Art. 10 
 
 
                    Edilizia residenziale sociale 
 
  1. In attuazione dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),
della Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a  perseguire
la riduzione del disagio abitativo di individui  e  nuclei  familiari
svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali  in
locazione, senza consumo  di  nuovo  suolo  rispetto  agli  strumenti
urbanistici  vigenti,  favorendo  il  risparmio   energetico   e   la
promozione, da parte dei Comuni, di politiche  urbane  mirate  ad  un
processo  integrato  di  rigenerazione  delle  aree  e  dei   tessuti
attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale. 
  2.  Ai   fini   del   perseguimento   dell'obiettivo   dell'aumento
dell'offerta di  alloggi  sociali  in  locazione,  i  commi  seguenti
prevedono tempi e modalita' di  adozione  delle  procedure  idonee  a
garantire, anche attraverso lo stanziamento di  risorse  pubbliche  e
l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  11,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  l'incremento  degli
alloggi sociali. 
  3. Si considera alloggio sociale, ai fini  del  presente  articolo,
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  uso  residenziale,  realizzata  o
recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' dall'ente  gestore
comunque denominato,  da  concedere  in  locazione,  per  ridurre  il
disagio abitativo di individui e nuclei  familiari  svantaggiati  che
non sono  in  grado  di  accedere  alla  locazione  di  alloggi  alle
condizioni  di  mercato.  Si  considera  altresi'  alloggio   sociale
l'unita'  abitativa  destinata  alla  locazione,   con   vincolo   di
destinazione  d'uso,  comunque  non  inferiore   a   quindici   anni,
all'edilizia universitaria convenzionata oppure  alla  locazione  con
patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad  otto  anni.
Le aree o gli immobili  da  destinare  ad  alloggio  sociale  non  si
computano ai  fini  delle  quantita'  minime  inderogabili  di  spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o  a
parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici  del
2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968. 
  4. Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla  delibera
CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi  compresi
gli immobili non ultimati  e  sugli  interventi  non  ancora  avviati
provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre  2013
ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa
data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di: 
    a)   ristrutturazione   edilizia,    restauro    o    risanamento
conservativo,  manutenzione  straordinaria,   rafforzamento   locale,
miglioramento o adeguamento sismico; 
    b) sostituzione edilizia mediante  anche  la  totale  demolizione
dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa
localizzazione  nel  lotto  di  riferimento,  nei  limiti  di  quanto
previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere; 
    d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari  alla
residenza, al commercio con  esclusione  delle  grandi  strutture  di
vendita,  necessarie  a  garantire   l'integrazione   sociale   degli
inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore  al
20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa; 
    e) creazione di quote di  alloggi  da  destinare  alla  locazione
temporanea  dei  residenti  di  immobili  di  edilizia   residenziale
pubblica in corso di  ristrutturazione  o  a  soggetti  sottoposti  a
procedure di sfratto. 
  6. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  le  regioni  definiscono,
qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non
disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso  e
di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri  atti  a
regolamentare i canoni minimi e  massimi  di  locazione,  di  cui  al
decreto ministeriale in attuazione  dell'articolo  5  della  legge  8
febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi  concessi
in locazione con patto  di  futura  vendita.  Le  regioni,  entro  il
medesimo termine, definiscono la durata del vincolo  di  destinazione
d'uso, ferma restando la durata  minima  di  quindici  anni  per  gli
alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto.  Le
regioni possono introdurre norme di semplificazione per  il  rilascio
del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri  di
urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo. 
  7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del  presente  decreto  e  comunque  anteriormente  al
rilascio del primo  titolo  abilitativo  edilizio  di  pertinenza,  i
comuni  approvano  i  criteri  di  valutazione  della  sostenibilita'
urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o
sostituzione edilizia e  determinano  le  superfici  complessive  che
possono essere cedute in tutto o in parte ad altri  operatori  ovvero
trasferite su altre aree di proprieta' pubblica  o  privata,  per  le
medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate
all'agricoltura o non soggette  a  trasformazione  urbanistica  dagli
strumenti urbanistici, nonche'  di  quelle  vincolate  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  8. Gli interventi di cui  al  comma  5  non  possono  riferirsi  ad
edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad
inedificabilita' assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici,  vigenti  o  adottati,  e  ai
regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,  nel  rispetto  delle
norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, nonche' delle norme di  carattere  igienico  sanitario  e
degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi  sono  regolati
da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con  la
previsione di clausole sanzionatorie  per  il  mancato  rispetto  del
vincolo di destinazione d'uso. 
  9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad  eccezione  di
quelli  di  mutamento  di  destinazione  d'uso  senza  opere,  devono
comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario
per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento  e  il  raffrescamento,
tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto  delle
quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
allegato 3. 
  10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettere d)
ed e), nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici  o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a  parcheggi,
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,
n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di  euro  a  valere  sulle
risorse rese disponibili ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2.  Con
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo  8,  comma
6, della legge 5 giugno 2003 n.  131,  viene  ripartito  il  predetto
importo tra le regioni che hanno rispettato  il  termine  di  cui  al
comma 6, nonche' definiti i criteri  per  il  successivo  riparto  da
parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli  operatori
privati le convenzioni di cui al comma 8  ai  fini  della  successiva
formale stipula.