Art. 3 
 
 
Modifiche alla parte  II,  titolo  II,  del  decreto  legislativo  24
                        febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «societa'  di  gestione
armonizzata» sono sostituite dalle seguenti:  «societa'  di  gestione
UE»; 
  b) al comma 3, primo e secondo periodo,  le  parole:  «societa'  di
gestione armonizzata» sono sostituite dalle  seguenti:  «societa'  di
gestione UE». 
  2. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE,  dalle  Sicav,  dalle
Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote  o  azioni  di
Oicr.»; 
  b) al comma 4, primo periodo, le parole: «le societa'  di  gestione
armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le societa' di gestione
UE e i GEFIA UE e non UE». 
  3. L'articolo 31, comma 1,  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento,  le  Sgr,
le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non  UE,
gli   intermediari   finanziari   iscritti    nell'elenco    previsto
dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche  si  avvalgono
di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui  si  avvalgono
le  imprese  di  investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie,  le
societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le  banche  comunitarie
ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle
regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio  della
Repubblica.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'art.  22  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 22. Separazione patrimoniale 
              1. Nella prestazione  dei  servizi  di  investimento  e
          accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei
          singoli clienti, a qualunque titolo  detenuti  dall'impresa
          di investimento, dalla SGR, dalla societa' di gestione UE o
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
          dall'art. 107 del  T.U.  bancario,  nonche'  gli  strumenti
          finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo  detenuti
          dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti  gli
          effetti da quello  dell'intermediario  e  da  quello  degli
          altri clienti. Su tale patrimonio non sono  ammesse  azioni
          dei creditori  dell'intermediario  o  nell'interesse  degli
          stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario
          o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le  azioni
          dei creditori dei singoli clienti sono ammesse  nei  limiti
          del patrimonio di proprieta' di questi ultimi. 
              2. Per i conti relativi  a  strumenti  finanziari  e  a
          somme di denaro depositati  presso  terzi  non  operano  le
          compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'   essere
          pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
          vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
          dell'intermediario o del depositario. 
              3. Salvo consenso scritto  dei  clienti,  l'impresa  di
          investimento,  la  SGR,  la  societa'   di   gestione   UE,
          l'intermediario finanziario iscritto  nell'elenco  previsto
          dall'art. 107 del T.U. bancario  e  la  banca  non  possono
          utilizzare,  nell'interesse  proprio  o   di   terzi,   gli
          strumenti finanziari di pertinenza  dei  clienti,  da  essi
          detenuti a qualsiasi  titolo.  L'impresa  di  investimento,
          l'intermediario finanziario iscritto  nell'elenco  previsto
          dall'art. 107 del T.U. bancario, la SGR e  la  societa'  di
          gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse
          proprio  o  di  terzi,  le  disponibilita'  liquide   degli
          investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.". 
              Si riporta il testo dell'art.  30  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 30. Offerta fuori sede 
              1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione  e
          il collocamento presso il pubblico: 
              a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla  sede
          legale o dalle dipendenze  dell'emittente,  del  proponente
          l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
          del collocamento; 
              b) di servizi e  attivita'  di  investimento  in  luogo
          diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
          promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 
              2. Non costituisce offerta fuori sede: 
              a)  l'offerta  effettuata  nei  confronti  di   clienti
          professionali, come individuati ai sensi dell'art. 6, commi
          2-quinquies e 2-sexies; 
              b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta  ai
          componenti del  consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
          consiglio  di   gestione,   ai   dipendenti,   nonche'   ai
          collaboratori   non   subordinati   dell'emittente,   della
          controllante  ovvero  delle  sue  controllate,   effettuata
          presso le rispettive sedi o dipendenze. 
              3. L'offerta fuori sede di  strumenti  finanziari  puo'
          essere effettuata: 
              a)  dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   dei
          servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis); 
              b) dalle Sgr, dalle  societa'  di  gestione  UE,  dalle
          Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e  non  UE,  limitatamente
          alle quote o azioni di Oicr. 
              4.  Le  imprese  di  investimento,   le   banche,   gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art. 107  del  testo  unico  bancario,  le  Sgr  e  le
          societa' di gestione UE e i  GEFIA  UE  e  non  UE  possono
          effettuare  l'offerta  fuori  sede  dei  propri  servizi  e
          attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per  oggetto
          servizi e attivita'  prestati  da  altri  intermediari,  le
          imprese  di  investimento  e  le   banche   devono   essere
          autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'art.
          1, comma 5, lettere c) o c-bis). 
              5.  Le  imprese  di  investimento   possono   procedere
          all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli  strumenti
          finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
          caratteristiche  sono  stabilite  con   regolamento   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 
              6.  L'efficacia  dei  contratti  di   collocamento   di
          strumenti  finanziari   o   di   gestione   di   portafogli
          individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
          sette giorni decorrenti dalla  data  di  sottoscrizione  da
          parte dell'investitore. Entro detto  termine  l'investitore
          puo'  comunicare  il  proprio  recesso  senza   spese   ne'
          corrispettivo  al  promotore  finanziario  o  al   soggetto
          abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari
          consegnati all'investitore. Ferma  restando  l'applicazione
          della disciplina di cui al primo e al  secondo  periodo  ai
          servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere
          c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti  a  decorrere
          dal 1° settembre 2013 la  medesima  disciplina  si  applica
          anche ai servizi di investimento di cui all'art.  1,  comma
          5, lettera a).  La  medesima  disciplina  si  applica  alle
          proposte contrattuali effettuate fuori sede. 
              7. L'omessa indicazione della facolta' di  recesso  nei
          moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
          contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
              8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche  di
          vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
          di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
          sottoscrivere  tali  azioni,  purche'  le  azioni   o   gli
          strumenti   finanziari   siano   negoziati    in    mercati
          regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 
              9. Il presente articolo si applica  anche  ai  prodotti
          finanziari   diversi   dagli   strumenti   finanziari    e,
          limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
          emessi da imprese di assicurazione." 
              Si riporta il testo dell'art.  31  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 31. Promotori finanziari 
              1.  Per   l'offerta   fuori   sede,   le   imprese   di
          investimento, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari  finanziari
          iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico
          bancario e le banche si avvalgono di promotori  finanziari.
          I promotori finanziari di cui si avvalgono  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie,  le  societa'
          di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche  comunitarie
          ed   extracomunitarie,    sono    equiparati,    ai    fini
          dell'applicazione  delle  regole   di   condotta,   a   una
          succursale costituita nel territorio della Repubblica. 
              2. E' promotore finanziario la persona fisica  che,  in
          qualita' di  agente  collegato  ai  sensi  della  direttiva
          2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede
          come  dipendente,  agente  o  mandatario.  L'attivita'   di
          promotore    finanziario    e'    svolta     esclusivamente
          nell'interesse di un solo soggetto. 
              3. Il soggetto abilitato che conferisce  l'incarico  e'
          responsabile in solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dal
          promotore  finanziario,   anche   se   tali   danni   siano
          conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 
              4. E' istituito l'albo unico dei promotori  finanziari,
          articolato in sezioni territoriali. Alla  tenuta  dell'albo
          provvede  un  organismo   costituito   dalle   associazioni
          professionali rappresentative dei promotori e dei  soggetti
          abilitati. L'organismo  ha  personalita'  giuridica  ed  e'
          ordinato  in   forma   di   associazione,   con   autonomia
          organizzativa e statutaria, nel rispetto del  principio  di
          articolazione  territoriale  delle  proprie   strutture   e
          attivita'. Nell'ambito della propria autonomia  finanziaria
          l'organismo determina e riscuote i contributi  e  le  altre
          somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e
          da coloro che intendono sostenere la  prova  valutativa  di
          cui al comma 5, nella misura necessaria  per  garantire  lo
          svolgimento delle proprie attivita'. Il  provvedimento  con
          cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti
          ha efficacia di titolo esecutivo.  Decorso  inutilmente  il
          termine fissato per il pagamento, l'organismo procede  alla
          esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
          la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello  Stato,
          degli   enti   territoriali,   degli   enti   pubblici    e
          previdenziali.  Esso  provvede   all'iscrizione   all'albo,
          previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
          dall'albo nelle  ipotesi  stabilite  dalla  Consob  con  il
          regolamento di cui al comma 6, lettera a),  e  svolge  ogni
          altra  attivita'  necessaria  per  la   tenuta   dell'albo.
          L'organismo opera nel rispetto dei principi e  dei  criteri
          stabiliti  con  regolamento  della  Consob,  e   sotto   la
          vigilanza della medesima. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento  adottato  sentita  la  CONSOB,   determina   i
          requisiti  di  onorabilita'  e  di   professionalita'   per
          l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti  di
          professionalita' per l'iscrizione all'albo  sono  accertati
          sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
          della  pregressa  esperienza   professionale,   validamente
          documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 
              6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi: 
              a) alla formazione dell'albo previsto  dal  comma  4  e
          alle relative forme di pubblicita'; 
              b)   ai   requisiti   di    rappresentativita'    delle
          associazioni professionali dei promotori finanziari  e  dei
          soggetti abilitati; 
              c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e  alle
          cause di sospensione, di radiazione e di riammissione; 
              d) alle cause di incompatibilita'; 
              e)  ai  provvedimenti   cautelari   e   alle   sanzioni
          disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55  e  196  e
          alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
          stesso art. 196, comma 1; 
              f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami
          contro le  delibere  dell'organismo  di  cui  al  comma  4,
          relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); 
              g) alle regole di presentazione e di comportamento  che
          i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la
          clientela; 
              h)  alle  modalita'  di  tenuta  della   documentazione
          concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari; 
              i) all'attivita' dell'organismo di cui  al  comma  4  e
          alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte  della
          stessa CONSOB; 
              l) alle modalita' di  aggiornamento  professionale  dei
          promotori finanziari. 
              7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
          soggetti  che  si  avvalgono  di  promotori  finanziari  la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti fissando i relativi termini.  Essa  puo'  inoltre
          effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
          e il compimento degli atti ritenuti necessari."