Art. 9 
 
Estensione alle SICAF immobiliari delle  disposizioni  riguardanti  i
  fondi comuni di investimento immobiliare 
 
  1.  Le  disposizioni  fiscali  applicabili  ai  fondi   comuni   di
investimento immobiliare, contenute negli articoli 6 e  seguenti  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni; nell'articolo 35, comma 10-ter,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248; nell'articolo  1,  comma  140,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; nell'articolo 14-bis della  legge  25  gennaio
1994, n. 86; nell'articolo 32 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, si  intendono  riferite  anche  alle
societa' di investimento a capitale fisso (SICAF)  che  investono  in
beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche. 
  2. Alle societa' di investimento a capitale fisso  (SICAF)  diverse
da  quelle  immobiliari  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 14, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
1992, n. 84. 
  3. Alle societa'  di  investimento  a  capitale  fisso  (SICAF)  si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 6 del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il testo degli articoli  6  e  seguenti  del
          citato decreto-legge n. 351 del 2001: 
              "Art. 6. Regime tributario  del  fondo  ai  fini  delle
          imposte sui redditi. 
              1. I fondi comuni d'investimento immobiliare  istituiti
          ai sensi dell'art. 37 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  dell'art.  14-bis
          della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti  alle
          imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita'
          produttive. Le ritenute operate  sui  redditi  di  capitale
          sono a titolo  d'imposta.  Non  si  applicano  le  ritenute
          previste dall'art. 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, e  quella  di
          cui all'art. 26-quinquies del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche'  le  ritenute
          previste dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 
              2. 
              3. 
              3-bis. Alle cessioni ed ai  conferimenti  ai  fondi  di
          investimento immobiliare istituiti ai sensi degli  articoli
          37  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della  legge  25  gennaio
          1994, n. 86, si  applica  l'art.  37-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.  Ai
          conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in
          ogni  caso,  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  8
          ottobre 1997, n. 358." 
              "Art. 7. Regime tributario dei partecipanti . 
              1. Sui proventi di cui all'art. 41,  comma  1,  lettera
          g), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  derivanti  dalla  partecipazione  a  fondi  comuni
          d'investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma  1,  la
          societa' di gestione del risparmio opera una  ritenuta  del
          20 per cento. La ritenuta  si  applica  sull'ammontare  dei
          proventi  riferibili  a  ciascuna  quota   risultanti   dai
          rendiconti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
          lettera c), numero 3), del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  distribuiti   in
          costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra  il
          valore di riscatto o di  liquidazione  delle  quote  ed  il
          costo  di  sottoscrizione   o   acquisto.   Il   costo   di
          sottoscrizione o acquisto e' documentato dal  partecipante.
          In mancanza della documentazione il  costo  e'  documentato
          con una dichiarazione sostitutiva. 
              2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo
          d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
          le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
          societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
          equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
          del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917,  e  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui
          alla lettera d) del predetto  articolo.  Nei  confronti  di
          tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o  esclusi
          da imposta sul  reddito  delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. La ritenuta  non  e'  operata
          sui  proventi   percepiti   dalle   forme   di   previdenza
          complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n. 124, e dagli  organismi  d'investimento  collettivo  del
          risparmio istituiti in  Italia  e  disciplinati  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
              2-bis.  Qualora  le   quote   dei   fondi   comuni   di
          investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1,  siano
          immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una
          societa' autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  la
          ritenuta di cui al comma  1  e'  applicata,  alle  medesime
          condizioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  dai   soggetti
          residenti presso i quali le quote  sono  state  depositate,
          direttamente o indirettamente aderenti al suddetto  sistema
          di deposito accentrato nonche' dai soggetti  non  residenti
          aderenti a detto sistema di deposito  accentrato  ovvero  a
          sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al  medesimo
          sistema. 
              2-ter. I soggetti non residenti di cui al  comma  2-bis
          nominano quale loro rappresentante fiscale  in  Italia  una
          banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
          nel territorio dello Stato, una stabile  organizzazione  in
          Italia  di  banche  o  di  imprese  di   investimento   non
          residenti, ovvero una societa' di  gestione  accentrata  di
          strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58. Il rappresentante fiscale risponde  dell'adempimento
          dei propri compiti negli stessi termini  e  con  le  stesse
          responsabilita' previste per i soggetti  di  cui  al  comma
          2-bis, residenti in Italia e provvede a: 
              a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
              b)  fornire,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da
          fondi pensione e organismi di investimento  collettivo  del
          risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o territori
          inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale  emanato
          ai sensi dell'art. 168-bis del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  nonche'  su  quelli
          percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in
          base ad accordi internazionali resi esecutivi in  Italia  e
          da banche centrali o  organismi  che  gestiscono  anche  le
          riserve ufficiali dello Stato. 
              3-bis. Per i proventi di cui al  comma  1  spettanti  a
          soggetti residenti in Stati con i  quali  siano  in  vigore
          convenzioni per evitare la doppia imposizione sul  reddito,
          ai  fini  dell'applicazione  della  ritenuta  nella  misura
          prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
          commi precedenti acquisiscono: 
              a)  una  dichiarazione  del  soggetto   non   residente
          effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale  risultino
          i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
          di  tutte  le  condizioni   alle   quali   e'   subordinata
          l'applicazione del regime convenzionale,  e  gli  eventuali
          elementi necessari a determinare  la  misura  dell'aliquota
          applicabile ai sensi della convenzione; 
              b) un'attestazione  dell'autorita'  fiscale  competente
          dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
          residenza, dalla quale risulti  la  residenza  nello  Stato
          medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
          effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
          presentazione." 
              "Art. 8. Regime tributario del fondo ai fini IVA. 
              1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni  e
          le prestazioni di  servizi  relative  alle  operazioni  dei
          fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta  sul  valore
          aggiunto   e'   determinata   e   liquidata   separatamente
          dall'imposta dovuta per l'attivita' della societa'  secondo
          le disposizioni previste dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, ed e' applicata  distintamente  per  ciascun
          fondo.    Al    versamento    dell'imposta    si    procede
          cumulativamente per le somme complessivamente dovute  dalla
          societa' e dai fondi. Gli acquisti di  immobili  effettuati
          dalla societa' di gestione e  imputati  ai  singoli  fondi,
          nonche' le manutenzioni degli stessi,  danno  diritto  alla
          detrazione dell'imposta ai sensi dell'art.  19  del  citato
          decreto. Ai fini dell'art. 38-bis del medesimo decreto, gli
          immobili costituenti patrimonio del fondo  e  le  spese  di
          manutenzione sono considerati  beni  ammortizzabili  ed  ai
          rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei  mesi,
          senza presentazione delle garanzie  previste  dal  medesimo
          articolo. 
              1-bis.  Gli  apporti  ai   fondi   immobiliari   chiusi
          disciplinati   dall'art.   37   del   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, e dall'art. 14-bis della legge 25
          gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti
          da una pluralita' di  immobili  prevalentemente  locati  al
          momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di  cui
          all'art. 2,  terzo  comma,  lettera  b),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive  modificazioni,  nonche',  agli  effetti   delle
          imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra  gli  atti
          previsti nell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), della
          tariffa,  parte  I,   allegata   al   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131,  nell'art.  10,  comma  2,  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
          di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e
          successive  modificazioni,  e  nell'art.  4  della  tariffa
          allegata  al  citato  testo  unico  di   cui   al   decreto
          legislativo n. 347 del 1990.  La  disposizione  recata  dal
          presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004. 
              2.  In  alternativa  alla  richiesta  di  rimborso   la
          societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o
          in parte, in compensazione delle imposte e  dei  contributi
          ai sensi dell'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, anche oltre il limite fissato  dall'art.  25,
          comma 2, del citato decreto. Puo' altresi' cedere  a  terzi
          il  credito  indicato  nella  dichiarazione   annuale.   Si
          applicano le disposizioni degli articoli  43-bis  e  43-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. Gli atti  pubblici  o  le  scritture  private
          autenticate, aventi ad oggetto  la  cessione  del  credito,
          sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa  di
          L. 250.000. 
              3. Con decreto  dell'amministrazione  finanziaria  sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei
          commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta,
          all'effettuazione delle compensazioni e alle  cessioni  dei
          crediti." 
              "Art. 9. Disposizioni di coordinamento. 
              1. L'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131,   deve   intendersi   applicabile   anche   ai   fondi
          d'investimento immobiliare disciplinati  dall'art.  37  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e dall'art. 14-bis della legge 25 gennaio  1994,  n.
          86. 
              2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello
          Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di  enti
          locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come
          parte acquirente, sono soggetti alle imposte  di  registro,
          ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione  di
          lire per ciascuna imposta. 
              3. Nell'art. 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°
          aprile 1996, n. 239, la lettera d) e' abrogata. 
              4. Nell'art. 27, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  le  parole:
          «nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi
          d'investimento immobiliare di cui  alla  legge  25  gennaio
          1994, n. 86» sono soppresse. 
              5. Nell'art. 14-bis, comma 10, della legge  25  gennaio
          1994, n. 86, il terzo periodo e' soppresso. 
              6. Nella legge 25 gennaio 1994, n.  86,  l'art.  15  e'
          abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 del
          presente decreto. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli
          effetti finanziari per lo Stato e le  regioni,  conseguenti
          all'attuazione del presente capo." 
              "Art. 10. Norma finale. 
              1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva
          di cui all'art. 6 e' dovuta proporzionalmente al valore del
          patrimonio   netto   del   fondo   riferito   al    periodo
          intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
          decreto ed il 31 dicembre 2001. Le  disposizioni  dell'art.
          6, comma 1, si applicano ai redditi  di  capitale  divenuti
          esigibili dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.". 
              Si riporta il testo del comma 10-ter dell'art.  35  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio economico e sociale, per il contenimento  e
          la  razionalizzazione   della   spesa   pubblica,   nonche'
          interventi  in  materia   di   entrate   e   di   contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248: 
              "10-ter. Per le volture  catastali  e  le  trascrizioni
          relative alle cessioni di beni immobili strumentali di  cui
          all'art. 10, primo comma, numero 8-ter),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  anche
          se assoggettati all'imposta sul  valore  aggiunto,  di  cui
          siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'art.
          37  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n.  58,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 14-bis della legge 25  gennaio  1994,  n.  86,  e
          successive  modificazioni,  le   aliquote   delle   imposte
          ipotecaria e catastale, come modificate  dal  comma  10-bis
          del presente articolo, sono ridotte della meta'.". 
              Si riporta il testo del comma  140  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              " 140. Le disposizioni del comma 137 si applicano  agli
          apporti  ai  fondi  comuni  di   investimento   immobiliare
          istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico di  cui  al
          decreto  legislativo  24   febbraio   1998,   n.   58.   Le
          disposizioni dei commi 137 e  138  si  applicano  anche  ai
          conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili  in
          societa' per azioni residenti nel  territorio  dello  Stato
          svolgenti  in  via  prevalente  l'attivita'  di   locazione
          immobiliare, i cui titoli di partecipazione  siano  ammessi
          alla negoziazione in mercati regolamentati  italiani  entro
          la data di chiusura del periodo  d'imposta  del  conferente
          nel corso del quale e' effettuato il conferimento e  sempre
          che, entro la stessa data, le medesime societa' optino  per
          il regime speciale.". 
              Si riporta il testo dell'art.  14-bis  della  legge  25
          gennaio 1994, n. 86 (Istituzione  e  disciplina  dei  fondi
          comuni di investimento immobiliare chiusi): 
              "Art. 14-bis.  Fondi  istituiti  con  apporto  di  beni
          immobili. 
              1. In alternativa  alle  modalita'  operative  indicate
          negli articoli 12, 13 e 14,  le  quote  del  fondo  possono
          essere sottoscritte, entro un anno dalla sua  costituzione,
          con  apporto  di  beni  immobili  o  di  diritti  reali  su
          immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il  51
          per cento da beni e diritti apportati esclusivamente  dallo
          Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da  enti
          locali e loro consorzi,  nonche'  da  societa'  interamente
          possedute, anche  indirettamente,  dagli  stessi  soggetti.
          Alla  istituzione  del  fondo  con  apporto  in  natura  si
          applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a),  d),  e),  l),
          m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e  8.  Si
          applicano altresi', in quanto compatibili, le  disposizioni
          dell'art. 12, commi 4 e 5. 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  la  societa'  di
          gestione non deve essere controllata,  ai  sensi  dell'art.
          2359 del codice civile, neanche indirettamente,  da  alcuno
          dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia,  ai  fini
          della  presente   disposizione,   nell'individuazione   del
          soggetto   controllante   non   si   tiene   conto    delle
          partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
          dell'investimento minimo  obbligatorio  nel  fondo  di  cui
          all'art. 13, comma  8,  e'  determinata  dal  Ministro  del
          tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
          del fondo. 
              3. Il regolamento del fondo deve  prevedere  l'obbligo,
          per i soggetti che effettuano conferimenti  in  natura,  di
          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
          al 5 per cento del valore  del  fondo.  Detto  obbligo  non
          sussiste qualora partecipino al fondo,  esclusivamente  con
          apporti in denaro, anche soggetti  diversi  da  quelli  che
          hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma  1  e
          sempreche' il relativo apporto in denaro non sia  inferiore
          al 10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La  liquidita'
          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
          per  l'acquisto  di   beni   immobili   o   diritti   reali
          immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni  immobili
          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
          integrare  i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e   diritti
          apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti  acquisti
          comportino un investimento non superiore al  30  per  cento
          dell'apporto complessivo in denaro. 
              4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
          sono sottoposti alle procedure di stima previste  dall'art.
          8 anche al momento dell'apporto; la relazione  deve  essere
          redatta  e  depositata  al  momento  dell'apporto  con   le
          modalita' e le forme indicate  nell'art.  2343  del  codice
          civile e deve contenere i dati e le notizie  richiesti  dai
          commi 1 e 4 dell'art. 8. 
              5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter. 
              6. Con modalita' analoghe a quelle  previste  dall'art.
          12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
          pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
          sensi del comma 1. A tal fine,  le  quote  sono  tenute  in
          deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
          deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui  al
          comma  4  e,  ove  esistente,  dal  certificato  attestante
          l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
          dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui  al
          comma 12. L'offerta  al  pubblico  deve  concludersi  entro
          diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto  in  natura  e
          comportare  collocamento  di  quote  per  un   numero   non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del  fondo  prevede  le   modalita'   di   esecuzione   del
          collocamento,   il   termine   per   il   versamento    dei
          corrispettivi da parte degli  acquirenti  delle  quote,  le
          modalita' con cui la  societa'  di  gestione  procede  alla
          consegna  delle  quote   agli   acquirenti,   riconosce   i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate. 
              7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte  ai
          sensi del comma 6 sono tenuti a fornire  alla  societa'  di
          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
          esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le  possibili
          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo. 
              8. Entro sei  mesi  dalla  consegna  delle  quote  agli
          acquirenti, la societa' di gestione  richiede  alla  CONSOB
          l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione  in
          un mercato regolamentato, salvo il caso  in  cui  le  quote
          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
          ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a). 
              9. Qualora, decorso il termine di diciotto  mesi  dalla
          data dell'ultimo apporto in natura,  risulti  collocato  un
          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
          societa' di gestione  dichiara  il  mancato  raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la liquidazione del  fondo,  che  viene  effettuata  da  un
          commissario nominato dal Ministro  del  tesoro  e  operante
          secondo le direttive impartite dal  Ministro  medesimo,  il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 
              10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma  1
          non danno luogo  a  redditi  imponibili  ovvero  a  perdite
          deducibili per l'apportante  al  momento  dell'apporto.  Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto di apporto mantengono, ai fini  delle  imposte  sui
          redditi,  il  medesimo  valore   fiscalmente   riconosciuto
          anteriormente all'apporto. [La cessione di quote  da  parte
          di organi dello Stato per importi  superiori  ovvero  anche
          inferiori a quelli attribuiti agli immobili  o  ai  diritti
          reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi  del
          comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica
          del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei  diritti
          medesimi rilevante ai fini dell'art. 15]. 
              11. Per l'insieme degli apporti di cui  al  comma  1  e
          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
          e' dovuto in luogo delle  ordinarie  imposte  di  registro,
          ipotecaria   e   catastale    e    dell'imposta    comunale
          sull'incremento  di  valore  degli   immobili,   un'imposta
          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
          del registro a seguito di denuncia  del  primo  apporto  in
          natura e che  deve  essere  presentata  dalla  societa'  di
          gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto  stesso
          e' stato effettuato. 
              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
          apportati a  norma  del  comma  1  di  importo  complessivo
          superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla  relazione
          di cui al comma 4, sono sottoposti  all'approvazione  della
          conferenza di servizi di cui  all'art.  14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  Ai  sensi
          dell'art. 2, comma 12, della legge  24  dicembre  1993,  n.
          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di
          servizi sostituiscono a tutti gli effetti  i  concerti,  le
          intese, i nulla osta e  gli  assensi  comunque  denominati.
          Qualora   nelle   conferenze   non   si    pervenga    alle
          determinazioni  conclusive  entro  novanta   giorni   dalla
          convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
          conseguenza  della  mancata  partecipazione  ovvero   della
          mancata comunicazione entro venti giorni delle  valutazioni
          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente
          convocati, le relative determinazioni sono assunte ad  ogni
          effetto dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri;  il  suddetto
          termine puo' essere prorogato una sola volta per  non  piu'
          di  sessanta  giorni.  I   termini   stabiliti   da   altre
          disposizioni di legge e  regolamentari  per  la  formazione
          degli atti facenti capo  alle  amministrazioni  e  soggetti
          chiamati a determinarsi nelle conferenze  di  servizi,  ove
          non  risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui   al
          precedente periodo, possono essere ridotti con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri per poter  consentire
          di assumere le determinazioni delle conferenze  di  servizi
          nel rispetto del termine stabilito nel periodo  precedente.
          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
          conferenza nel procedimento di  approvazione  del  progetto
          non sono opponibili alla societa' di  gestione,  al  fondo,
          ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in  tutto  ovvero
          anche solo in parte, i relativi diritti. 
              13.  Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere   titoli
          speciali che prevedono diritti di conversione in quote  dei
          fondi istituiti ai sensi del comma 1.  Le  modalita'  e  le
          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista  al
          comma 6, per le quote di propria  pertinenza,  il  Ministro
          del tesoro puo'  emettere  titoli  speciali  che  prevedano
          diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
          sensi del comma 1. Le modalita' e  le  condizioni  di  tali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. 
              14. Le somme  derivanti  dal  collocamento  dei  titoli
          speciali emessi ai sensi del  comma  13  o  dalla  cessione
          delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
          apporti dello  Stato  o  di  enti  previdenziali  pubblici,
          nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
          quote, affluiscono agli enti titolari. 
              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
          a concorrenza del valore dei beni  conferiti,  ad  emettere
          prestiti obbligazionari convertibili  in  quote  dei  fondi
          istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
          all'art. 35 della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724.  In
          alternativa alla procedura prevista  al  comma  6,  per  le
          quote di propria pertinenza, gli enti  locali  territoriali
          possono emettere titoli speciali che prevedano  diritti  di
          conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi  ai
          sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art.  35
          della predetta legge n. 724 del 1994. 
              16. Le somme  derivanti  dal  collocamento  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione  delle  quote
          nonche' dai proventi distribuiti dai fondi  sono  destinate
          al  finanziamento  degli  investimenti  secondo  le   norme
          previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995,  n.  77,
          nonche' alla riduzione del debito complessivo. 
              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
          beni e dei diritti da conferire ai sensi  del  comma  1  da
          parte degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista  dal
          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni
          immobili di pertinenza del fondo stesso,  gli  enti  locali
          territoriali  conferenti  dovranno   effettuare   anche   i
          conferimenti in denaro necessari nel  rispetto  dei  limiti
          previsti al comma 1. A tal fine gli  enti  conferenti  sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili  in  quote  del  fondo  fino   a   concorrenza
          dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote  del  fondo
          spettanti agli  enti  locali  territoriali  a  seguito  dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 32 del  decreto-legge  31
          maggio  2010,  n  .  78  (Misure  urgenti  in  materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni: 
              "Art. 32. Riorganizzazione della disciplina fiscale dei
          fondi immobiliari chiusi 
              1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di
          vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58
          (Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria), sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              a) all'art. 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla
          seguente: 
              «j)  "fondo  comune  di  investimento":  il  patrimonio
          autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di  quote,
          tra una pluralita'  di  investitori  con  la  finalita'  di
          investire  lo  stesso  sulla  base  di  una  predeterminata
          politica di investimento; suddiviso in quote di  pertinenza
          di  una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
          nell'interesse  dei  partecipanti  e   in   autonomia   dai
          medesimi;»; 
              b) all'art. 36, comma 6, dopo le  parole:  «nonche'  da
          ogni altro patrimonio  gestito  dalla  medesima  societa'»,
          sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni  contratte
          per suo conto, il fondo  comune  di  investimento  risponde
          esclusivamente con il proprio patrimonio.»; 
              c) all'art.  37,  comma  2,  lettera  b-bis),  dopo  le
          parole: «all'esperienza professionale  degli  investitori;»
          sono inserite le seguenti: «a tali fondi non  si  applicano
          gli articoli 36, comma 3, ultimo  periodo,  e  comma  7,  e
          l'art. 39, comma 3.». 
              2. 
              3.  Le  disposizioni  degli  articoli  6,  8  e  9  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,
          trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati
          esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti: 
              a) Stato o ente pubblico; 
              b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio; 
              c) Forme di previdenza complementare  nonche'  enti  di
          previdenza obbligatoria; 
              d)  Imprese  di   assicurazione,   limitatamente   agli
          investimenti  destinati  alla   copertura   delle   riserve
          tecniche; 
              e) Intermediari bancari  e  finanziari  assoggettati  a
          forme di vigilanza prudenziale; 
              f)  Soggetti  e  patrimoni  indicati  nelle  precedenti
          lettere costituiti all'estero  in  paesi  o  territori  che
          consentano  uno  scambio  d'informazioni   finalizzato   ad
          individuare i  beneficiari  effettivi  del  reddito  o  del
          risultato della gestione e sempreche'  siano  indicati  nel
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all' art. 168-bis, comma 1, del Testo unico  delle  imposte
          sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) enti privati  residenti  in  Italia  che  perseguano
          esclusivamente le finalita' indicate nell' art. 1, comma 1,
          lettera c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999,  n.  153  nonche'
          societa' residenti in Italia che perseguano  esclusivamente
          finalita' mutualistiche; 
              h)   veicoli   costituiti   in   forma   societaria   o
          contrattuale partecipati in  misura  superiore  al  50  per
          cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere. 
              3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli  6,
          8  e  9  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3,
          i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di
          gestione sono imputati  per  trasparenza  ai  partecipanti,
          diversi dai soggetti indicati nel comma 3,  che  possiedono
          quote di partecipazione in misura superiore al 5 per  cento
          del patrimonio del fondo. La percentuale di  partecipazione
          al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se
          inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in
          proporzione alle quote di partecipazione da essi  detenute.
          Ai fini della verifica della percentuale di  partecipazione
          nel fondo si  tiene  conto  delle  partecipazioni  detenute
          direttamente o indirettamente per il  tramite  di  societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona. Il controllo societario e'  individuato  ai  sensi
          dell'art. 2359, commi primo e secondo,  del  codice  civile
          anche per le partecipazioni possedute da  soggetti  diversi
          dalle   societa'.   Si   tiene   altresi'    conto    delle
          partecipazioni imputate ai familiari indicati nell' art. 5,
          comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad  attestare  alla
          societa'  di  gestione  del  risparmio  la  percentuale  di
          possesso di quote di partecipazioni detenute ai  sensi  del
          presente comma. Per i  soggetti  che  possiedono  quote  di
          partecipazione in misura non  superiore  al  5  per  cento,
          individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche'
          per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il  regime
          di  imposizione  dei  proventi  di  cui  all'  art.  7  del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              4. I redditi dei fondi  imputati  ai  sensi  del  comma
          3-bis concorrono alla formazione  del  reddito  complessivo
          del  partecipante  indipendentemente  dalla  percezione   e
          proporzionalmente  alla  sua  quota  di  partecipazione.  I
          medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non  residenti,
          sono soggetti  in  ogni  caso  ad  una  ritenuta  a  titolo
          d'imposta del 20 per cento, con le modalita'  di  cui  all'
          art.  7  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso
          di cessione, le quote di partecipazione indicate nel  comma
          3-bis sono  assimilate  alle  quote  di  partecipazione  in
          societa' ed enti commerciali  indicati  nell'  art.  5  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Ai
          fini della determinazione dei  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria si applicano le  disposizioni  dell'  art.  68,
          comma 3, del citato testo unico. In caso  di  cessione,  il
          costo  e'  aumentato  o  diminuito,  rispettivamente,   dei
          redditi e delle perdite  imputati  ai  partecipanti  ed  e'
          altresi' diminuito, fino a  concorrenza  dei  risultati  di
          gestione   imputati,   dei    proventi    distribuiti    ai
          partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti
          residenti ai sensi del presente comma  non  si  applica  la
          ritenuta di cui all' art. 7 del decreto-legge 25  settembre
          2001, n. 351 convertito con modificazioni  nella  legge  23
          novembre 2001, n. 410. 
              4-bis. I partecipanti, diversi da quelli  indicati  nel
          comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano  una
          quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per  cento,
          determinata con i criteri  di  cui  al  comma  3-bis,  sono
          tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi nella misura del 5 per cento del  valore  medio
          delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante  dai
          prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010.  Il
          costo di  sottoscrizione  o  di  acquisto  delle  quote  e'
          riconosciuto  fino  a  concorrenza  dei  valori  che  hanno
          concorso  alla  formazione  della   base   imponibile   per
          l'applicazione    dell'imposta    sostitutiva.    Eventuali
          minusvalenze realizzate  non  sono  fiscalmente  rilevanti.
          L'imposta e' versata dal partecipante con  le  modalita'  e
          nei termini  previsti  per  il  versamento  a  saldo  delle
          imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
          al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere versata  a
          cura  della  societa'   di   gestione   del   risparmio   o
          dell'intermediario depositario delle quote in due  rate  di
          pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed
          entro il 16 giugno 2012. A  tal  fine  il  partecipante  e'
          tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la societa'  di
          gestione del  risparmio  puo'  effettuare  la  liquidazione
          parziale  della  quota  per   l'ammontare   necessario   al
          versamento dell'imposta. 
              5.    Previa    deliberazione    dell'assemblea     dei
          partecipanti, per i fondi che alla  data  del  31  dicembre
          2010  presentavano  un  assetto  partecipativo  diverso  da
          quello  indicato  nel  comma  3  e  nei  quali  almeno   un
          partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
          percentuale  indicata  nel  comma  3-bis,  la  societa'  di
          gestione del risparmio puo' altresi' deliberare entro il 31
          dicembre   2011   la   liquidazione   del   fondo    comune
          d'investimento. In tal caso la  societa'  di  gestione  del
          risparmio preleva, a titolo di  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per  cento  del
          valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto  al
          31 dicembre 2010. L'imposta e' versata  dalla  societa'  di
          gestione del risparmio nella misura del 40 per cento  entro
          il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due  rate  di
          pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e
          la seconda entro il 31 marzo  2014.  La  liquidazione  deve
          essere conclusa nel termine massimo  di  cinque  anni.  Sui
          risultati conseguiti  dal  1°  gennaio  2011  e  fino  alla
          conclusione della liquidazione la societa' di gestione  del
          risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte  sui
          redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per  cento.  Non  si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  3-bis   e   4-bis.
          L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione
          del risparmio entro il  16  febbraio  dell'anno  successivo
          rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. 
              5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica
          la  ritenuta  di  cui  all'art.  7  del  decreto-legge   25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni e i  proventi  non  sono  imponibili  fino  a
          concorrenza   dell'ammontare    assoggettato    all'imposta
          sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo. Il costo di
          sottoscrizione o di acquisto delle  quote  e'  riconosciuto
          fino a concorrenza  dei  valori  che  hanno  concorso  alla
          formazione  della  base   imponibile   per   l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate
          non sono fiscalmente rilevanti. 
              5-ter.  Gli  atti  di   liquidazione   del   patrimonio
          immobiliare sono soggetti alle imposte fisse  di  registro,
          ipotecaria e catastale. 
              5-quater. Alle cessioni di  immobili  effettuate  nella
          fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica  l'  art.
          17,  quinto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  L'efficacia  della
          disposizione di cui al periodo  precedente  e'  subordinata
          alla  preventiva  approvazione  da  parte   del   Consiglio
          dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395 della  direttiva
          2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2006.   Ai
          conferimenti  in  societa'  di  pluralita'   di   immobili,
          effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si
          applica l' art. 2, terzo comma, lettera b), del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  I
          predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti
          delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra  gli
          atti previsti nell' art. 4, comma 1, lettera a), numero 3),
          della tariffa, parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131,  nell'  art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e  catastale
          di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e
          nell' art. 4 della tariffa  allegata  al  medesimo  decreto
          legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o  quote
          effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5  si
          considerano, ai  fini  dell'  art.  19-bis,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, operazioni  che  non  formano  oggetto  dell'attivita'
          propria del soggetto passivo. 
              6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione
          e versamento dell'imposta di cui ai  commi  precedenti,  si
          applicano le disposizioni del titolo  IV  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              7. Il  comma  3  dell'  art.  7  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
              «3. La ritenuta non si applica sui  proventi  percepiti
          da fondi pensione e organismi  di  investimento  collettivo
          del risparmio  esteri,  sempreche'  istituiti  in  Stati  o
          territori  inclusi  nella   lista   di   cui   al   decreto
          ministeriale emanato ai sensi dell' art. 168-bis del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche'  su  quelli  percepiti   da   enti   od   organismi
          internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
          resi esecutivi in Italia e da banche centrali  o  organismi
          che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 
              3-bis. Per i proventi di cui al  comma  1  spettanti  a
          soggetti residenti in Stati con i  quali  siano  in  vigore
          convenzioni per evitare la doppia imposizione sul  reddito,
          ai  fini  dell'applicazione  della  ritenuta  nella  misura
          prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
          commi precedenti acquisiscono: 
              a)  una  dichiarazione  del  soggetto   non   residente
          effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale  risultino
          i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
          di  tutte  le  condizioni   alle   quali   e'   subordinata
          l'applicazione del regime convenzionale,  e  gli  eventuali
          elementi necessari a determinare  la  misura  dell'aliquota
          applicabile ai sensi della convenzione; 
              b) un'attestazione  dell'autorita'  fiscale  competente
          dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
          residenza, dalla quale risulti  la  residenza  nello  Stato
          medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
          effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
          presentazione». 
              7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno  effetto
          per i proventi percepiti a decorrere dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto  sempre  che  riferiti  a
          periodi  di  attivita'   dei   fondi   che   hanno   inizio
          successivamente  al  31  dicembre  2009.  Per  i   proventi
          percepiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto e riferiti  a  periodi  di  attivita'  del
          fondo chiusi  fino  al  31  dicembre  2009,  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni dell' art. 7  del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo  in  vigore
          alla predetta data. 
              8. Sono abrogati i commi da 17 a 20  dell'art.  82  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              9. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate sono definite  le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.". 
              Si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'art.  14  del
          decreto legislativo 25  gennaio  1992,  n.  84  (Attuazione
          delle direttive n. 85/611/CEE  e  n.  88/220/CEE,  relative
          agli  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento
          a capitale variabile (SICAV): 
              "Art. 14. Disposizioni tributarie 
              Omissis. 
              2. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,
          commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ,  nonche'
          quelle di cui all'art. 7 della tabella  allegata  al  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          aprile 1986,  n.  131  ,  concernente  i  fondi  comuni  di
          investimento di natura contrattuale (17). 
              3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  27  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ne'
          le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9,  10-bis
          e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.". 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e  6  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 3. Soggetti passivi 
              1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  sono  coloro   che
          esercitano una o piu' delle attivita' di  cui  all'art.  2.
          Pertanto sono soggetti all'imposta: 
              a) le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma  1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917; 
              b) le societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice e quelle ad esse equiparate a norma  dell'art.  5,
          comma 3, del  predetto  testo  unico,  nonche'  le  persone
          fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'art.  51
          del medesimo testo unico; 
              c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad
          esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del  predetto
          testo unico esercenti arti e professioni  di  cui  all'art.
          49, comma 1, del medesimo testo unico; 
              d) d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario
          di cui all'art. 32 del predetto testo unico, esclusi quelli
          con volume d'affari annuo non superiore  a  7.000  euro,  i
          quali si avvalgono del regime previsto dall' art. 34, comma
          6, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive  modificazioni,  sempreche'  non
          abbiano rinunciato all'esonero a norma del  quarto  periodo
          del citato comma 6 dell' art. 34. 
              e) gli enti  privati  di  cui  all'art.  87,  comma  1,
          lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche'
          le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello  stesso
          comma. 
              e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio  del  1993,  n.
          29, nonche' le amministrazioni della Camera  dei  Deputati,
          del Senato, della Corte  costituzionale,  della  Presidenza
          della Repubblica e gli organi legislativi delle  regioni  a
          statuto speciale; 
              2. Non sono soggetti passivi dell'imposta: 
              a)  gli  organismi  di  investimento   collettivo   del
          risparmio ad esclusione delle societa'  di  investimento  a
          capitale variabile; 
              b) i fondi pensione di cui al  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n. 124; 
              c) i gruppi economici di interesse  europeo  (GEIE)  di
          cui al decreto legislativo 23 luglio 1991,  n.  240,  salvo
          quanto disposto nell'art. 13." 
              "Art. 6. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari 
              1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati nell' art. 1 del decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata dalla somma algebrica delle seguenti  voci  del
          conto  economico  redatto  in   conformita'   agli   schemi
          risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell' art.  9,
          comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: 
              a) margine d'intermediazione ridotto del 50  per  cento
          dei dividendi; 
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento; 
              c-bis)  rettifiche  e  riprese  di  valore  nette   per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a  tale  titolo.  Tali  componenti  concorrono  al
          valore   della   produzione   netta   in   quote   costanti
          nell'esercizio in cui sono  contabilizzate  e  nei  quattro
          successivi. 
              2. Per le societa' di intermediazione mobiliare  e  gli
          intermediari,  diversi   dalle   banche,   abilitati   allo
          svolgimento dei servizi di investimento indicati nell' art.
          1  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto  dall'
          art. 20 dello stesso decreto, assume rilievo la  differenza
          tra la somma degli interessi attivi e  proventi  assimilati
          relativi alle operazioni di  riporto  e  di  pronti  contro
          termine  e  le  commissioni  attive  riferite  ai   servizi
          prestati dall'intermediario  e  la  somma  degli  interessi
          passivi e oneri  assimilati  relativi  alle  operazioni  di
          riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
          riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 
              3. Per le societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di
          investimento, di cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, si assume la differenza tra  le  commissioni
          attive e passive. 
              4.  Per  le  societa'  di   investimento   a   capitale
          variabile, si assume la differenza tra  le  commissioni  di
          sottoscrizione e le commissioni passive dovute  a  soggetti
          collocatori. 
              5. Per i soggetti indicati nei  commi  2,  3  e  4,  si
          deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata. 
              6. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          secondo i criteri contenuti nei provvedimenti  della  Banca
          d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,  adottati  ai
          sensi dell' art. 9  del  decreto  legislativo  28  febbraio
          2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente  nei  supplementi
          ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2006
          e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell' art.
          5. 
              7. Per la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei
          cambi, per i quali assumono rilevanza i  bilanci  compilati
          in conformita' ai criteri di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto del Sistema europeo di  banche  centrali  (SEBC)  e
          alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  la
          base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle
          seguenti componenti: 
              a) interessi netti; 
              b)  risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni   e
          tariffe; 
              c) costi per servizi di produzione di banconote; 
              d) risultato netto della  redistribuzione  del  reddito
          monetario; 
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento; 
              f) spese di amministrazione, nella misura  del  90  per
          cento. 
              8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'art. 11; della quota  interessi  dei  canoni  di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504.  Gli  interessi  passivi  concorrono
          alla formazione del valore della  produzione  nella  misura
          del 96 per cento del loro ammontare. I  contributi  erogati
          in base a  norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili  che  non
          costituiscono    beni    strumentali    per     l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita'  dell'impresa,  concorrono  in  ogni
          caso alla formazione  del  valore  della  produzione.  Sono
          comunque ammesse in deduzione  quote  di  ammortamento  del
          costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e  a
          titolo  di  avviamento  in  misura  non  superiore   a   un
          diciottesimo del costo  indipendentemente  dall'imputazione
          al conto economico. 
              9. Per le societa' la cui attivita'  consiste,  in  via
          esclusiva o prevalente, nella assunzione di  partecipazioni
          in  societa'  esercenti   attivita'   diversa   da   quella
          creditizia o finanziaria, per le quali  sussista  l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi dell' art. 113  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto   legislativo   1°   settembre   1993,   n.    385,
          nell'apposita sezione  dell'elenco  generale  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario,  la  base  imponibile  e'
          determinata    aggiungendo    al    risultato     derivante
          dall'applicazione  dell'art.  5  la  differenza   tra   gli
          interessi attivi e  proventi  assimilati  e  gli  interessi
          passivi  e  oneri   assimilati.   Gli   interessi   passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.".