Art. 2
Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione
1. All'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del
Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita'
nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite
dalle seguenti: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni
e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o
istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita'
di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione,
attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a
canoni concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Le procedure
previste per gli sfratti per morosita' si applicano sempre alle
locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.»;
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e
definire la finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli
inquilini morosi incolpevoli istituiti dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al
comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai
sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni alla
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di
garanzia o alle attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai
comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di
abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari
provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il
numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.».