Art. 14 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1,  lettera  b),
6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per  l'anno
2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro
per l'anno 2016, a 129 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a  86,85
milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019,  a
46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a  3  milioni  di
euro   per   l'anno   2015,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma  1,  della
legge 5 agosto 1978, n. 457; 
  b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e  2016,  a
8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per  gli
anni    2018    e    2019,    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis,  del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985 n.118; 
  c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a
28,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22,  comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
    d) quanto a 102,25 milioni di euro per  l'anno  2015  e  a  73,95
milioni di euro per l'anno 2016, a 24  milioni  di  euro  per  l'anno
2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a  40  milioni  per
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione  della  dotazione  del
fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244,  relativo  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  f) quanto a  6,295  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  g) quanto a  1,765  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7. 
  2. I programmi straordinari di edilizia agevolata,  assegnatari  di
risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c)
del comma 1 e per i quali  non  e'  stato  attivato  il  mutuo,  sono
definanziati. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.