Art. 8 Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Depositario»; b) al comma 1 le parole: «una banca distinta» sono sostituite dalle seguenti: «un soggetto distinto»; e le parole:«di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:«di cui all'articolo 47»; c) al comma 2 le parole:«La banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti:«Il depositario»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione.».
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dal presente decreto: "Art. 7.. Depositario 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso un soggetto distinto dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Il depositario esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-bis. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE. 3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'art. 15-ter.".