Art. 7 Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. All'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: 'Sim' o 'societa' di intermediazione mobiliare' o 'impresa di investimento'; 'Sgr' o 'societa' di gestione del risparmio'; 'Sicav' o 'societa' di investimento a capitale variabile'; 'Sicaf' o 'societa' di investimento a capitale fisso'; 'EuVECA' o 'fondo europeo per il venture capital'; 'EuSEF' o 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.». 2. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, nonche' dei depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti: a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) dei gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»; d) al comma 3 le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».
Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'art. 188 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: "Art. 188. Abuso di denominazione 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: 'Sim' o 'societa' di intermediazione mobiliare'o 'impresa di investimento'; 'Sgr' o 'societa' di gestione del risparmio'; 'Sicav' o 'societa' di investimento a capitale variabile'; 'Sicaf' o 'societa' di investimento a capitale fisso'; 'EuVECA' o 'fondo europeo per il venture capital'; 'EuSEF' o 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove. 2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". Si riporta il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: "Art. 190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, nonche' dei depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44,commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo18, commi 1 e 2, e dell'art. 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies. 1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3. d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso; d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies, comma 1. 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti: a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b)dei gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative. 3. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."