Art. 14
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b),
6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno
2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro
per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85
milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a
46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di
euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a
8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli
anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985 n.118;
c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a
28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95
milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno
2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del
fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.
2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di
risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c)
del comma 1 e per i quali non e' stato attivato il mutuo, sono
definanziati.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.