Art. 2 
 
 
Modifica  della  disciplina  del  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
              all'accesso alle abitazioni in locazione 
 
  1. All'articolo 11, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del
Fondo lo consentano,  per  sostenere  le  iniziative  intraprese  dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per  la
locazione o attraverso attivita' di  promozione  in  convenzione  con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire  la  mobilita'
nel settore della locazione attraverso il reperimento di  alloggi  da
concedere in locazione  per  periodi  determinati»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «e per sostenere le iniziative intraprese dai  Comuni
e dalle  regioni  anche  attraverso  la  costituzione  di  agenzie  o
istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso  attivita'
di  promozione  in  convenzione  con  cooperative  edilizie  per   la
locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della  locazione,
attraverso il reperimento di alloggi  da  concedere  in  locazione  a
canoni concordati ai sensi dell'articolo 2,  comma  3.  Le  procedure
previste per gli sfratti  per  morosita'  si  applicano  sempre  alle
locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.»; 
    b) al comma 6, sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole  «e
definire  la  finalita'  di   utilizzo   del   Fondo   ottimizzandone
l'efficienza,  anche  in  forma  coordinata  con  il  Fondo  per  gli
inquilini morosi incolpevoli istituiti dall'articolo 6, comma 5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»; 
    c)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente  «7.  Le  regioni
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle  risorse  di  cui  al
comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad  esse  attribuite  ai
sensi  del  comma  5;  le  risorse  destinate  dalle   regioni   alla
costituzione di agenzie o  istituti  per  la  locazione  o  fondi  di
garanzia  o  alle  attivita'  di  promozione   in   convenzione   con
cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse  ai
comuni  sulla  base  di  parametri  che  premino  sia  il  numero  di
abbinamenti tra  alloggi  a  canone  concordato  e  nuclei  familiari
provenienti   da   alloggi   di   edilizia   residenziale    pubblica
sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo,  sia  il
numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.».