Art. 5 
 
 
Modifiche alla parte  II,  titolo  IV,  del  decreto  legislativo  24
                        febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo le parole: «di Sicav» sono inserite le seguenti: «,
di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia». 
  2. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: «di societa' di gestione armonizzate» sono
sostituite dalle seguenti: «di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e
non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia,»; 
  b)  al  comma  3-bis,  primo  periodo,  le  parole:   «disposizioni
comunitarie»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «disposizioni
dell'Unione europea»; 
  c) al comma 3-ter le parole:  «societa'  di  gestione  armonizzate»
sono sostituite dalle seguenti: «societa' di gestione UE, GEFIA UE  e
non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia,»;  e  le
parole: «disposizioni comunitarie» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«disposizioni dell'Unione europea». 
  3. All'articolo 54 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «(Provvedimenti
ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote  o
azioni offerte in Italia)»; 
  b) al comma 1, primo periodo, le parole: «degli Oicr comunitari  ed
extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli OICVM UE, dei
FIA UE e non UE»; 
  c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «un  Oicr  comunitario
armonizzato» sono sostituite dalle seguenti: «un OICVM UE, un FIA  UE
e non UE»; e le parole: «disposizioni  comunitarie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea». 
  4. All'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo  alinea,  le  parole:  «e  delle  Sicav»  sono
sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»; 
  b)  al  comma  2  dopo  le   parole:   «imprese   di   investimento
extracomunitarie» sono inserite le  seguenti:  «e  di  GEFIA  non  UE
autorizzati in Italia»; 
  c) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  «e  alle  Sicav»  sono
sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf e ai  GEFIA  non
UE autorizzati in Italia»; 
  d) al comma 4 le parole:  «e  alle  Sicav»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf». 
  5. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: «e  delle  Sicav»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»; 
  b) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  «e  alle  Sicav»  sono
sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf»; 
  c) al comma 4  le  parole:  «e  la  Sicav»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, la Sicav e la Sicaf»; 
  d) al comma  6  dopo  le  parole:  «una  Sicav»  sono  inserite  le
seguenti: «o una Sicaf». 
  6. L'articolo 58 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 58 (Succursali in Italia di  imprese  di  investimento  e  di
gestori  esteri).  -  1.  Quando  a  una  impresa   di   investimento
comunitaria, a una societa' di gestione UE, a un  GEFIA  UE  o  a  un
GEFIA  non  UE  autorizzato  in  uno  Stato  membro  dell'UE  diverso
dall'Italia  e'  revocata  l'autorizzazione  all'attivita'  da  parte
dell'autorita' competente,  le  succursali  italiane  possono  essere
sottoposte  alla  procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa
secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. 
  2.  Alle   succursali   italiane   di   imprese   di   investimento
extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano
le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.». 
  7. All'articolo 60, comma 1, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «di societa' di  gestione  armonizzate»  sono
sostituite dalle seguenti: «di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e
di GEFIA non UE autorizzati  in  uno  Stato  membro  dell'UE  diverso
dall'Italia». 
  8. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Responsabilita' delle
Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo
dipendente da reato)»; 
  b) al comma 1, primo periodo, le parole:  «o  di  una  Sicav»  sono
sostituite dalle seguenti: «, di una Sicav o di una Sicaf»; 
  c) al comma 3 le parole: «o di una  Sicav»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, di una Sicav, o di una Sicaf»; 
  d) al comma 4, primo periodo, le parole: «e Sicav» sono  sostituite
dalle seguenti: «, Sicav e Sicaf»; 
  e) al comma 5 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole:  «,  di
societa' di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati  in
Italia e di GEFIA non UE autorizzati  in  uno  Stato  membro  dell'UE
diverso dall'Italia». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 51 del citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 51. Provvedimenti  ingiuntivi  nei  confronti  di
          intermediari nazionali e extracomunitari 
              1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di
          investimento e di banche extracomunitarie, di  societa'  di
          gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE
          autorizzati  in  Italia  e  di  banche   autorizzate   alla
          prestazione di servizi e attivita' di  investimento  aventi
          sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi
          del presente  decreto,  la  Banca  d'Italia  o  la  CONSOB,
          nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  ordinare
          alle stesse di porre termine a tali irregolarita'. 
              2...Omissis...." 
              Si riporta il testo dell'art.  52  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 52. Provvedimenti  ingiuntivi  nei  confronti  di
          intermediari comunitari 
              1. In  caso  di  violazione  da  parte  di  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  di
          societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non  UE  autorizzati
          in  uno  Stato  dell'UE  diverso  dall'Italia,  di   banche
          comunitarie  con  succursale  in  Italia  e   di   societa'
          finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del testo unico
          bancario,  delle  disposizioni  loro  applicabili   secondo
          l'ordinamento italiano, la  Banca  d'Italia  o  la  Consob,
          nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  ordinare
          alle stesse di porre termine a tali irregolarita',  dandone
          comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello  Stato
          membro  in  cui  l'intermediario  ha  sede  legale  per   i
          provvedimenti eventualmente necessari. 
              2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i
          provvedimenti   necessari,   sentita   l'altra   autorita',
          compresa l'imposizione del divieto di  intraprendere  nuove
          operazioni,  nonche'  ogni  altra  limitazione  riguardante
          singole  tipologie  di  operazioni,   singoli   servizi   o
          attivita'  anche  limitatamente  a  singole  succursali   o
          dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la  chiusura
          della succursale, quando: 
              a) manchino  o  risultino  inadeguati  i  provvedimenti
          dell'autorita'    competente    dello    Stato    in    cui
          l'intermediario ha sede legale; 
              b) risultino violazioni delle norme di comportamento; 
              c)  le  irregolarita'  commesse  possano   pregiudicare
          interessi di carattere generale; 
              d) nei casi di urgenza per la  tutela  degli  interessi
          degli investitori. 
              3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati
          dall'autorita' che li ha adottati all'autorita'  competente
          dello Stato comunitario  in  cui  l'intermediario  ha  sede
          legale. 
              3-bis. Se vi e'  fondato  sospetto  che  un'impresa  di
          investimento comunitaria o una banca  comunitaria  operanti
          in regime di libera prestazione di servizi  in  Italia  non
          ottemperano  agli  obblighi  derivanti  dalle  disposizioni
          dell'Unione  europea,  la  Banca  d'Italia  o   la   Consob
          informano l'autorita' competente dello Stato membro in  cui
          l'intermediario  ha  sede  legale   per   i   provvedimenti
          necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
          competente, l'intermediario  persiste  nell'agire  in  modo
          tale da pregiudicare gli interessi degli investitori  o  il
          buon funzionamento dei mercati,  la  Banca  d'Italia  o  la
          Consob, dopo avere informato l'autorita'  competente  dello
          Stato  membro  in  cui  l'intermediario  ha  sede   legale,
          adottano tutte le misure necessarie compresa  l'imposizione
          del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
          Banca  d'Italia  o  la  Consob  procedono  sentita  l'altra
          autorita', e informano la Commissione europea delle  misure
          adottate. 
              3-ter. Il comma 3-bis si  applica  anche  nel  caso  di
          violazioni, da parte di imprese di  investimento  o  banche
          comunitarie con succursale in  Italia  ovvero  societa'  di
          gestione UE, GEFIA UE e non UE  autorizzati  in  uno  Stato
          dell'UE  diverso  dall'Italia,  di  obblighi  derivanti  da
          disposizioni dell'Unione europea per le quali e' competente
          lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.". 
              Si riporta il testo dell'art.  54  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 54. (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli
          OICVM UE, FIA UE e non UE con quote  o  azioni  offerte  in
          Italia) 
              1.  Quando  sussistono  elementi  che  fanno  presumere
          l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE
          delle disposizioni loro applicabili ai sensi  del  presente
          decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare,
          per un periodo non superiore a sessanta  giorni,  l'offerta
          delle  relative  quote  o  azioni.  In  caso  di  accertata
          violazione, le autorita' di  vigilanza,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, possono  sospendere  temporaneamente
          ovvero vietare l'offerta delle quote o delle  azioni  degli
          OICR. 
              1-bis. Se vi e' fondato sospetto che un  OICVM  UE,  un
          FIA UE e non UE le cui  quote  o  azioni  sono  offerte  in
          Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi  agli
          obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea  per
          le quali sia competente lo Stato di origine  dell'OICR,  la
          Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente
          di tale Stato affinche' assuma i  provvedimenti  necessari.
          Se,   nonostante   le   misure   adottate    dall'autorita'
          competente,  l'OICR,  ovvero  il  suo   gestore,   persiste
          nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli
          investitori o il buon funzionamento dei mercati,  la  Banca
          d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorita' dello
          Stato  di  origine,  adottano  le  misure  necessarie   per
          proteggere   gli   investitori   o   assicurare   il   buon
          funzionamento dei  mercati,  ivi  compreso  il  divieto  di
          offerta delle quote o azioni dell'OICR.". 
              Si riporta il testo dell'art.  56  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 56. Amministrazione straordinaria 
              1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta della Banca d'Italia o della  CONSOB,  nell'ambito
          delle rispettive competenze, puo' disporre con  decreto  lo
          scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e
          di controllo delle SIM,  delle  societa'  di  gestione  del
          risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando: 
              a) risultino gravi  irregolarita'  nell'amministrazione
          ovvero gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative,
          amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita'; 
              b) siano previste gravi perdite  del  patrimonio  della
          societa'; 
              c) lo scioglimento sia richiesto con  istanza  motivata
          dagli organi amministrativi o dall'assemblea  straordinaria
          ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'art. 53. 
              2. Il provvedimento previsto dal comma  1  puo'  essere
          adottato anche nei confronti delle succursali  italiane  di
          imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non  UE
          autorizzati  in  Italia:  in  tale  ipotesi  i   commissari
          straordinari e il comitato  di  sorveglianza  assumono  nei
          confronti delle succursali stesse i poteri degli organi  di
          amministrazione   e   di    controllo    dell'impresa    di
          investimento. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71,
          72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le  suddette
          disposizioni  riferite  agli  investitori  in   luogo   dei
          depositanti,  alle  SIM,  alle  imprese   di   investimento
          extracomunitarie, alle societa' di gestione del  risparmio,
          alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA  non  UE  autorizzati  in
          Italia in luogo delle banche,  e  l'espressione  "strumenti
          finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. 
              4. Alle SIM, alle societa' di gestione  del  risparmio,
          alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo  IV  della
          legge fallimentare.". 
              Si riporta il testo dell'art.  57  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 57. Liquidazione coatta amministrativa 
              1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta della Banca d'Italia o della  CONSOB,  nell'ambito
          delle rispettive competenze, puo' disporre con  decreto  la
          revoca dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  e
          la liquidazione  coatta  amministrativa  delle  SIM,  delle
          societa' di gestione del risparmio,  delle  Sicav  e  delle
          Sicaf, anche  quando  ne  sia  in  corso  l'amministrazione
          straordinaria  ovvero  la  liquidazione  secondo  le  norme
          ordinarie, qualora  le  irregolarita'  nell'amministrazione
          ovvero  le  violazioni  delle   disposizioni   legislative,
          amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art.
          56 siano di eccezionale gravita'. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta  con  il
          medesimo procedimento previsto  dal  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria, del commissario nominato ai sensi  dell'art.
          53, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3  a  6,  e  gli
          articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6  e
          7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97  del
          T.U.  bancario,  intendendosi  le   suddette   disposizioni
          riferite alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio,
          alle  Sicav,  alle  Sicaf  in   luogo   delle   banche,   e
          l'espressione   "strumenti   finanziari"   riferita    agli
          strumenti finanziari e al denaro. 
              3-bis. Se e' disposta la  liquidazione  coatta  di  una
          societa'  di   gestione   del   risparmio,   i   commissari
          liquidatori provvedono alla liquidazione  o  alla  cessione
          dei fondi  da  questa  gestiti  e  dei  relativi  comparti,
          esercitando a tali fini i poteri di  amministrazione  degli
          stessi. Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
          83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3  e  4,
          88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92,  93  e  94
          del T.U. bancario, nonche' i  commi  4  e  5  del  presente
          articolo. I partecipanti  ai  fondi  o  ai  comparti  hanno
          diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo  netto
          di liquidazione in  misura  proporzionale  alle  rispettive
          quote di partecipazione;  dalla  data  dell'emanazione  del
          decreto di liquidazione coatta  amministrativa  cessano  le
          funzioni degli organi del fondo. 
              4.  I  commissari,  trascorso   il   termine   previsto
          dall'art. 86, comma 5, del T.U.  bancario  e  non  oltre  i
          trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
          depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
          aventi diritto, nella cancelleria del tribunale  del  luogo
          dove la SIM, la societa'  di  gestione  del  risparmio,  la
          Sicav e la Sicaf hanno la  sede  legale,  gli  elenchi  dei
          creditori ammessi, indicando  i  diritti  di  prelazione  e
          l'ordine degli stessi, dei titolari  dei  diritti  indicati
          nel comma 2 del predetto  articolo,  nonche'  dei  soggetti
          appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
          riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
          restituzione  degli  strumenti  finanziari  e  del   denaro
          relativi ai  servizi  e  attivita'  previsti  dal  presente
          decreto sono iscritti in apposita e separata sezione  dello
          stato passivo.  Il  presente  comma  si  applica  in  luogo
          dell'art. 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 
              5. Possono proporre  opposizione  allo  stato  passivo,
          relativamente  alla   propria   posizione   e   contro   il
          riconoscimento dei diritti in favore dei  soggetti  inclusi
          negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4,  i
          soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
          in  parte,  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
          raccomandata prevista  dall'art.  86,  comma  8,  del  T.U.
          bancario e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
          dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario. 
              6.  Se  il   provvedimento   di   liquidazione   coatta
          amministrativa  riguarda  una  Sicav   o   una   Sicaf,   i
          commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
          soci il numero e  la  specie  delle  azioni  risultanti  di
          pertinenza di ciascuno secondo le scritture e  i  documenti
          della societa'. 
              6-bis. Qualora le attivita' del fondo  o  del  comparto
          non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
          non sussistano ragionevoli prospettive che tale  situazione
          possa essere superata,  uno  o  piu'  creditori  o  la  SGR
          possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
          luogo in cui la  SGR  ha  la  sede  legale.  Il  tribunale,
          sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti  legali  della
          SGR, quando ritenga fondato  il  pericolo  di  pregiudizio,
          dispone la liquidazione del fondo con  sentenza  deliberata
          in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca  d'Italia
          nomina uno o piu' liquidatori che provvedono secondo quanto
          disposto  dal  comma   3-bis;   possono   essere   nominati
          liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della  Banca
          d'Italia  e'  pubblicato  per   estratto   nella   Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana.   Si   applica   ai
          liquidatori, in quanto compatibile, l'art. 84, ad eccezione
          dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che  gestisce
          il  fondo  e'  successivamente  sottoposta  a  liquidazione
          coatta amministrativa, i commissari liquidatori  della  SGR
          assumono l'amministrazione del  fondo  sulla  base  di  una
          situazione dei conti predisposta dai liquidatori del  fondo
          stesso.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 60 del citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 60. Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte  di
          intermediari esteri 
              1.  Le  succursali  di  imprese  di  investimento,   di
          societa' di gestione UE, di GEFIA UE  e  di  GEFIA  non  UE
          autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia
          o  di  banche  comunitarie  insediate  in  Italia   possono
          aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema
          di indennizzo  del  Paese  di  origine,  a  un  sistema  di
          indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta
          in Italia. 
              2....Omissis....". 
              Si riporta il testo dell'art. 60-bis del citato decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 60-bis. (Responsabilita' delle  Sim,  delle  Sgr,
          delle Sicav  e  delle  Sicaf  per  illecito  amministrativo
          dipendente da reato) 
              1.  Il  pubblico  ministero  che  iscrive,   ai   sensi
          dell'art. 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
          nel  registro  delle   notizie   di   reato   un   illecito
          amministrativo a carico di una SIM,  di  una  SGR,  di  una
          Sicav o di una  Sicaf,  ne  da'  comunicazione  alla  Banca
          d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove  il
          pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite  la
          Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in  ogni  caso,
          facolta' di presentare relazioni scritte. 
              2. In ogni grado del giudizio di  merito,  prima  della
          sentenza,   il   giudice    dispone,    anche    d'ufficio,
          l'acquisizione dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  CONSOB  di
          aggiornate       informazioni       sulla        situazione
          dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura
          organizzativa e di controllo. 
              3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di
          una SIM, di una SGR, di  una  Sicav,  o  di  una  Sicaf  le
          sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma  2,  lettere
          a) e b), del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,
          decorsi  i  termini  per  la  conversione  delle   sanzioni
          medesime,  e'  trasmessa  per  l'esecuzione  dall'Autorita'
          giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal  fine,
          la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti
          previsti dal titolo IV della parte II, avendo  presenti  le
          caratteristiche della sanzione  irrogata  e  le  preminenti
          finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela  dei
          diritti degli investitori. 
              4. Le sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma
          2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno  2001,
          n. 231, non possono essere applicate in via cautelare  alle
          SIM, SGR, Sicav e Sicaf. Ai medesimi  intermediari  non  si
          applica, altresi', l'art.  15  del  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231. 
              5.  Il  presente  articolo  si   applica,   in   quanto
          compatibile,  alle  succursali  italiane  di   imprese   di
          investimento comunitarie o extracomunitarie, di societa' di
          gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non  UE  autorizzati  in
          Italia e di GEFIA non UE autorizzati in  uno  Stato  membro
          dell'UE diverso dall'Italia.".