Art. 10
Edilizia residenziale sociale
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a perseguire
la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in
locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti
urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la
promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un
processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti
attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento
dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti
prevedono tempi e modalita' di adozione delle procedure idonee a
garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e
l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli
alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale, ai fini del presente articolo,
l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o
recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore
comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il
disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che
non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle
condizioni di mercato. Si considera altresi' alloggio sociale
l'unita' abitativa destinata alla locazione, con vincolo di
destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni,
all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con
patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni.
Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si
computano ai fini delle quantita' minime inderogabili di spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del
2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968.
4. Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera
CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi
gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati
provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013
ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa
data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale,
miglioramento o adeguamento sismico;
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione
dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa
localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto
previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere;
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla
residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di
vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli
inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore al
20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa;
e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione
temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale
pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a
procedure di sfratto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono,
qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non
disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso e
di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a
regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al
decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8
febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il
medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione
d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli
alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le
regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio
del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di
urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al
rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i
comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilita'
urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o
sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che
possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero
trasferite su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le
medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate
all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli
strumenti urbanistici, nonche' di quelle vincolate ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
inedificabilita' assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai
regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle
norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, nonche' delle norme di carattere igienico sanitario e
degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi sono regolati
da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la
previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del
vincolo di destinazione d'uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di
quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono
comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario
per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento,
tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle
quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettere d)
ed e), nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi,
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle
risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto
importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al
comma 6, nonche' definiti i criteri per il successivo riparto da
parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori
privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva
formale stipula.