Art. 13 
 
 
                 Disposizioni urgenti per EXPO 2015 
 
  1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del  grande
evento EXPO 2015, e' prorogata  all'anno  2015  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24  dicembre
2007, n. 244. 
  2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, dopo le parole: «la societa'  ha  altresi'  facolta'  di
deroga agli articoli», sono aggiunte le seguenti: «26, 30,». 
  3. Al comma 4 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste  in  leggi  speciali»
sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui  agli
articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica  italiana  e  il  BIE
sulle   misure   necessarie   per   facilitare   la    partecipazione
all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato  con  legge  14
gennaio 2013, n. 3». 
  4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un  contributo
di 25 milioni di euro a titolo di  concorso  al  finanziamento  delle
spese per la realizzazione di Expo 2015.  Il  contributo  di  cui  al
primo periodo non  e'  considerato  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014.  Al  relativo
onere per l'anno 2014, si provvede  mediante  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel
conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa: 
    a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.