Art. 11 
 
 
             Verifica dell'attuazione del provvedimento 
 
  1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse  di  cui  agli
articoli 1, 4 e 10 sono stabilite  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli  interventi
e di applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  restano
destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con
decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il  31
dicembre 2014  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
riferisce al Consiglio dei  Ministri  in  merito  all'attuazione  del
presente decreto.