Art. 11
Verifica dell'attuazione del provvedimento
1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli
articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle
risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi
e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano
destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31
dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri in merito all'attuazione del
presente decreto.