Art. 3 
 
 
   Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico 
 
  1. All'articolo 13  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In  attuazione  degli
articoli  47  e  117,  commi  secondo,  lettera  m),  e  terzo  della
Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali,  previa  intesa
della  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  approvano  con  decreto  le
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli  Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche  in  deroga
alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre  1993,
n.  560.  Le  risorse  derivanti  dalle  alienazioni  devono   essere
destinate a un programma  straordinario  di  realizzazione  di  nuovi
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica   e   di   manutenzione
straordinaria del patrimonio esistente.»; 
  b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un  apposito  Fondo,  che  opera
attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione
di contributi in conto  interessi  su  finanziamenti  per  l'acquisto
degli alloggi di proprieta'  degli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari, comunque  denominati  di  cui  al  comma  1.  A  titolo  di
dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa  nel  limite  massimo  di
18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2020.  Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono  disciplinati  i  criteri,  le
condizioni e le modalita' per l'operativita'  del  Fondo  di  cui  al
presente comma. 
  2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre
2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori» sono
aggiunte le seguenti: «conduttori  di  alloggi  di  proprieta'  degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati». 
  2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  istituzioni  finanziarie
nazionali o dell'Unione europea o con  le  relative  associazioni  di
rappresentanza, possono essere disciplinate forme  di  partecipazione
finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine
di  aumentarne  le  disponibilita'  e  rendere  diffuso   sull'intero
territorio nazionale il relativo accesso.».