Art. 12
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei
lavori pubblici
1. Al fine di garantire la stabilita' del mercato dei lavori
pubblici nell'attuale periodo di difficolta' economica per le imprese
del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni
regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli
107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010
che, in ragione dell'assoluta specificita', strettamente connessa
alla rilevante complessita' tecnica o al notevole contenuto
tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di
operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il
decreto individua altresi', tra di esse, le categorie di lavorazioni
per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.