Art. 12 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei
                           lavori pubblici 
 
  1. Al fine di  garantire  la  stabilita'  del  mercato  dei  lavori
pubblici nell'attuale periodo di difficolta' economica per le imprese
del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  delle  disposizioni
regolamentari sostitutive delle disposizioni  di  cui  agli  articoli
107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  annullate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono individuate le categorie di lavorazioni di  cui  all'Allegato  A
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  2010
che, in ragione  dell'assoluta  specificita',  strettamente  connessa
alla  rilevante  complessita'  tecnica  o   al   notevole   contenuto
tecnologico,  richiedono  che  l'esecuzione  avvenga  da   parte   di
operatori economici in possesso della  specifica  qualificazione.  Il
decreto individua altresi', tra di esse, le categorie di  lavorazioni
per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.