Art. 3 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  e'
sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  2006/117/Euratom   in   materia   di
radiazioni  ionizzanti,  2009/71/Euratom  in  materia  di   sicurezza
nucleare degli impianti nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei  rifiuti  radioattivi
derivanti da attivita' civili.». 
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), dopo  le  parole:  «o  disattivazione  di  un
impianto  nucleare,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  di  un
impianto  di  gestione  di  combustibile  esaurito   o   di   rifiuti
radioattivi,»; 
    b) alla lettera c), dopo le parole: «di  un  impianto  nucleare»,
sono inserite le seguenti:  «o  di  un'attivita'  o  di  un  impianto
connessi  alla  gestione  di  combustibile  esaurito  o  di   rifiuti
radioattivi,». 
  3. Dopo la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte le seguenti: 
    «c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto  o  struttura
il cui scopo principale e' lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; 
    c-ter) gestione  dei  rifiuti  radioattivi:  tutte  le  attivita'
attinenti  a  raccolta,   cernita,   manipolazione,   pretrattamento,
trattamento, condizionamento, stoccaggio o  smaltimento  dei  rifiuti
radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito; 
    c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi
impianto o struttura il cui scopo  principale  sia  la  gestione  dei
rifiuti radioattivi; 
    c-quinquies)   combustibile   esaurito:   combustibile   nucleare
irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal  nocciolo
di un reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato  una
risorsa utilizzabile da  ritrattare  o  puo'  essere  destinato  allo
smaltimento se considerato rifiuto radioattivo; 
    c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte le  attivita'
concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il  ritrattamento  o  lo
smaltimento del combustibile esaurito, escluso  il  trasporto  al  di
fuori del sito; 
    c-septies)  impianto  di  gestione  del  combustibile   esaurito:
qualsiasi impianto  o  struttura  il  cui  scopo  principale  sia  la
gestione del combustibile esaurito; 
    c-octies) ritrattamento: un processo o  un'operazione  intesi  ad
estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai  fini
di un ulteriore uso; 
    c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito  o
di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli
successivamente.». 
  4. Al comma 3 dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «i)  rifiuti
radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa,  liquida
o solida, ancorche' contenuta in  apparecchiature  o  dispositivi  in
genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore e'  previsto
o  preso  in  considerazione   dall'autorita'   di   regolamentazione
competente o da una persona giuridica o fisica la cui  decisione  sia
accettata dall'autorita' di regolamentazione  competente  e  che  sia
regolamentata   come   rifiuto    radioattivo    dall'autorita'    di
regolamentazione competente;»; 
    b) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:  «n)  smaltimento:
la collocazione di rifiuti radioattivi o  di  combustibile  esaurito,
secondo modalita' idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione
di recuperarli successivamente;». 
  5. Al comma 2 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  17  marzo
1995,  n.  230,  le  parole:  «presidente  dell'ANPA  stessa»,   sono
sostituite   dalle    seguenti:    «direttore    dell'autorita'    di
regolamentazione competente». 
  6. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
230, e' inserito il seguente: 
  «Art.  32-bis  (Specifiche   disposizioni   sulle   spedizioni   di
combustibile  esaurito  e  di  rifiuti  radioattivi  ai  fini   dello
smaltimento). - 1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti  la
produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti  allo  smaltimento  dei
rifiuti  stessi  in  impianti  autorizzati  situati  sul   territorio
nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al  di  fuori
del  territorio  nazionale  a   condizione   che,   all'epoca   della
spedizione, tra lo Stato italiano e  lo  Stato  di  destinazione  sia
vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato
in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei  criteri  stabiliti  dalla
Commissione  conformemente  all'articolo  16,  paragrafo   2,   della
direttiva 2006/117/Euratom. 
  2. Prima di una spedizione ad un paese terzo,  il  Ministero  dello
sviluppo   economico   sentita   l'autorita'   di    regolamentazione
competente, informa la Commissione circa il contenuto dell'accordo di
cui al comma 1 precedente e si accerta che: 
    a) il Paese di destinazione abbia  concluso  un  accordo  con  la
Comunita' in materia di gestione  del  combustibile  esaurito  e  dei
rifiuti radioattivi o e'  parte  della  convenzione  congiunta  sulla
sicurezza della gestione del  combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti
radioattivi ("convenzione congiunta"); 
    b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione
e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi  di
un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla
direttiva 2011/70/Euratom; 
    c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di
smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato,  sia  gia'  in
esercizio prima della  spedizione  e  sia  gestito  conformemente  ai
requisiti previsti  nei  programmi  di  gestione  e  smaltimento  dei
rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: 
    a) al rimpatrio di sorgenti sigillate  dismesse  al  fornitore  o
fabbricante; 
    b) alla spedizione  del  combustibile  esaurito  di  reattori  di
ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono
forniti o fabbricati,  tenendo  conto  degli  accordi  internazionali
applicabili.». 
  7. L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o  di
impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento
nell'ambiente). -  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  in
materia di dichiarazione di compatibilita' ambientale,  e  fuori  dai
casi previsti dal Capo VII del presente decreto,  la  costruzione,  o
comunque la costituzione, e l'esercizio delle  installazioni  per  il
deposito temporaneo o di impianti di gestione, anche ai fini del loro
smaltimento nell'ambiente,  di  rifiuti  radioattivi  provenienti  da
altre installazioni,  anche  proprie,  sono  soggette  a  nulla  osta
preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con  i
Ministeri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  salute,
sentite la regione o la provincia autonoma interessata e  l'autorita'
di regolamentazione competente. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, della  salute,  dell'interno,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, su proposta dell'autorita' di  regolamentazione  competente,
sono stabiliti i livelli di radioattivita' o di concentrazione  ed  i
tipi di rifiuti per cui si applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo, nonche' le disposizioni procedurali  per  il  rilascio  del
nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel
decreto puo' essere prevista,  in  relazione  a  tali  tipologie,  la
possibilita' di articolare  in  fasi  distinte,  compresa  quella  di
disattivazione, il rilascio del  nulla  osta,  nonche'  di  stabilire
particolari prescrizioni per  ogni  fase,  ivi  incluse  le  prove  e
l'esercizio.». 
  8. Il decreto di cui  al  comma  2  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  e'  emanato  entro  180  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  9. Al Capo VII-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del Capo  VII-bis  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di  gestione  del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»; 
    b) al comma 1 dell'articolo 58-bis, dopo la  parola:  «nucleari»,
sono  inserite  le  seguenti:  «e  degli  impianti  di  gestione  del
combustibile esaurito e  dei  rifiuti  radioattivi»  e  al  comma  2,
lettera a), dell'articolo 58-bis, dopo la  parola:  «nucleare»,  sono
inserite le seguenti:  «o  dell'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito»; 
    c) al comma 1 dell'articolo 58-ter, al primo e al secondo periodo
dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «e di gestione
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»; 
    d) al comma 1 dell'articolo 58-quater,  dopo  le  parole:  «sulla
sicurezza nucleare», sono inserite le seguenti: «e sulla gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,»; 
    e) dopo il comma 3 dell'articolo 58-quinquies sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti: 
  «3-bis. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre  anni,
sulla  base  dei  dati  forniti  dall'Autorita'  di  regolamentazione
competente, almeno  sessanta  giorni  prima  del  termine  utile,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per lo  sviluppo  economico  trasmettono  alla  Commissione
europea    una    relazione    sull'attuazione    della     direttiva
2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di  riesame  previsti  dalla
Convenzione congiunta in materia  di  sicurezza  della  gestione  del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con  legge
16 dicembre 2005, n. 282. 
  3-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'autorita'
di  regolamentazione  competente,   organizzano   ogni   dieci   anni
valutazioni del quadro nazionale,  dell'attivita'  dell'autorita'  di
regolamentazione  competente,  del   Programma   nazionale   di   cui
all'articolo  11  della  direttiva  2011/70/Euratom   e   della   sua
attuazione e  richiedono  su  tali  temi  una  verifica  inter  pares
internazionale, al fine di  garantire  che  siano  raggiunti  elevati
standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito
e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle  verifiche  inter  pares
sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati  membri  e
devono essere resi accessibili al pubblico  qualora  non  confliggano
con le informazioni proprietarie e di sicurezza.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo del titolo e degli articoli 3, 4  e  10  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  13  giugno  1995,  n.  136,  S.O,  come
          modificati dal presente decreto cosi' recita: 
              «Attuazione     delle     direttive     89/618/Euratom,
          90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in  materia
          di radiazioni ionizzanti,  2009/71/Euratom  in  materia  di
          sicurezza    nucleare    degli    impianti    nucleari    e
          2011/70/Euratom  in  materia   di   gestione   sicura   del
          combustibile esaurito e dei rifiuti  radioattivi  derivanti
          da attivita' civili.». 
              «Art.  3  (Rinvio  ad  altre  definizioni).  -  1.  Per
          l'applicazione del  presente  decreto  valgono,  in  quanto
          nello  stesso  o  nei  provvedimenti  di  applicazione  non
          diversamente disposto e fatte salve le definizioni  di  cui
          al comma 1-bis, le definizioni  contenute  nell'articolo  1
          della legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  comprese  quelle
          relative   alla   responsabilita'   civile,   nonche'    le
          definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle  di
          cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  19  settembre
          1994, n. 626. 
              1-bis. Ai fini dell'applicazione del  presente  decreto
          valgono le seguenti definizioni: 
                a) sicurezza nucleare: il conseguimento  di  adeguate
          condizioni di esercizio,  la  prevenzione  di  incidenti  e
          l'attenuazione  delle  loro   conseguenze,   al   fine   di
          assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione
          dai pericoli derivanti dalle  radiazioni  ionizzanti  degli
          impianti nucleari; 
                b) autorizzazione:  documento  avente  valore  legale
          rilasciato  dall'autorita'  preposta   per   conferire   la
          responsabilita'    in    materia     di     localizzazione,
          progettazione, costruzione, messa in funzione ed  esercizio
          o disattivazione di un impianto  nucleare,  nonche'  di  un
          impianto di gestione di combustibile esaurito o di  rifiuti
          radioattivi, ai sensi del  presente  decreto  e  successive
          modificazioni; 
                c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica  o
          giuridica avente la responsabilita' generale di un impianto
          nucleare o di un'attivita' o di un impianto  connessi  alla
          gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,
          come specificato nell'autorizzazione; 
                c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto  o
          struttura il cui scopo principale  e'  lo  smaltimento  dei
          rifiuti radioattivi; 
                c-ter) gestione dei  rifiuti  radioattivi:  tutte  le
          attivita' attinenti  a  raccolta,  cernita,  manipolazione,
          pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio  o
          smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso  il  trasporto
          al di fuori del sito; 
                c-quater)   impianto   di   gestione   dei    rifiuti
          radioattivi: qualsiasi impianto o struttura  il  cui  scopo
          principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi; 
                c-quinquies)  combustibile   esaurito:   combustibile
          nucleare  irraggiato  e  successivamente  rimosso  in  modo
          definitivo dal nocciolo di  un  reattore;  il  combustibile
          esaurito puo' essere considerato una  risorsa  utilizzabile
          da ritrattare o puo' essere destinato allo  smaltimento  se
          considerato rifiuto radioattivo; 
                c-sexies) gestione del combustibile  esaurito:  tutte
          le attivita' concernenti la manipolazione,  lo  stoccaggio,
          il  ritrattamento  o  lo   smaltimento   del   combustibile
          esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito; 
                c-septies)  impianto  di  gestione  del  combustibile
          esaurito: qualsiasi  impianto  o  struttura  il  cui  scopo
          principale sia la gestione del combustibile esaurito; 
                c-octies) ritrattamento: un processo o  un'operazione
          intesi  ad  estrarre  materie   fissili   e   fertili   dal
          combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso; 
                c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile
          esaurito o  di  rifiuti  radioattivi  in  un  impianto  con
          l'intenzione di recuperarli successivamente.». 
              «Art. 4 (Definizioni). - Omissis. 
              3. Inoltre, si intende per: 
                a)  medico  autorizzato:  medico  responsabile  della
          sorveglianza  medica  dei  lavoratori   esposti,   la   cui
          qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
          le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto; 
                b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi
          di  concentrazione  media  definita  dal  Consiglio   delle
          Comunita' europee,  sostanze  che  permettano  di  ottenere
          attraverso trattamenti  chimici  e  fisici  appropriati  le
          materie grezze; 
                c) persone del pubblico: individui della popolazione,
          esclusi  i  lavoratori,  gli  apprendisti  e  gli  studenti
          esposti in ragione della loro  attivita'  e  gli  individui
          durante l'esposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,
          lettere a) e b); 
                d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione,
          ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e
          le persone del pubblico; 
                e) pratica: attivita' umana  che  e  suscettibile  di
          aumentare l'esposizione  degli  individui  alle  radiazioni
          provenienti da una sorgente artificiale, o da una  sorgente
          naturale  di  radiazioni,  nel  caso  in  cui  radionuclidi
          naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive,
          fissili  o  fertili,  o  da  quelle  sorgenti  naturali  di
          radiazioni  che  divengono  soggette  a  disposizioni   del
          presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le
          esposizioni dovute ad interventi di emergenza; 
                f) radiazioni ionizzanti o radiazioni:  trasferimento
          di energia in forma di particelle o onde  elettromagnetiche
          con lunghezza  di  onda  non  superiore  a  100  nm  o  con
          frequenza non minore di 3 • 1015 Hz in  grado  di  produrre
          ioni direttamente o indirettamente; 
                g) riciclo: la cessione  deliberata  di  materiali  a
          soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di  cui  ai
          capi IV, VI e VII, al  fine  del  reimpiego  dei  materiali
          stessi attraverso lavorazioni; 
                h)  riutilizzazione:  la   cessione   deliberata   di
          materiali ai soggetti di cui alla lettera g)  al  fine  del
          loro reimpiego diretto, senza lavorazioni; 
                i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva
          in forma gassosa, liquida o solida, ancorche' contenuta  in
          apparecchiature o  dispositivi  in  genere,  per  la  quale
          nessun riciclo o utilizzo ulteriore e' previsto o preso  in
          considerazione    dall'autorita'    di     regolamentazione
          competente o da una  persona  giuridica  o  fisica  la  cui
          decisione sia accettata dall'autorita' di  regolamentazione
          competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo
          dall'autorita' di regolamentazione competente; 
                l) servizio riconosciuto di  dosimetria  individuale:
          struttura  riconosciuta  idonea  alle   rilevazioni   delle
          letture  dei  dispositivi   di   sorveglianza   dosimetrica
          individuale, o alla misurazione  della  radioattivita'  nel
          corpo  umano  o  nei  campioni  biologici.  L'idoneita'   a
          svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure
          stabilite nel presente decreto; 
                m) sievert (Sv): nome speciale  dell'unita'  di  dose
          equivalente o di dose efficace. Le dimensioni  del  sievert
          sono J kg-1 
          quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse
          in rem valgono le seguenti relazioni: 
 
                                1 rem = 10-² Sv 
                                1 Sv = 100 rem; 
 
                n)   smaltimento:   la   collocazione   di    rifiuti
          radioattivi o di combustibile esaurito,  secondo  modalita'
          idonee, in un  impianto  autorizzato  senza  intenzione  di
          recuperarli successivamente; 
                o) smaltimento nell'ambiente: immissione  pianificata
          di  rifiuti   radioattivi   nell'ambiente   in   condizioni
          controllate,  entro  limiti  autorizzati  o  stabiliti  dal
          presente decreto; 
                p)  sorgente  artificiale:  sorgente  di   radiazioni
          diversa dalla sorgente naturale di radiazioni; 
                q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore  di
          radiazioni  ionizzanti  (macchina  radiogena)   o   materia
          radioattiva,  ancorche'  contenuta  in  apparecchiature   o
          dispositivi  in  genere,   dei   quali,   ai   fini   della
          radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita',  o  la
          concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni; 
                r)  sorgente  naturale  di  radiazioni:  sorgente  di
          radiazioni ionizzanti di origine  naturale,  sia  terrestre
          che cosmica; 
                s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non
          corrisponde  alle  caratteristiche  o  ai  requisiti  della
          sorgente sigillata; 
                t) sorgente sigillata: sorgente  formata  da  materie
          radioattive solidamente incorporate in materie solide e  di
          fatto inattive, o sigillate in un  involucro  inattivo  che
          presenti  una  resistenza  sufficiente  per   evitare,   in
          condizioni  normali  di  impiego,  dispersione  di  materie
          radioattive superiore ai valori stabiliti  dalle  norme  di
          buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del
          caso, la capsula che  racchiude  il  materiale  radioattivo
          come parte integrante della sorgente; 
                u) sorveglianza  fisica:  l'insieme  dei  dispositivi
          adottati, delle valutazioni, delle  misure  e  degli  esami
          effettuati, delle indicazioni fornite e  dei  provvedimenti
          formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire  la
          protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; 
                v)  sorveglianza  medica:  l'insieme   delle   visite
          mediche, delle indagini specialistiche  e  di  laboratorio,
          dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine  di
          garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti; 
                z)  sostanza   radioattiva:   ogni   specie   chimica
          contenente uno o piu' radionuclidi di cui,  ai  fini  della
          radioprotezione, non si puo' trascurare  l'attivita'  o  la
          concentrazione. 
              Omissis.». 
              «Art.10  (Funzioni  ispettive).   -   1.   Oltre   alle
          competenze delle  singole  amministrazioni  previste  dalle
          disposizioni in vigore,  comprese  quelle  attribuite  agli
          organi  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ed  a  quelle
          stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per
          l'osservanza  del  presente  decreto  nonche',  per  quanto
          attiene  alla  sicurezza  nucleare   ed   alla   protezione
          sanitaria, della legge 31  dicembre  1962,  n.  1860,  sono
          attribuite all'ANPA, che le esercita  a  mezzo  dei  propri
          ispettori. 
              2. Gli ispettori di cui al comma 1  sono  nominati  con
          provvedimento del direttore dell'autorita'  di  regolamento
          competente. 
              3. Gli ispettori dell'ANPA  hanno  diritto  all'accesso
          ovunque  si  svolgano  le  attivita'  soggette  alla   loro
          vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti  che
          hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e  la  protezione
          dei  lavoratori,  delle  popolazioni  e  dell'ambiente.  In
          particolare possono: 
                a)  richiedere  dati  ed  informazioni  al  personale
          addetto; 
                b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta
          la  documentazione,  anche  se  di  carattere  riservato  e
          segreto, limitatamente  alla  sicurezza  nucleare  ed  alla
          radioprotezione; 
                c)  richiedere  la  dimostrazione  di  efficienza  di
          macchine e apparecchiature; 
                d)  procedere  agli  accertamenti  che   si   rendono
          necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza
          delle  norme  tecniche  e  delle  prescrizioni  particolari
          formulate ai sensi del presente decreto. 
              4.  Copia  del  verbale  di   ispezione   deve   essere
          rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul  posto,
          i  quali   hanno   diritto   di   fare   inserire   proprie
          dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale
          delle ragioni dell'eventuale assenza  della  sottoscrizione
          da parte dell'esercente o dal suo rappresentante. 
              5. Nell'esercizio delle  loro  funzioni  gli  ispettori
          dell'ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria. 
              6. L'ANPA informa gli organi  di  vigilanza  competenti
          per territorio degli interventi effettuati.».