Art. 7 
 
 
Modifiche alla  parte  V,  titolo  II,  del  decreto  legislativo  24
                        febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: 'Sim' o 'societa' di
intermediazione mobiliare'  o  'impresa  di  investimento';  'Sgr'  o
'societa'  di  gestione  del  risparmio';  'Sicav'  o  'societa'   di
investimento  a  capitale  variabile';   'Sicaf'   o   'societa'   di
investimento a capitale fisso'; 'EuVECA'  o  'fondo  europeo  per  il
venture  capital';  'EuSEF'  o  'fondo  europeo  per  l'imprenditoria
sociale'; ovvero  di  altre  parole  o  locuzioni,  anche  in  lingua
straniera, idonee a  trarre  in  inganno  sulla  legittimazione  allo
svolgimento dei servizi o  delle  attivita'  di  investimento  o  del
servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato  a  soggetti
diversi,  rispettivamente,  dalle  imprese  di  investimento,   dalle
societa' di gestione del risparmio, dalle  Sicav,  dalle  Sicaf,  dai
soggetti  abilitati  a  tenore  dei  regolamenti  (UE)  n.  345/2013,
relativo ai fondi europei per  il  venture  capital  (EuVECA),  e  n.
346/2013, relativo  ai  fondi  europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF). Chiunque  contravviene  al  divieto  previsto  dal  presente
articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.». 
  2. All'articolo 190 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione  o  di
direzione e i dipendenti di societa' o enti  abilitati,  nonche'  dei
depositari, i quali non  osservano  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma  2;  21;
22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28,  comma
3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7;  32,  comma  2;  33,
comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3  e  4;
37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4;  40-ter,
comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi  1,
3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e  5;  45;  46,
commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3  e  4;  65;  79-bis;  187-novies,
ovvero le disposizioni generali o  particolari  emanate  dalla  Banca
d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  duemilacinquecento  a
euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo  32-quater,
commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente
finanziario, di promotore finanziario o  di  gestore  di  portali  in
assenza  dell'iscrizione  negli  albi  o   nel   registro   di   cui,
rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Nelle  materie  a  cui  si  riferiscono  le   disposizioni
richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in
caso di inosservanza delle norme tecniche di  regolamentazione  e  di
attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli  articoli
10  e  15  del  regolamento  UE  n.  1095/2010,  ovvero  in  caso  di
inosservanza  degli  atti  dell'AESFEM  direttamente  applicabili  ai
soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si  applica  ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai
dipendenti: 
  a) dei gestori dei fondi europei per il venture  capital  (EuVECA),
in caso di violazione delle disposizioni previste dagli  articoli  2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento  (UE)  n.  345/2013  e
delle relative disposizioni attuative; 
  b) dei  gestori  dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF), in caso di  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del  regolamento  (UE)
n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»; 
  d) al comma 3 le parole:  «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis». 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'art. 188  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 188. Abuso di denominazione 
              1. L'uso, nella denominazione o in  qualsivoglia  segno
          distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  delle
          parole: 'Sim' o 'societa'  di  intermediazione  mobiliare'o
          'impresa di investimento'; 'Sgr' o  'societa'  di  gestione
          del risparmio';  'Sicav'  o  'societa'  di  investimento  a
          capitale variabile'; 'Sicaf' o 'societa' di investimento  a
          capitale fisso'; 'EuVECA' o 'fondo europeo per  il  venture
          capital'; 'EuSEF'  o  'fondo  europeo  per  l'imprenditoria
          sociale'; ovvero di altre  parole  o  locuzioni,  anche  in
          lingua  straniera,  idonee  a  trarre  in   inganno   sulla
          legittimazione  allo  svolgimento  dei  servizi   o   delle
          attivita'  di  investimento  o  del  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio e'  vietato  a  soggetti  diversi,
          rispettivamente,  dalle  imprese  di  investimento,   dalle
          societa' di gestione  del  risparmio,  dalle  Sicav,  dalle
          Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE)
          n. 345/2013, relativo  ai  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi  europei
          per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque  contravviene
          al divieto previsto dal presente articolo e' punito con  la
          sanzione     amministrativa     pecuniaria     da      euro
          cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove. 
              2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
          presente articolo non si applica l'art. 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.". 
              Si riporta il testo dell'art. 190  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e  della
          gestione accentrata di strumenti finanziari 
              1. I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione
          o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati,
          nonche'  dei  depositari,  i   quali   non   osservano   le
          disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3;  8,
          comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma  1;  25;
          25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e  4;  28,  comma  3;  30,
          commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2;  33,
          comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies;  36,  commi
          2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39;  40,  commi  2,  4  e  5;
          40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4;  41,  commi  2,  3  e  4;
          41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,
          3, 4, 7, 8 e 9; 44,commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3  e
          4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies,  ovvero
          le disposizioni generali o particolari emanate dalla  Banca
          d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli,  sono
          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La  stessa
          sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo18,
          commi 1 e 2, e dell'art. 32-quater, commi 1 e 3, ovvero  in
          caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario,
          di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza
          dell'iscrizione  negli  albi  o  nel   registro   di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies. 
              1-bis.  Nelle  materie  a   cui   si   riferiscono   le
          disposizioni  richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni   ivi
          previste si applicano anche in caso di  inosservanza  delle
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10  e  15
          del  regolamento  UE  n.  1095/2010,  ovvero  in  caso   di
          inosservanza   degli    atti    dell'AESFEM    direttamente
          applicabili ai  soggetti  vigilati  adottati  ai  sensi  di
          quest'ultimo regolamento. 
              2. La stessa sanzione si applica: 
              a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o di direzione e ai dipendenti delle societa'  di  gestione
          del mercato, nel caso di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dal capo I del titolo  I  della  parte  III  e  di
          quelle emanate in base ad esse; 
              b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o di direzione e ai dipendenti delle societa'  di  gestione
          accentrata, nel caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dal titolo II della parte III e di quelle  emanate
          in base ad esse; 
              b-bis)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione degli intermediari  indicati
          nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni  di
          cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed  f),
          83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; 
              c) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi  di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
              d) ai soggetti che gestiscono  sistemi  indicati  negli
          articoli 68 e 69, comma  2,  o  che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione o  di  direzione  della  societa'  indicata
          nell'art. 69, comma  1,  nel  caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis  e  77,
          comma 1, e di quelle applicative delle medesime; 
              d-bis)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
          disposizioni previste dall'art. 25-bis,  commi  1  e  2,  e
          quelle emanate in base ad esse; 
              d-ter) agli operatori  ammessi  alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'art. 25, comma 3. 
              d-quater)  ai  membri  dell'organismo  dei   consulenti
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate  in  base  ad
          esso; 
              d-quinquies) ai  membri  dell'organismo  dei  promotori
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso; 
              d-sexies)  ai  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  degli  emittenti   azioni   in   caso   di
          inosservanza  di  quanto  previsto  dall'art.  83-undecies,
          comma 1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica   ai   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione o di direzione e ai dipendenti: 
              a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital
          (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
          dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative  disposizioni
          attuative; 
              b)dei gestori dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14, del regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. Le sanzioni previste dai  commi  1,  2  e  2-bis  si
          applicano  anche  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
          controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali
          abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi
          o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri  inerenti
          al loro  ufficio,  affinche'  le  disposizioni  stesse  non
          fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel
          caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8,
          commi da 2 a 6. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'art. 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689."