Art. 10 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
    b) l'articolo 21, comma  20-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214; 
    c) l'articolo  3  e  l'articolo  34-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31; 
    d) l'articolo 2 del decreto legislativo19 ottobre 2011, n. 185; 
    e) l'articolo 1, commi 99, 101 e 106, della legge 23 agosto 2004,
n. 239. 
    f) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 368. 
  2.  All'allegato  A  del  comma  20  dell'articolo   del   21   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento all'Agenzia  per
la sicurezza nucleare e' soppresso. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Guidi,  Ministro   dello   sviluppo
                                  economico 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Mogherini,  Ministro  degli  affari
                                  esteri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
 
          Note all'art. 10: 
              - L'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici.),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 21 (Soppressione  enti  e  organismi).  -  1.  In
          considerazione   del    processo    di    convergenza    ed
          armonizzazione   del   sistema   pensionistico   attraverso
          l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine  di
          migliorare   l'efficienza   e    l'efficacia    dell'azione
          amministrativa nel settore previdenziale  e  assistenziale,
          l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
          relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede  in
          tutti i rapporti attivi e  passivi  degli  Enti  soppressi.
          Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS  possono  compiere
          solo atti di ordinaria amministrazione. 
              2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  da
          emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
          base delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare
          entro il 31 marzo 2012, le  risorse  strumentali,  umane  e
          finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite  all'INPS.
          Conseguentemente  la  dotazione   organica   dell'INPS   e'
          incrementata di un  numero  di  posti  corrispondente  alle
          unita' di personale di ruolo in servizio  presso  gli  enti
          soppressi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,
          rispetto  alla  dotazione  organica  vigente   degli   enti
          soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
          19 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  Le  posizioni
          soprannumerarie di cui al precedente periodo  costituiscono
          eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. I due posti di  direttore  generale
          degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti  posti
          di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
          aumento    della    dotazione    organica     dell'Istituto
          incorporante.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
              2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui  al
          comma 2, le strutture centrali  e  periferiche  degli  Enti
          soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse  ai
          compiti istituzionali degli stessi. A tale  scopo,  l'INPS,
          nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli  Enti
          soppressi,  e'  rappresentato  e  difeso  in  giudizio  dai
          professionisti legali, gia' in servizio presso  l'INPDAP  e
          l'ENPALS. 
              3. L'Inps subentra,  altresi',  nella  titolarita'  dei
          rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2  per
          la loro residua durata. 
              4. Gli organi di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  e  successive
          modificazioni, degli enti soppressi ai sensi  del  comma  1
          possono  compiere  solo  gli  adempimenti   connessi   alla
          definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data  di
          approvazione dei medesimi,  e  comunque  non  oltre  il  1°
          aprile 2012. 
              5. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
                a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
                b) due posti  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   tre   posti   in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle  finanze
          sono  trasformati  in  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale per le esigenze di consulenza,  studio  e  ricerca
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le
          dotazioni   organiche   dei   rispettivi   Ministeri   sono
          conseguentemente incrementate in  attesa  della  emanazione
          delle disposizioni  regolamentari  intese  ad  adeguare  in
          misura   corrispondente   l'organizzazione   dei   medesimi
          Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma  7,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  479  del  1994,   si
          interpreta nel senso che i relativi posti  concorrono  alla
          determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modifiche ed  integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
          organiche dei Ministeri di appartenenza. 
              6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera
          a), e per  assicurare  una  adeguata  rappresentanza  degli
          interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali  di
          ciascuno degli  enti  soppressi  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS  e'  integrato
          di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
          non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali. 
              7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
          comma 2,  l'Inps  provvede  al  riassetto  organizzativo  e
          funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di  cui
          al    comma    1     operando     una     razionalizzazione
          dell'organizzazione e delle procedure. 
              8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
          una  riduzione  dei  costi  complessivi  di   funzionamento
          relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
          milioni di euro nel 2012, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
          risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnati  al  Fondo  ammortamento  titoli  di
          Stato. Resta fermo il  conseguimento  dei  risparmi,  e  il
          correlato  versamento  all'entrata  del  bilancio  statale,
          derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
          organizzativa   degli   enti   di   previdenza,    previste
          dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
          183. 
              9. Per assicurare il conseguimento degli  obiettivi  di
          efficienza  e  di  efficacia  di  cui  al   comma   1,   di
          razionalizzazione  dell'organizzazione  amministrativa   ai
          sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
          comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in  carica,
          a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,  promuove  le
          piu'  adeguate  iniziative,   ne   verifica   l'attuazione,
          predispone  rapporti,  con   cadenza   quadrimestrale,   al
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  ordine  allo
          stato di avanzamento del processo di  riordino  conseguente
          alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine  del
          mandato una relazione conclusiva, che attesti  i  risultati
          conseguiti. 
              10.  Al  fine  di  razionalizzare   le   attivita'   di
          approvvigionamento  idrico  nei  territori  delle   Regioni
          Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della  provincia
          di Avellino, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   l'Ente    per    lo    sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia  e
          Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 
              11. Le funzioni del  soppresso  Ente  con  le  relative
          risorse umane  e  strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi, sono trasferiti, entro  il  30  settembre
          2012 al soggetto costituito  o  individuato  dalle  Regioni
          interessate,  assicurando  adeguata  rappresentanza   delle
          competenti amministrazioni dello Stato.  Fino  all'adozione
          delle misure di cui al  presente  comma  e,  comunque,  non
          oltre il termine del 30  settembre  2014  sono  sospese  le
          procedure esecutive e le azioni giudiziarie  nei  confronti
          dell'EIPLI.  La  tutela  occupazionale  e'  garantita   con
          riferimento al personale titolare di rapporto di  lavoro  a
          tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data  dalla
          soppressione di cui al comma 10 e fino  all'adozione  delle
          misure di cui al presente comma, la  gestione  liquidatoria
          dell'Ente    e'    assicurata     dall'attuale     gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
              12. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini,  che
          svolge le funzioni, con  le  inerenti  risorse  finanziarie
          strumentali e di personale,  attribuite  dall'articolo  63,
          comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  al
          consorzio del Ticino - Ente autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente  autonomo  per  la
          costruzione,   manutenzione   ed    esercizio    dell'opera
          regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
          autonomo per  la  costruzione,  manutenzione  ed  esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
          l'ordinaria  amministrazione   e   lo   svolgimento   delle
          attivita'  istituzionali  fino  all'avvio   del   Consorzio
          nazionale, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nomina  un   commissario   e   un   sub
          commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
          delle finanze, un collegio  dei  revisori  formato  da  tre
          membri, di cui uno con funzioni di presidente.  Dalla  data
          di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  il  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  d'Iseo  e  il
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di Como sono soppressi e i  relativi  organi  decadono.  La
          denominazione  «Consorzio  nazionale  per  i  grandi  laghi
          prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
          la  costruzione,  manutenzione  ed   esercizio   dell'opera
          regolatrice del lago  Maggiore»,  «Consorzio  dell'Oglio  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera  regolatrice  del  lago  d'Iseo»  e   «Consorzio
          dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,  manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como».  Con
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti  in
          materia di ambiente, che si esprimono  entro  venti  giorni
          dalla data di assegnazione, sono determinati,  in  coerenza
          con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita'  e
          rappresentativita',  gli  organi   di   amministrazione   e
          controllo, la sede, nonche' le modalita' di  funzionamento,
          e  sono  trasferite  le  risorse   strumentali,   umane   e
          finanziarie  degli  enti  soppressi,   sulla   base   delle
          risultanze dei bilanci di chiusura delle relative  gestioni
          alla data di soppressione. I predetti bilanci  di  chiusura
          sono  deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di
          soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
          interno di  controllo  in  carica  alla  medesima  data,  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
          dei soppressi consorzi,  i  compensi,  indennita'  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati  ad  essi  spettanti  sono
          corrisposti fino alla data di soppressione mentre  per  gli
          adempimenti   di   cui   al   precedente   periodo   spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo  indeterminato
          dei   soppressi   Consorzi    mantengono    l'inquadramento
          previdenziale di provenienza e sono  inquadrati  nei  ruoli
          del Consorzio nazionale per i grandi laghi  prealpini,  cui
          si applica il contratto collettivo nazionale  del  comparto
          enti pubblici non  economici.  La  dotazione  organica  del
          Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini  non  puo'
          eccedere il numero del personale in servizio, alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, presso i  soppressi
          Consorzi. 
              13. Gli enti di cui all'allegato  A  sono  soppressi  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e i  relativi  organi  decadono,  fatti  salvi  gli
          adempimenti di cui al comma 15. 
              14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
          dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
          strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
          passivi, sono trasferiti, senza  che  sia  esperita  alcuna
          procedura  di  liquidazione,   neppure   giudiziale,   alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate  nel  medesimo
          allegato A. 
              15.  Con  decreti  non   regolamentari   del   Ministro
          interessato, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
          finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia'  in   capo   all'ente   soppresso,   l'amministrazione
          incorporante puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
          svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,
          ivi comprese le operazioni di  pagamento  e  riscossione  a
          valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
          che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
          decreti medesimi. 
              16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge, i  bilanci  di  chiusura
          degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
          alla  data  di  cessazione   dell'ente,   corredati   della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per  l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  componenti
          degli organi degli enti di cui  al  comma  13  i  compensi,
          indennita' o altri emolumenti comunque denominati  ad  essi
          spettanti sono corrisposti fino alla data di  soppressione.
          Per gli adempimenti di cui al primo  periodo  del  presente
          comma   ai   componenti   dei   predetti   organi    spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. 
              17. Per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite,  le
          amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
          comandato nel limite massimo delle  unita'  previste  dalle
          specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive  degli
          enti soppressi. 
              18. Le amministrazioni  di  destinazione  esercitano  i
          compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi  con
          le articolazioni  amministrative  individuate  mediante  le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Al fine di garantire  la  continuita'  delle
          attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
          di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
          processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente
          capo ai predetti enti continua ad essere esercitata  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. 
              19.  Con  riguardo   all'Agenzia   nazionale   per   la
          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono
          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei
          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi
          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              19-bis.   All'onere   derivante    dal    funzionamento
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   in
          relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
          idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede  mediante  un
          contributo di importo non superiore all'uno per  mille  dei
          ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
          i servizi stessi,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  38,
          lettera b),  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e
          successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma  68-bis,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              19-ter. In ragione delle  nuove  competenze  attribuite
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
          comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
          di quaranta posti. 
              20. La Commissione Nazionale  per  la  Vigilanza  sulle
          Risorse idriche e' soppressa. 
 
                                                           Allegato A 
    

          ===========|==============================|================
              Ente   |  Amministrazione interessata |    Ente
           soppresso |                              |incorporante
          ===========|==============================|================
          Agenzia    |Ministero dell'ambiente e     |Autorita' per
          nazionale  |della tutela del territorio e |l'energia
          per la     |del mare                      |elettrica e
          regolazione|                              |il gas
          e la       |                              |
          vigilanza  |                              |
          in materia |                              |
          di acqua   |                              |
          -----------|------------------------------|----------------
                     |                              |Ministero
                     |                              |dell'ambiente e
                     |                              |e della tutela
                     |                              |del territorio e
                     |                              |del mare
          -----------|------------------------------|----------------
          Agenzia    |Ministero dello sviluppo      |Ministero dello
          per la     |economico                     |sviluppo
          sicurezza  |                              |economico, di
          nucleare   |                              |concerto con il
                     |                              |Ministero
                     |                              |dell'ambiente e
                     |                              |della tutela del
                     |                              |territorio e
                     |                              |del mare
          -----------|------------------------------|----------------
          Agenzia    |Ministero dello sviluppo      |Autorita' per le
          nazionale  |economico                     |garanzie nelle
          di regola- |                              |comunicazioni
          mentazione |                              |
          del settore|                              |
          postale    |                              |
          ===========|==============================|================

    
              20-bis (Abrogato). 
              21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              -  L'articolo  34-bis,  del  decreto   legislativo   15
          febbraio 2010, n. 3, gia' citato nelle note alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 34-bis (Disposizioni finali). - 1. Ai sensi e per
          gli  effetti  del  presente   decreto   legislativo,   ogni
          riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al
          Dipartimento nucleare, rischio tecnologico  ed  industriale
          dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia. 
              2. (Abrogato). 
              3. Le disposizioni della legge  31  dicembre  1962,  n.
          1860, si applicano in quanto compatibili  con  il  presente
          decreto. 
              4. Per quanto non previsto espressamente  nel  presente
          decreto  legislativo,  si  applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
              5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le
          informazioni  oggetto  del  presente  decreto  recanti  una
          classifica di segretezza sono gestiti in  conformita'  alle
          disposizioni che regolano la materia.». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  19  ottobre
          2011, n 185, si veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia   di   energia.),
          modificata  dal  presente  decreto,  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215. 
              - La legge 24 dicembre 2003,  n.  368  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L.  14  novembre  2003,  n.
          314, recante  disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo
          smaltimento e  lo  stoccaggio,  in  condizioni  di  massima
          sicurezza,  dei  rifiuti  radioattivi.),   modificata   dal
          presente decreto, e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 9 gennaio 2004, n. 6. 
              -  Il   decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), modificato dal presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  dicembre
          2011, n. 284, S.O.