioni  ricevute  e  da  altri  dati  a  loro
          disposizione; 
              c) agli amministratori  delle  societa'  e  degli  enti
          titolari di partecipazioni nelle  SIM,  nelle  societa'  di
          gestione  del  risparmio,  nelle  Sicav  e   nelle   Sicaf,
          l'indicazione dei soggetti controllanti; 
              d) alle societa' fiduciarie  che  abbiano  intestato  a
          proprio nome  partecipazioni  in  societa'  indicate  nella
          lettera c), le generalita' dei fiducianti.". 
              Si riporta il testo dell'art.  18  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 18. Soggetti 
              1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dei servizi e delle attivita' di investimento e'  riservato
          alle imprese di investimento e alle banche. 
              2.  Le  Sgr  possono  prestare  professionalmente   nei
          confronti del pubblico  i  servizi  previsti  dall'art.  1,
          comma 5, lettere  d)  ed  f).  Le  Sgr  possono,  altresi',
          prestare professionalmente nei confronti  del  pubblico  il
          servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera e), qualora
          autorizzate a prestare il servizio di gestione di  FIA.  Le
          societa' di gestione UE possono prestare  professionalmente
          nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'art.  1,
          comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello  Stato
          membro d'origine. 
              3. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 107 del  testo  unico  bancario  possono
          esercitare professionalmente nei  confronti  del  pubblico,
          nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca  d'Italia,
          sentita la  Consob,  i  servizi  e  le  attivita'  previsti
          dall'art. 1, comma 5, lettere a) e b),  limitatamente  agli
          strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto
          dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis). 
              3-bis. Le societa' di gestione di mercati regolamentati
          possono essere abilitate  a  svolgere  l'attivita'  di  cui
          all'art. 1, comma 5, lettera g). 
              4.  Le  SIM  possono  prestare  professionalmente   nei
          confronti  del  pubblico  i  servizi  accessori   e   altre
          attivita'  finanziarie,  nonche'   attivita'   connesse   o
          strumentali. Sono salve le riserve  di  attivita'  previste
          dalla legge. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: 
              a)  puo'  individuare,   al   fine   di   tener   conto
          dell'evoluzione dei mercati finanziari  e  delle  norme  di
          adattamento stabilite dalle  autorita'  comunitarie,  nuove
          categorie  di  strumenti  finanziari,   nuovi   servizi   e
          attivita'  di  investimento  e  nuovi  servizi   accessori,
          indicando quali soggetti sottoposti a  forme  di  vigilanza
          prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita'; 
              b) adotta le norme  di  attuazione  e  di  integrazione
          delle riserve di attivita' previste dal presente  articolo,
          nel rispetto delle disposizioni comunitarie.".