Art. 6 
 
 
Modifiche alla parte  IV,  titolo  II,  del  decreto  legislativo  24
                        febbraio 1998, n. 58 
 
  1.  All'articolo  93-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a) la parola: «fondi» e' sostituita dalla seguente:
«Oicr»; 
  b) la lettera d) e' abrogata. 
  2. All'articolo 94, comma 1, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo:«Nel caso di
offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr  chiusi  per  le  quali
l'Italia e' lo Stato membro d'origine,  il  prospetto  e'  pubblicato
quando si e'  conclusa  la  procedura  prevista  dall'articolo  43  o
dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.». 
  3. All'articolo 98 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite
dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari  sia  prevista
in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali
supplementi approvati dall'autorita'  dello  Stato  membro  d'origine
sono validi,  purche'  siano  rispettate  le  procedure  di  notifica
previste dalle disposizioni dell'Unione europea. Nel caso di  offerta
al pubblico di quote o azioni di  FIA  UE  chiusi,  il  prospetto  e'
pubblicato quando si e' conclusa la procedura prevista  dall'articolo
44 e dalle relative disposizioni di attuazione.». 
  4. All'articolo 98-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'offerta  al  pubblico  di  quote  o  azioni  di  Oicr  aperti
italiani, FIA UE e non UE e'  preceduta  da  una  comunicazione  alla
Consob. Nel caso di offerta di  OICVM  italiani,  alla  comunicazione
sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per  gli
investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso  di
offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE,  alla  comunicazione
e' allegata la documentazione d'offerta individuata dalla  Consob  ai
sensi dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).»; 
  b) al  comma  5  le  parole:  «Oicr  comunitari  armonizzati»  sono
sostituite dalla seguente: «OICVM comunitari»; 
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o  azioni  di  FIA
italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione  d'offerta  e'
pubblicata quando si e' conclusa la procedura prevista  dall'articolo
43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.». 
  5. All'articolo 98-quater, comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo  alinea  le  parole:  «disposizioni  comunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea»; 
  b) le lettere a) e a-bis) sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) il contenuto della comunicazione alla Consob  e  del  prospetto
relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonche'  le
modalita' e i termini di pubblicazione del  documento  contenente  le
informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il  relativo
regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento; 
  a-bis) il contenuto  della  documentazione  d'offerta  di  quote  o
azioni di FIA italiani, FIA UE  e  non  UE,  il  relativo  regime  di
consegna e di pubblicazione;». 
  6. All'articolo 98-quinquies del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  93-bis  del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 93-bis. Definizioni 
              1. Nel presente Capo si intendono per: 
              a)  "strumenti   finanziari   comunitari":   i   valori
          mobiliari e le quote di Oicr chiusi; 
              b) "titoli di capitale": le azioni  e  altri  strumenti
          negoziabili  equivalenti  ad  azioni  di  societa'  nonche'
          qualsiasi altro tipo di strumento  finanziario  comunitario
          negoziabile che  attribuisca  il  diritto  di  acquisire  i
          summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di
          diritti che essi conferiscono,  purche'  gli  strumenti  di
          quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle  azioni
          sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto
          emittente; 
              c) "strumenti diversi dai titoli  di  capitale":  tutti
          gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli  di
          capitale; 
              d) (Abrogata); 
              e) "responsabile del  collocamento":  il  soggetto  che
          organizza e costituisce il consorzio  di  collocamento,  il
          coordinatore del collocamento o il collocatore unico; 
              f) "Stato membro d'origine": 
              1) per tutti  gli  emittenti  comunitari  di  strumenti
          finanziari  comunitari  che   non   sono   menzionati   nel
          successivo punto 2),  lo  Stato  membro  della  UE  in  cui
          l'emittente ha la sua sede sociale; 
              2) per l'emissione di strumenti  finanziari  comunitari
          diversi dai titoli  di  capitale  il  cui  valore  nominale
          unitario e' di almeno  1.000  euro  e  per  l'emissione  di
          strumenti  finanziari  comunitari  diversi  dai  titoli  di
          capitale che conferiscono il diritto  di  acquisire  titoli
          negoziabili o di ricevere un importo in  contanti  mediante
          conversione o esercizio dei diritti che essi  conferiscono,
          purche' l'emittente degli strumenti  finanziari  comunitari
          diversi dai titoli di capitale non  sia  l'emittente  degli
          strumenti finanziari comunitari  sottostanti  o  un'entita'
          appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo  Stato
          membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede  sociale,
          o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono  stati
          o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in  un
          mercato regolamentato o nel quale gli strumenti  finanziari
          comunitari   sono   offerti   al   pubblico,    a    scelta
          dell'emittente, dell'offerente o della persona  che  chiede
          l'ammissione,  secondo  il  caso.  Lo  stesso   regime   e'
          applicabile a strumenti finanziari comunitari  diversi  dai
          titoli di capitale  in  una  valuta  diversa  dall'euro,  a
          condizione che il valore di una tale  denominazione  minima
          sia pressoche' equivalente a 1.000 euro; 
              3) per tutti  gli  emittenti  di  strumenti  finanziari
          comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede
          in un Paese terzo, lo Stato membro della UE nel  quale  gli
          strumenti finanziari comunitari sono  destinati  ad  essere
          offerti al pubblico per la prima  volta  dopo  la  data  di
          entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e'
          stata  presentata  la  prima  domanda  di  ammissione  alla
          negoziazione  in  un   mercato   regolamentato   a   scelta
          dell'emittente, dell'offerente o della persona  che  chiede
          l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta  successiva  da
          parte degli  emittenti  aventi  sede  in  un  Paese  terzo,
          qualora  lo  Stato  membro  d'origine   non   fosse   stato
          determinato da una loro scelta; 
              3-bis) in relazione all'offerta di quote  o  azioni  di
          OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR e'
          stato costituito. 
              g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro  della  UE
          in cui viene effettuata  un'offerta  al  pubblico  o  viene
          richiesta  l'ammissione  alla  negoziazione  di   strumenti
          finanziari comunitari,  qualora  sia  diverso  dallo  Stato
          membro d'origine.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 94 del citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 94. Prospetto d'offerta 
              1.  Coloro  che  intendono  effettuare  un'offerta   al
          pubblico pubblicano preventivamente  un  prospetto.  A  tal
          fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari
          comunitari nelle quali l'Italia e' Stato membro d'origine e
          per  le  offerte  aventi  ad  oggetto  prodotti  finanziari
          diversi dagli strumenti  finanziari  comunitari,  ne  danno
          preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto
          destinato alla pubblicazione. Il prospetto non puo'  essere
          pubblicato finche' non e' approvato dalla Consob. Nel  caso
          di offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per
          le  quali  l'Italia  e'  lo  Stato  membro  d'origine,   il
          prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la  procedura
          prevista dall'art. 43  o  dall'art.  44  e  dalle  relative
          disposizioni di attuazione.". 
              Si riporta il testo dell'art.  98  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 98. Validita' comunitaria del prospetto 
              1.  Il  prospetto  nonche'  gli  eventuali  supplementi
          approvati dalla Consob sono  validi  ai  fini  dell'offerta
          degli strumenti finanziari  comunitari  negli  altri  Stati
          membri della UE. A tal fine la Consob effettua la  notifica
          secondo   la   procedura   prevista   dalle    disposizioni
          dell'Unione europea. 
              2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia
          prevista  in  Italia,  quale  Stato  membro  ospitante,  il
          prospetto   e   gli   eventuali    supplementi    approvati
          dall'autorita' dello Stato membro  d'origine  sono  validi,
          purche' siano rispettate le procedure di notifica  previste
          dalle disposizioni dell'Unione europea. Nel caso di offerta
          al pubblico  di  quote  o  azioni  di  FIA  UE  chiusi,  il
          prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la  procedura
          prevista dall'art. 44  e  dalle  relative  disposizioni  di
          attuazione. 
              3. La  Consob  puo'  informare  l'autorita'  competente
          dello Stato membro d'origine della  necessita'  di  fornire
          nuove informazioni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 98-ter del citato decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  98-ter.  Documento  contenente  le  informazioni
          chiave per gli investitori e prospetto 
              1. L'offerta al pubblico di  quote  o  azioni  di  Oicr
          aperti italiani, FIA UE  e  non  UE  e'  preceduta  da  una
          comunicazione alla Consob. Nel caso  di  offerta  di  OICVM
          italiani, alla comunicazione  sono  allegati  il  documento
          contenente le informazioni chiave per gli investitori e  il
          prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta
          di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione
          e' allegata la documentazione d'offerta  individuata  dalla
          Consob ai sensi dell'art. 98-quater, lettera a-bis). 
              2. Il documento contenente le informazioni  chiave  per
          gli investitori e' redatto in  conformita'  ai  regolamenti
          comunitari che disciplinano  la  materia  e  alle  relative
          disposizioni attuative adottate in sede comunitaria. 
              3. Il documento contenente le informazioni  chiave  per
          gli investitori  e  il  prospetto  devono  consentire  agli
          investitori di poter ragionevolmente comprendere la  natura
          e i rischi dell'investimento proposto  e,  di  conseguenza,
          effettuare    una    scelta    consapevole    in     merito
          all'investimento. Il documento contenente  le  informazioni
          chiave per gli investitori  e  il  prospetto  hanno  natura
          precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori
          sono corrette, chiare, non fuorvianti  e  coerenti  con  le
          corrispondenti parti del prospetto. 
              4. Si applica l'art. 94, commi 8, 9 e 11. Nessuno  puo'
          essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base  del
          documento  contenente  le  informazioni  chiave   per   gli
          investitori, ivi compresa la relativa  traduzione,  a  meno
          che esse possano  risultare  fuorvianti,  imprecise  o  non
          coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. 
              5. Nel caso di offerta  di  quote  o  azioni  di  OICVM
          comunitari, il documento contenente le informazioni  chiave
          per  gli  investitori  e  il   prospetto   possono   essere
          pubblicati in Italia una volta espletata  la  procedura  di
          notifica prevista dall'art. 42. 
              5-bis. Nel caso di  offerta  al  pubblico  di  quote  o
          azioni di FIA italiani, di FIA  UE  e  non  UE  aperti,  la
          documentazione  d'offerta  e'  pubblicata  quando   si   e'
          conclusa la procedura prevista dall'art. 43 o dall'art.  44
          e dalle relative disposizioni di attuazione.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  98-quater  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 98-quater. Disposizioni di attuazione 
              1. La Consob  detta  con  regolamento  disposizioni  di
          attuazione della presente sezione  anche  differenziate  in
          relazione alle caratteristiche  degli  OICR  aperti,  degli
          emittenti e dei mercati. In  armonia  con  le  disposizioni
          dell'Unione   europea,   il   regolamento   stabilisce   in
          particolare: 
              a) il contenuto della comunicazione alla Consob  e  del
          prospetto relativo all'offerta di quote o azioni  di  OICVM
          italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione
          del documento contenente le  informazioni  chiave  per  gli
          investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna
          ed il loro eventuale aggiornamento; 
              a-bis) il contenuto della documentazione  d'offerta  di
          quote o azioni di  FIA  italiani,  FIA  UE  e  non  UE,  il
          relativo regime di consegna e di pubblicazione; 
              a-ter) il regime linguistico del  documento  contenente
          le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto; 
              b) le modalita' da osservare  per  diffondere  notizie,
          svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere  intenzioni
          di acquisto o di sottoscrizione; 
              c) le modalita' di svolgimento  dell'offerta  anche  al
          fine  di  assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra   i
          destinatari. 
              2. Ove le caratteristiche degli OICR lo  richiedano  la
          Consob  puo'  consentire,  su  istanza   degli   offerenti,
          l'inserimento    nella    documentazione    d'offerta    di
          informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste  dal
          regolamento di cui al comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'art. 98-quinquies  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 98-quinquies. Obblighi informativi 
              1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo  I,  agli
          offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano: 
              a) l'art. 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione
          dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta; 
              b) l'art. 115, dalla data della comunicazione  prevista
          dall'art.  98-ter  fino  a  un   anno   dalla   conclusione
          dell'offerta. 
              2. (Abrogato). 
              3. Qualora  sussista  fondato  sospetto  di  violazione
          delle disposizioni contenute  nel  presente  Capo  o  delle
          relative norme di attuazione,  la  CONSOB,  allo  scopo  di
          acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere,  entro  un
          anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione
          di dati e notizie e la trasmissione  di  atti  e  documenti
          agli acquirenti o sottoscrittori delle quote  o  azioni  di
          OICR aperti, fissando i  relativi  termini.  Il  potere  di
          richiesta puo' essere esercitato  anche  nei  confronti  di
          coloro per i quali vi  e'  fondato  sospetto  che  svolgano
          un'offerta al pubblico  in  violazione  delle  disposizioni
          previste dall'art. 98-ter."